Remissione in Termini: La Cassazione Sancisce l’Irretroattività della Riforma Cartabia
La remissione in termini è un istituto fondamentale del diritto processuale che consente di rimediare alla scadenza di un termine perentorio. Con la recente Riforma Cartabia, la disciplina del processo in assenza e i relativi rimedi sono stati profondamente modificati. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 6 Penale, Sent. n. 31/2026) offre un chiarimento cruciale sull’applicabilità temporale di queste nuove norme, specificando quando un imputato giudicato in assenza può chiedere la remissione in termini per impugnare una sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
Una donna veniva condannata per il reato di cui all’art. 392 del codice penale con una sentenza emessa nell’aprile 2022. Divenuta definitiva la condanna nell’ottobre 2024, la condannata presentava un’istanza di remissione in termini al Giudice dell’esecuzione. L’obiettivo era quello di poter impugnare la sentenza di condanna, sostenendo di non aver mai avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico. L’istanza, tuttavia, veniva rigettata dal Tribunale. Contro questa decisione, la donna proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge.
Il Ricorso e la Disciplina della Riforma Cartabia sulla remissione in termini
La difesa della ricorrente basava le proprie argomentazioni sulla nuova formulazione dell’art. 175, comma 2.1, del codice di procedura penale, introdotta dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Questa norma prevede un rimedio restitutorio specifico per l’imputato giudicato in assenza, consentendogli di essere rimesso in termini per proporre impugnazione se fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto proporre appello “senza sua colpa”.
Il punto centrale del ricorso era, dunque, l’applicabilità di questa nuova e più favorevole disciplina a una sentenza di condanna emessa prima dell’entrata in vigore della Riforma stessa.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due argomenti principali, uno di carattere procedurale e l’altro di merito.
L’Errore Procedurale: Il Principio del Tempus Regit Actum
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede in un error in procedendo, ovvero nell’aver invocato una norma non applicabile al caso di specie. La Corte ha chiarito che, in base al principio tempus regit actum e alle disposizioni transitorie della Riforma Cartabia (in particolare, l’art. 89 del d.lgs. n. 150/2022), la nuova disciplina sulla remissione in termini per l’imputato assente si applica esclusivamente alle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma, ovvero dopo il 30 dicembre 2022.
Poiché la sentenza di condanna in questione era stata emessa il 9 aprile 2022, la normativa applicabile era quella previgente. Secondo le vecchie regole, la ricorrente avrebbe potuto chiedere la remissione in termini solo per caso fortuito o forza maggiore, oppure attivare il diverso rimedio della rescissione del giudicato, ma non poteva avvalersi della nuova e specifica ipotesi introdotta dalla Riforma Cartabia. Aver utilizzato un’azione non ancora esperibile ha reso, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
L’Infondatezza nel Merito: La Conoscenza Effettiva del Processo
Pur essendo l’errore procedurale già di per sé decisivo, la Corte ha aggiunto un’osservazione ad abundantiam anche sul merito della questione. I giudici hanno sottolineato che la richiesta della ricorrente era comunque destituita di fondamento. Dagli atti del processo emergeva, infatti, che il decreto di citazione a giudizio le era stato notificato personalmente, “a mani della stessa ricorrente”.
Questa circostanza, secondo la Corte, è “oggettivamente inconciliabile” con l’affermazione di non aver avuto conoscenza del processo. Anzi, dimostra una “deliberata scelta della Cavallo di disinteressarsi del processo e del suo epilogo”. Non si può parlare, quindi, di un’ignoranza incolpevole, ma di una precisa volontà di non partecipare al procedimento.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale in materia di successione di leggi processuali nel tempo: la nuova disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia per la remissione in termini dell’imputato assente non ha efficacia retroattiva. Essa si applica solo alle sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022. Per tutti i procedimenti definiti con sentenza anteriore a tale data, restano validi i rimedi previsti dalla legislazione precedente. Inoltre, la pronuncia conferma che la notifica personale degli atti fondamentali del processo, come la citazione a giudizio, costituisce una prova difficilmente superabile della conoscenza del procedimento, precludendo all’imputato la possibilità di lamentare un’ignoranza incolpevole per giustificare la mancata impugnazione.
La nuova disciplina sulla remissione in termini della Riforma Cartabia si applica alle sentenze emesse prima della sua entrata in vigore?
No, la Cassazione ha chiarito che la nuova formulazione dell’art. 175 cod. proc. pen. si applica solo alle sentenze pronunciate dopo il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della riforma. Per le sentenze precedenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti.
È possibile ottenere la remissione in termini per impugnare una sentenza se si dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza del processo?
Sì, secondo la nuova norma introdotta dalla Riforma Cartabia (art. 175, comma 2.1 c.p.p.), è possibile a condizione di fornire la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza propria colpa. Tuttavia, come chiarito dalla sentenza, questa regola non è retroattiva.
La notifica personale dell’atto di citazione a giudizio impedisce di sostenere di non essere a conoscenza del processo?
Sì. La Corte ha stabilito che la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata direttamente nelle mani dell’imputato è oggettivamente inconciliabile con l’affermazione di un’ignoranza incolpevole del processo. Tale circostanza dimostra, al contrario, una scelta deliberata di disinteressarsi del procedimento.