Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME nato a Rimini il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa il 13 febbraio 2020 dal Tribunale di Rimini, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato continuato di cui al capo F) relativamente alle cessioni effettuate sino all’i giugno 2017 perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena in anni 2 e mesi 9 di reclusione e 13 mila euro di multa, confermando nel resto la sentenza appellata che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dell’imputato anche per
concorso con NOME e COGNOME NOME nell’acquisto e detenzione di 100 grammi di cocaina per l’importo di 5 mila euro, avvenuto tra il 3 e 5 maggio 2017.
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
1.1. violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al concorso nel reato di cui al capo B) per difetto dell’elemento oggettivo e soggettivo nonché in relazione al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità e all’intervenuta prescrizione del reato così riqualificato.
La Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei rilievi dell’appellante e degli elementi evidenziati a sostegno della richiesta di differenziare la condotta del ricorrente da quella dei correi né reso una motivazione logica sul suo contributo, avendo fondato la responsabilità dello COGNOME sul mero coinvolgimento nel viaggio diretto all’acquisto, senza considerare che l’COGNOME voleva che tutta l’operazione fosse gestita dallo RAGIONE_SOCIALE in via esclusiva e che anche il primo giudice aveva riconosciuto il ruolo subalterno dell’imputato in tale episodio. La motivazione è assertiva e fondata su supposizioni; il mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 90 si fonda solo sul dato ponderale, senza tener conto degli altri indici del fatto, che differenziano la posizione del ricorrente da quella dei correi.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 157, 159 cod. pen. e 83 d.l. n. 18/2020 per avere la Corte di appello applicato un periodo di sospensione del decorso del termine di prescrizione al di fuori dei casi previsti dalla normativa, omettendo di dichiarare l’improcedibilità anche per le cessioni successive al primo giugno 2017.
La Corte di appello ha dichiarato solo la parziale prescrizione del reato continuato di cui al capo F), già qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 90, ma ha errato nell’applicazione della normativa emergenziale, in quanto il procedimento non aveva subito alcuna stasi durante la pandemia. Infatti, la sentenza fu emessa il 13 febbraio 2020, prima dell’emergenza pandemica, e fu depositata dal GUP il 12 maggio 2020 ovvero il giorno dopo la cessazione dell’efficacia della sospensione di cui all’art. 83 d.l. n.18/2020 e l’appello depositato il 25 giugno 2020, sicché, come stabilito dalle Sezioni Unite, la disciplina emergenziale non ha un’applicazione generalizzata, ma limitata ai procedimenti che abbiano subito una stasi a causa delle misure adottate per arginare l’emergenza. Ne consegue che, eliminata la sospensione erroneamente calcolata, anche le altre cessioni risultavano prescritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Il primo motivo è generico e meramente oppositivo, in quanto reitera pedissequamente il motivo di appello, insistendo nella lettura alternativa già
proposta, diretta a sostenere l’estraneità del ricorrente all’acquisto, benché tale tesi sia stata già respinta con argomentazione lineare, fondata sulla sequenza dei fatti e sui colloqui intercettati (v. pag. 7-8), ritenuti, invece, indicativi consapevolezza del ricorrente della finalità del viaggio e della rilevanza del contributo offerto allo COGNOME, rassicurandolo con la sua presenza e supportandolo nell’azione.
Risultano logiche e pienamente aderenti alle risultanze processuali le considerazioni espresse in sentenza (pag. 9-10) sul ruolo concorsuale dell’imputato, attribuendo rilievo all’assenso espresso dall’COGNOME sulla presenza del ricorrente quale accompagnatore dello COGNOME, che non voleva affrontare da solo il viaggio, portando con sé 5 mila euro in contanti, e che, proprio per il grande favore reso, gli chiese una ricompensa per il ricorrente una volta portato a termine l’incarico.
Del tutto coerente è anche il rilievo attribuito alla circostanza che i correi discutessero senza problemi della finalità del viaggio in presenza del ricorrente, all’evidenza ritenuto persona fidata e mostratosi anche consapevole di essere in attesa del fornitore, persino indicandolo allo COGNOME, e garantendo a quest’ultimo sicurezza sia durante l’incontro con il fornitore che durante l’attesa della consegna, sia durante il viaggio di ritorno, trasportando lo stupefacente a bordo dell’autovettura.
A differenza di quanto prospettato nel ricorso, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in ordine alla diffe tra concorso nel delitto di illecita detenzione di stupefacenti e connivenza non punibile, individuabile nel fatto che nell’uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile d manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare- come nella fattispecie-, mentre nell’altra è mantenuto, da parte dell’agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403).
Risultano, quindi, destituite di ogni fondamento le censure difensive sul concorso del ricorrente per il mancato sequestro dello stupefacente trasportato e per assenza di dolo a fronte degli elementi emersi dai colloqui intercettati, che hanno giustificato la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. cit. per il rilievo assorbente attribuito al quantitativo non modico acquistato (100 grammi di cocaina), al prezzo pagato (5 mila euro) ed a quello di vendita al dettaglio, ancora superiore.
Alla luce della ricostruzione dell’episodio, della rilevanza del contributo offerto dal ricorrente, risultato prezioso e funzionale alla realizzazione dell’acquisto
e al trasporto dello stupefacente, e dei chiari riferimenti al quantitativo acquistato e al prezzo pagato risulta coerentemente esclusa la possibilità di qualificare in termini meno gravi la condotta del ricorrente e di ritenere minima la partecipazione con conseguente esclusione dell’intervenuta decorrenza del termine di prescrizione (pag. 15).
Inammissibile è anche il secondo motivo.
Come già detto in premessa, relativamente al capo F) la prescrizione è stata dichiarata per le cessioni effettuate sino al primo giugno 2017, mentre l’imputazione fissa il termine finale al 7 agosto 2017 e le conversazioni intercettate provano cessioni avvenute sino a tale data (v. pag. 15-16).
Il motivo con il quale si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato è del tutto infondato, come correttamente ritenuto in sentenza.
Va, infatti, evidenziato che anche il termine per il deposito della sentenza è sospeso in forza di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 83 d.l. n.18/2020, essendo detto termine tra quelli espressamente menzionati a titolo esemplificativo dalla norma e di tale sospensione, ai fini del calcolo della prescrizione, deve tenere conto il giudice presso il quale il procedimento prosegue.
In tal senso si è espressa questa Corte (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432), affermando testualmente:”Sul punto è opportuno infine aggiungere, a scanso di equivoci, che la sospensione dei termini di prescrizione nelle altre fasi del procedimento o del processo non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un’udienza, posto che il citato secondo comma dell’art. 83 sospende, senza distinzione, «tutti i termini procedurali», purché gli stessi decorrano nell’intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell’art. 172 cod. proc. pen. e tra questi va in particolare sottolineato come rimangano sospesi anche i termini per proporre qualsiasi tipo di impugnazione, compreso, ovviamente, il ricorso per cassazione”.
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo e della Cassa delle ammende.
Così deciso, 20 novembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME