Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32784 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 NOMEa CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso E’ presente come sostituto processuale con delega depositata in aula NOME‘AVV_NOTAIO del foro di COGNOME in difesa di NOME COGNOME l’AVV_NOTAIO del FORO COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 gennaio 2024 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Velletri in data 10.1.2023 ave ritenuto NOME colpevole dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e commi 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, ritenuta la continuazion riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pe di anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, applican altresì la pena accessoria NOME‘interdizione dai pubblici uffici per la durata cinque.
Dalla ricostruzione operata dalle sentenze di merito risulta che:
in data 21 aprile 2022 i Carabinieri di Anzio, dopo essersi appostati s l’abitazione di NOME (sita in Anzio, INDIRIZZO lo fermavano mentre rincasava e procedevano alla perquisizione del villino al cu interno si trovava anche il figlio NOME.
Nel corso NOMEa perquisizione, venivano rinvenuti in cucina, all’interno del congelatore del frigorifero, un bilancino di precisione, un manoscritto contene un elenco di nomi e numeri ed un involucro contenente 44 gr. di sostanz stupefacente che risultava essere hashish. Nel salotto, all’interno di un mobi cui era poggiata la televisione, veniva rinvenuto un involucro in celloph contenete gr. 39,9 di hashish e nel divano, sotto il cuscino, dove poco prima seduto NOME, era rinvenuto un panetto avvolto con nastro isolante marrone che risultava contenere circa 1 kg di cocaina. Nella cucina venivan rinvenuti altresì tre rotoli di nastro isolante analogo a quello usato chiusura del panetto di cocaina, una bilancia ed una confezione aper contenente trentotto buste sottovuoto.
Le analisi effettuate consentivano di accertare che dalla cocaina sequestr pura al 78%, sarebbe stato possibile ricavare 5.257 dosi medie singole ment dall’hashish erano ricavabili n. 406 dosi medie singole.
In sede di interrogatorio per la convalida NOME‘arresto, NOME COGNOME ammetteva la sua responsabilità dichiarando di detenere la droga per conto terzi e che il figlio non era al corrente NOMEa sua attività criminosa.
Il Giudice di primo grado, ritenuta priva di fondamento la versione difensi fornita, ha ritenuto NOME colpevole NOMEa detenzione illecita di entram le sostanze stupefacenti, del pari opinando che la fattispecie non potesse es inquadrata nel fatto di lieve entità.
Il Giudice d’appello ha confermato l’impianto logico- motivatorio NOMEa sentenz di primo grado ritenendo generiche ed indimostrate le giustificazioni forn nell’atto di gravame.
In particolare, ha sottolineato che l’essersi seduto sul divano proprio dove é rinvenuta la cocaina denota il pieno coinvolgimento del NOME nel reato per cui procede, né a diverse conclusioni può pervenirsi anche laddove si dovesse dar credito a quanto affermato dai familiari, ovvero che il NOME dimorav stabilmente in Sicilia, non rilevando ai fini NOMEa integrazione del reat l’autore dimori stabilmente nel luogo ove viene rinvenuta la sostan stupefacente.
Nella specie al fine di ritenere il concorso del NOME rilevante é la cond tenuta durante le operazioni di perquisizione che si rivela funzionale agevolazione ed alla protrazione del reato di detenzione NOMEa sostan stupefacente nel possesso del padre.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, h proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce la violazione NOME‘art 606 lett. c) cod.proc.pen. riferimento all’erronea applicazione NOME‘art. 192 cod.proc.pen. in relazione ritenuta consapevolezza di concorrere nel reato.
Si assume che la sentenza impugnata fa discendere la consapevolezza di concorrere nel reato commesso dal padre, NOME, da un unico elemento ovvero l’essere rimasto seduto sul divano omettendo così di valutare tutti elementi emersi nel corso NOME‘istruttoria dibattimentale.
Con il secondo motivo deduce la violazione NOME‘art. 110 cod.pen. in relazio all’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per aver affermato la responsabili ricorrente a titolo di concorso nella cessione di stupefacenti e violazione de 606 lett. e) cod.proc.pen. per illogicità NOMEa motivazione sul punto.
Si censura la sentenza impugnata laddove fonda il concorso NOME‘odiern imputato sull’anomalo comportamento di essere rimasto seduto sul divano che costituisce indice NOMEa sua consapevolezza NOMEa detenzione NOMEo stupefacen da parte del padre ed al tempo stesso il contegno agevolatore alla protrazi del reato del concorrente.
La motivazione resa sul punto appare illogica ed offre una spiegazione dei fa forzata e priva di coerenza.
Con il terzo motivo deduce la violazione NOME‘art. 114 cod.pen. in relazione al 606 lett. b) cod.proc.pen. per non aver ritenuto sussistente l’attenuante minima partecipazione ai fatti e la violazione NOME‘art. 606, lett. e), cod.pr per illogica motivazione.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la ricorrenza NOME‘attenuante di cui all’art. 114 cod.pen. non confrontandosi con il reale contributo arrecato dal NOME che appare addirittura di tipo omissivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile.
Va premesso che in tema di prova indiziaria, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e NOMEe argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso NOMEa ripetizione NOME‘esperienza conoscitiva del giudice del merito. Ne discende che l’esame NOMEa gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione NOMEe prove dall’art. 192 cod. proc. pen., controllo seguito con il ricorso ai consueti parametri NOMEa completezza, NOMEa correttezza e NOMEa logicità del discorso motivazionale.
Ebbene, nella specie la censura proposta attinge la specifica valutazione operata dal giudice d’appello in ordine al valore attribuito alla condotta tenuta dall’odierno imputato nel corso NOMEa perquisizione, sollecitandone di fatto una diversa valutazione laddove la sentenza impugnata con un iter logico motivatorio esente da aporie logiche pone in rilievo come la condotta tenuta dal prevenuto all’atto NOMEa perquisizione fosse indicativa NOMEa volontà di agevolare l’occultamento NOMEa sostanza stupefacente configurandosi un’ipotesi di concorso nella detenzione NOMEo stupefacente rinvenuto.
Inammissibile é anche il secondo motivo il quale nuovamente sollecita una nuova valutazione nel merito in ordine al coinvolgimento NOME‘odierno imputato nella detenzione NOMEo stupefacente rinvenuto.
Va a riguardo precisato che il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione NOMEa sua condotta si risolve, salvo che non sia diversamente previsto, in un concorso, quanto meno morale, nel reato allo stesso ascritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata la condotta NOME‘imputato in termini di concorso nel delitto di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente) (Sez. 3, n. 14961 del 27/03/2024, Rv. 286105).
Sul punto correttamente la sentenza impugnata, escluso che la condotta tenut dal NOME potesse integrare una connivenza meramente passiva, ha precisato che il comportamento anomalo tenuto dal medesimo nel corso NOMEa perquisizione domiciliare é chiaro indice NOMEa sua volontà di agevolar detenzione NOMEo stupefacente nel possesso del padre.
Il terzo motivo é manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di concorso di persone nel reato, per l’integrazio NOME‘attenuante NOMEa minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., sufficiente una minore efficacia causale NOME‘attività prestata da un correo ri a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contribut concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di eff causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’e generale del crimine commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immun da censure la decisione che aveva negato la concessione NOME‘attenuante a moglie, concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, rilievo che costei, grazie all’occultamento NOMEa droga nel reggiseno, garantito al concorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere maggiore tranquillità all’attività di spaccio programmata (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv. 284771 ).
Ed invero, la Corte territoriale ha escluso con motivazione non illogi configurabilità NOME‘art. 114 c.p., in ragione di un contributo di non rilevanza, proprio evidenziando la condivisione da parte di NOME NOME‘in sviluppo NOME‘azione criminosa.
Il ricorso, manifestamente infondato, va pertanto dichiarato inammissibil Segue la condanna del ricorrente al pagamento NOMEe spese processuali e de somma di euro tremila in favore NOMEa Cassa NOMEe ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna . il ricorrente al pagamento NOMEe spese processuali e NOMEa somma di euro tremila in favore NOMEa Cassa de ammende.
Così deciso il 6.6.2024