Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41684 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorse proposte da NOME, nato il DATA_NASCITA a Cagliari NOME, nato DATA_NASCITA in Belgio avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari
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visti gli atti, la sentenza impugnata e tricorsq; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, AVV_NOTAIO, anche in sost. dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 ottobre 2024 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato il giudizio di penale responsabilità formulato fra l’altro nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME dal G.u.p. del
Tribunale di Sassari in ordine ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, contestati ai capi A) e B), aventi ad oggetto la coltivazione di cannabis indica in agro di Mores e in agro di Bonorva-Giave; la Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha peraltro ridotto la pena irrogata a NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso NOME tramite il suo difensore AVV_NOTAIO.
Previa illustrazione delle linee generali dell’indagine, del compendio probatorio e del contenuto delle dichiarazioni spontanee a suo tempo rese, il ricorrente propone tre motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in reazione all’art. 441, comma 5 e 179 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità di un’integrazione probatoria costituita da perizia redatta dalla Polizia Scientifica di Sassari in data 15/10/2019, avente ad oggetto le piante di marijuana rivenute nell’azienda di NOME COGNOME.
La Corte aveva erroneamente ritenuto che l’acquisizione della perizia non violasse il contraddittorio: ma il ricorrente al momento della scelta del rito abbreviato non aveva conoscenza di quell’atto, non presente nel fascicolo.
La relativa attività non era stata assistita dal contraddittorio tra le parti e non erano state svolte ulteriori attività, come l’audizione del perito, ciò che aveva determinato una nullità non sanabile.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per l’attività di coltivazione di cui al capo A).
Ribadisce che l’utilizzo dell’utenza telefonica NUMERO_TELEFONO era stato erroneamente attribuito al ricorrente.
Richiamata la motivazione della sentenza impugnata sul punto, rileva che la valutazione si era basata su deduzioni e non su oggettivi accertamenti.
A fronte della valorizzazione delle celle agganciate, segnala che altri due coindagati erano residenti a pochi chilometri da Isili.
Era inoltre emersa la presenza di un uomo, mai identificato, che non si poteva escludere operasse parimenti nel comune di Isili.
Il ricorrente si era recato a Bonorva solo in due circostanze documentate, dovendo comunque valorizzarsi le dichiarazioni spontanee, con cui erano state spiegate le ragioni dei movimenti del ricorrente.
Inidonea era la motivazione riferita alla somma di euro 5.000,00, rinvenuta in sede di perquisizione domiciliare, avendo il ricorrente spiegato la consistenza della sua azienda agricola.
Era inoltre insufficiente il riconoscimento vocale operato dagli agenti di polizia e il suo riconoscimento a distanza attraverso il confronto con una vecchia foto.
2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità per il reato di cui al capo B).
In questo caso, oltre alle incertezze sull’utilizzo dell’utenza telefonica, vi era il fatto che la piantagione di Bonorva era stata solo ipotizzata, ma non era stata rinvenuta.
Né avrebbe potuto farsi riferimento all’accertamento compiuto con riguardo alla marijuana rinvenuta in possesso di COGNOME, con il quale non era stato documentato alcun incontro del ricorrente.
Ha proposto ricorso COGNOME con separati atti a firma dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.
3.1. Nell’atto a firma dell’AVV_NOTAIO con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valenza attribuibile alle captazioni telefoniche sull’utenza 3485686172, intestata a tal NOME.
L’assunto dei Giudici di merito si fondava sul riconoscimento della voce operato dagli inquirenti in relazione al soggetto che aveva intrattenuto con NOME la conversazione del 10/7/2019, di cui al progressivo 231, e sulla connessione logica della conversazione tra COGNOME e NOME del 10/7/2019, di cui al progressivo 232, in cui si parlava di un ragazzo con cui aveva parlato NOME: ma il riconoscimento vocale non era idoneo, in quanto non accompagnato da elementi di conferma, e l’ulteriore conversazione faceva riferimento ad un ragazzo menzionato con il nome di NOME, profilo dissonante con la spiegazione proposta.
3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
La Corte aveva primariamente valorizzato la partecipazione alle riunioni, ma in concreto era stato dato conto di una sola riunione, mentre dagli elementi acquisiti avrebbe dovuto desumersi che comunque il ricorrente non vi avesse partecipato, tanto che nel corso di una conversazione in cui si menzionavano i partecipanti, non risultava che fosse stato fatto il nome del predetto.
Non era stata dunque formulata una motivazione idonea ad escludere la marginalità della partecipazione del ricorrente, dovendosi valorizzare il diverso ruolo dei concorrenti nel reato.
3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio motivazione in ordine all’applicazione della recidiva di cui all’art. 99, comma terzo, cod. pen.
La Corte aveva sul punto finito per dare rilievo al fatto che l’imputato avesse commesso un nuovo reato, senza fornire una motivazione tale da spiegare in che modo potesse rilevare un precedente reato di diversa indole, al fine di rendere il ricorrente soggetto più pericoloso.
3.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
Al fine di rendere la pena proporzionata avrebbe dovuto fornirsi una motivazione che desse conto dello scostamento dal minimo edittale alla luce dei canoni di cui all’art. 133 cod. pen., mentre la Corte aveva dato genericamente rilievo alle modalità della condotta, alla natura dello stupefacente e al ruolo svolto, senza precisare come tali elementi incidessero sul profilo personologico e senza considerare che era stata segnalata l’attenzione del ricorrente a non esporsi e a limitare i contatti telefonici con i sodali.
Né i ai fini del diniego delle attenuanti, avrebbe potuto bastare l’asserita assenza di ragioni per concederle.
3.57 Nell’atto a firma dell’AVV_NOTAIO, dopo un resoconto sull’origine delle indagini, sulla sentenza di primo grado, sui motivi di appello e sulla pronuncia impugnata, con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente per il concorso nella coltivazione delle due piantagioni oggetto di contestazione.
Rileva il ricorrente che il giudizio si era basato solo su conversazioni intercettate, delle quali avrebbe dovuto valutarsi la concreta concludenza.
Richiamate le principali conversazioni valorizzate a sostegno dell’assunto accusatorio, il ricorrente rileva che la conversazione del 22/6/2019 faceva riferimento a tal NOME non meglio identificato, quella del 22/6/2019, ore 16,03, era costituita da uno scambio di convenevoli, essendo incongruo il valore attribuito dalla Corte al riferimento alla rotoballa, che la conversazione del 16/6/2019 era un dialogo tra terzi, irrilevante per il ricorrente, che le conversazioni del 9/7/2019 erano inidonee a fondare la conclusione che COGNOME fosse l’utilizzatore dell’utenza intestata NOME, quella del 10/7/2019 era inidonea a suffragare l’assunto che i conversanti parlassero delle due piantagioni oggetto di contestazione e che uno di essi fosse proprio il ricorrente, essendo altresì insufficiente il riferimento al riconoscimento vocale operato dagli inquirenti, sulla base di un numero di dialoghi esiguo e in assenza di elementi che potessero comprovare in relazione ai precedenti del ricorrente, fra l’altro remoti e riferiti a reati commessi a Sassari, che gli inquirenti conoscessero la sua voce.
3.’-Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al ruolo del ricorrente e alla sua efficacia causale.
La Corte aveva fatto riferimento alla partecipazione alle riunioni, ma facendo riferimento ad una sola di esse, alla quale in base alle conversazioni intercettate era da escludere che il ricorrente avesse partecipato.
Era inoltre contraddittorio l’assunto che il ricorrente ricopriva un ruolo decisionale e operativo e che lo stesso aveva un atteggiamento spiccatamente prudente, incline a non esporsi.
Segue l’analisi di alcune conversazioni che si ritiene smentiscano un ruolo operativo e organizzativo del ricorrente e che, anche a voler ritenere che il ricorrente utilizzasse l’utenza intestata NOME, non possono dirsi idonee a comprovare il suo coinvolgimento nella gestione dell’attività di coltivazione di due diverse coltivazioni, se non sulla base di mere congetture, non essendo inquadrabile il riferimento ai bidoni, che compare nella conversazione del 4 luglio 2019, nell’ambito del materiale utilizzabile, considerate le risultanze del sopralluogo presso la piantagione di Mores.
3.-er; Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Gli argomenti sviluppati nel secondo motivo vengono ripresi per attestare il contributo marginale del ricorrente, a fronte del fatto che la Corte, chiamata a rispondere sul punto da un motivo di appello, aveva motivato in ordine alla configurabilità del concorso piuttosto che in ordine all’efficienza causale minima del contributo.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria, concludendo per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono nel loro complesso inammissibili.
Quanto al ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, il primo motivo risulta aspecifico e comunque manifestamente infondato.
2.1. Va, invero, rilevato che la doglianza si incentra sull’acquisizione e sulla valutazione di una perizia espletata nell’ambito del procedimento a carico di COGNOME, che era stato arrestato al momento della scoperta della coltivazione realizzata in agro di Mores.
Va, tuttavia, rilevato che la Corte territoriale ha, sul punto, osservato che la perizia (in realtà si trattava di accertamento tecnico irripetibile sulle piantine sequestrate, dalle quali era stato tratto un campione) non era come tale acquisibile, in quanto svoltasi al di fuori del contraddittorio, e che nondimeno era invece acquisibile e in concreto utilizzabile il c.d. drop test, eseguito nell’immediatezza, dal quale era emerso inequivocamente che si trattava di piantine di marijuana.
Con riguardo a tale atto manca, dunque, nel motivo di ricorso una specifica analisi.
5 t2. Va poi osservato che, contrariamente a quanto difensivamente dedotto, l’acquisizione operata dal primo giudice d’ufficio, in base al contenuto del separato fascicolo relativo al processo a carico di COGNOME, era del tutto rispondente ai canoni previsti in materia di giudizio abbreviato dall’art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
Si rileva, invero, che anche il giudizio a prova contratta conserva la sua primaria funzione di assicurare il pieno esercizio della giurisdizione, giungendo all’accertamento della verità storica e alla verifica degli elementi idonei ad assicurare un giudizio di colpevolezza o meno dell’imputato, anche al fine di correlare a tale giudizio l’irrogazione di una pena personologicamente giusta.
In tale prospettiva l’intervento del giudice è condizionato dalla necessità di acquisire un atto ai fini della decisione, non diversamente da quanto nell’ambito del giudizio dibattimentale è previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. che consente al giudice di disporre l’assunzione di mezzi di prova, in quanto ciò risulti assolutamente necessario (si rinvia a Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, dep. 2019, Chatoubi Rachid, Rv. 274845 – 01).
Va del resto rimarcato come siffatto intervento integrativo del giudice ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. sia stato ritenuto dalla Corte costituzionale coerente con il quadro dei valori che presiedono al giudizio (Corte cost. sent. n. 73 del 2010, che ha suffragato le linee portanti della più remota Corte cost., sent. n. 111 del 1993).
Proprio la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare che il giudice non dispone della possibilità di espletare indagini, con percorsi autonomi di valenza esplorativa, ma deve fondarsi su spunti correlati ai temi oggetto di verifica e al quadro probatorio acquisito all’esito del contraddittorio, principio certamente valorizzabile anche nel caso del giudizio abbreviato, in cui il giudice valuta gli atti contenuti nel fascicolo rispetto ai quali le parti non dispongono del diritto alla prova, pur conservando una facoltà di sollecitazione, correlata al potere di intervento integrativo del giudice, che nel compiere la verifica demandatagli ben può individuare lacune che devono essere colmate sulla base di elementi correlati ai temi del processo e alle prove acquisite.
Del tutto in linea con tale inquadramento risulta dunque l’assunto secondo cui «in tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e
dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti» (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 – 01).
Nel caso di specie l’acquisizione del drop test, in quanto afferente alla verifica del corpo del reato, già oggetto di accertamento e sequestro e posto a fondamento della contestazione, non costituiva un percorso di verifica autonomo e di tipo esplorativo, disgiunto dal tema primario, cosicché l’integrazione avrebbe dovuto reputarsi del tutto legittima.
A fronte di ciò, il motivo di ricorso indugia nella riproposizione di argomenti del tutto inidonei a vulnerare il percorso valutativo dei giudici di merito, che hanno peraltro dato conto della pluralità di elementi dai quali avrebbe potuto desumersi che in agro di Mores era stata effettivamente realizzata una coltivazione di stupefacenti del tipo marijuana (cfr. sentenza impugnata alle pagg. 218 segg.).
3 . Il secondo motivo del ricorso di COGNOME è inammissibile, in quanto interamente volto a riproporre temi inerenti al merito, in funzione di un’alternativa valutazione, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione non illogica alla base della conferma della condanna del ricorrente in ordine al concorso nell’attività di coltivazione, contestata al capo A).
Va, in primo luogo, rilevato che non si espone alle censure difensive la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui esamina, senza incorrere in fratture logiche, il tema della riferibilità al ricorrente COGNOME dell’utenza 3511856136.
Deve al riguardo osservarsi che in base alla ricostruzione emergente dalle sentenze di merito i soggetti che si erano attivati per la realizzazione e gestione della coltivazione di marijuana utilizzavano utenze telefoniche intestate a soggetti bengalesi, fra l’altro acquistate presso lo stesso esercizio commerciale, delle quali si servivano soggetti dall’accento sardo solo per parlare tra loro di questioni inerenti all’illecita attività.
Conseguentemente già il possesso e l’uso di siffatto tipo di utenza avrebbe dovuto reputarsi idoneo a suffragare la compartecipazione nel reato.
In tale prospettiva è stato fatto riferimento ai contatti con RAGIONE_SOCIALE e al viaggio dapprima presso l’azienda di RAGIONE_SOCIALE, allorché era stata utilizzata l’utenza sopra indicata da soggetto che aveva chiesto a RAGIONE_SOCIALE di aprire, e poi presso il capannone di NOME, viaggio monitorato anche con mirati servizi di appostamento e con l’analisi delle celle impegnate nel corso del viaggio.
In tale quadro è stato dato conto di conversazioni dalle quali era emerso che NOME stava facendo da staffetta a NOME in direzione di Cagliari nonché del fatto che, poi, presso il capannone di NOME era stata rilevata la presenza delle autovetture di COGNOME e di COGNOME.
Di seguito era stata attivata l’utenza sopra menzionata, che era utilizzata da NOME, la cui voce era stata inequivocamente riconosciuta.
A fronte di ciò, è stato rilevato come nessun rilievo potessero assumere le dichiarazioni spontanee di COGNOME, volte ad accreditare un’alternativa ricostruzione della vicenda e dei suoi spostamenti, asseritamente con tale COGNOME poi deceduto, e come fosse per contro significativo che in possesso del COGNOME fossero stati rinvenuti un cellulare avente numero IMEI, che era stato associato all’utenza intestata al cittadino bengalese, seppur non ritrovata, nonché una somma in contanti di euro 5.050,00, agevolmente riferibile alle c.d. buste di denaro che proprio il NOME avrebbe dovuto prelevare da NOME, anche per portarle ai correi (di qui le conversazioni del 24 e del 26 luglio 2019, non illogicamente ritenute idonee a dar conto dell’incarico di NOME di prelevare la busta spettante a COGNOME e di lasciarla per conto di quest’ultimo a COGNOME, proprio il giorno in cui costui era stato tuttavia tratto in arresto: cfr. pagg. 235 e 236 della sentenza impugnata).
Alla resa dei conti il motivo di ricorso, incentrato anche su astratte ipotesi alternative, non vulnera la trama argomentativa, ma ripropone quegli elementi di valutazione di cui la Corte territoriale si è fatta carico, smentendone la valenza alla luce della ricostruzione operata, sulla base della quale è pervenuta alla conclusione che NOME aveva un ruolo attivo e di rilievo nella realizzazione dell’attività di coltivazione di stupefacenti, concorrendo nella ripartizione dei profitti.
NOME COGNOME Il terzo motivo, incentrato sull’attività di coltivazione, oggetto di contestazione al capo B), è parimenti inammissibile.
Gli assunti difensivi sono genericamente formulati e sono comunque volti a suggerire alternativi percorsi valutativi inerenti al merito e dunque preclusi in questa sede.
Ribadita la riferibilità al ricorrente dell’utenza intestata a cittadino bengalese, deve inoltre rilevarsi che la Corte territoriale ha dato conto degli elementi dai quali avrebbe dovuto desumersi la concomitante attività di coltivazione di marijuana in agro di Bonorva.
In questo caso sono stati non illogicamente valorizzati plurimi dialoghi intercettati, nei quali si faceva riferimento a due diversi luoghi di interesse, uno indicato come cantiere, riconducibile alla coltivazione al chiuso realizzata in agro di Mores, e l’altro identificato attraverso i riferimenti al soggetto chiamato «l’operaio», cioè un soggetto sardo, non identificato, che si occupava dell’altra coltivazione, questa volta all’aperto, in agro di Bonorva, con il quale proprio COGNOME aveva avuto modo di dialogare, riferendogli che gli avrebbe portato i «bidoni», parlando dei cicli, del possibile acquisto di un «robottino», dello stato di salute
delle piante («se stanno migliorando»), del trattamento da praticare (pag. 238 della sentenza impugnata).
D’altro canto, nella motivazione si dà conto di elementi attestanti la fase finale, successiva alla situazione di crisi del gruppo operativo, originata dalla scoperta dalla coltivazione al chiuso presso l’azienda di COGNOME, allorché, parlando con il soggetto chiamato «l’operaio», NOME aveva appreso che costui e COGNOME si erano sentiti abbandonati e si erano allontanati portando con sé la propria quota di marijuana, il che ha consentito alla Corte di valorizzare anche il rinvenimento in possesso di COGNOME di una cospicua quantità di marijuana in buste, custodite in un bidone.
Su tali basi i rilievi difensivi risultano generici e manifestamente infondati, oltre che volti a valorizzare profili di merito, superati dalla non illogica valutazione della Corte circa l’esistenza della coltivazione all’aperto e al ruolo attivo parimenti assunto in relazione ad essa dal ricorrente.
15 Relativamente alla posizione di NOME COGNOME, il primo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è inammissibile, perché volto in realtà a sollecitare una diversa valutazione inerente al merito e risulta manifestamente infondato nella parte in cui deduce un travisamento della prova.
Anche in questo caso assume rilievo dirimente l’attribuibilità al ricorrente dell’utilizzo di un’utenza intestata a cittadino bengalese, quella n. 3485686172.
Orbene, sul punto la motivazione della sentenza impugnata non si espone in alcun modo ai rilievi critici formulati.
Ferma restando l’attribuibilità a NOME e a NOME di altre utenze, parimenti intestate a cittadini bengalesi, ma in uso a soggetti dall’accento sardo e utilizzate solo per parlare di profili inerenti all’attività illecita, è stato dato rilievo dalla Co territoriale ad una sequenza di conversazioni del 9 luglio 2019, allorché dapprima NOME e NOME facevano riferimento ad altro soggetto che non rispondeva al telefono e che NOME si riprometteva di chiamare con l’altro telefono, cioè quello personale, non utilizzato per affari illeciti, e successivamente, dopo che effettivamente NOME aveva cercato di chiamare NOME, costui richiamava NOME, il quale lo ammoniva circa la necessità di richiamare gli amici che lo stavano cercando.
Tale quadro, già di per sé evocativo, era completato dalla conversazione del 10 luglio 2019, nel corso della quale NOME parlava con l’utilizzatore dell’utenza in esame, il quale veniva inequivocamente riconosciuto dagli operanti all’ascolto in COGNOME.
Non è dunque dirimente, seppur significativa, l’ulteriore conversazione tra NOME e NOME nella quale si faceva riferimento ad un ragazzo, che il NOME
riferiva di aver sentito il giorno prima e che NOME affermava aver «richiamato stamattina»: sta di fàtto che anche tale sequenza, peraltro non decisivamente utilizzata dalla Corte agli specifici fini dell’attribuzione dell’utenza a COGNOME, è comunque in linea con il medesimo ragionamento, anche se ivi è contenuto un riferimento a tale NOME, in quanto non consta, né è stato difensivamente dedotto che sulla base delle conversazioni intercettate fosse emerso un qualche contatto del giorno precedente con un certo NOME, quando le conversazioni rilevanti, di cui è detto, erano riferibili sul piano logico a COGNOME, come confermato anche dal diretto riconoscimento vocale operato sulla base del confronto con conversazione a lui certamente riferibile, in quanto effettuata con l’utenza a lui intestata.
Non è dunque ravvisabile alcun travisamento della prova, non potendosi comunque configurare un vizio dirimente, tale da disarticolare l’intero ragionamento, come sarebbe stato necessario per conferire rilievo alla deduzione difensiva (sul punto, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).
Né f d’altro canto potrebbero formularsi rilievi in ordine al riconoscimento vocale, operato sulla base di un confronto pienamente consentito dal carattere ravvicinato delle conversazioni certamente attribuibili a COGNOME e di quelle effettuate con l’utenza dedicata, intestata a cittadino bengalese, essendo del tutto inconferente il riferimento solo aggiuntivo fatto dalla Corte anche alla circostanza che COGNOME fosse soggetto recidivo e conosciuto dalle forze dell’ordine, elemento decontestualizzato, di rilievo, invero, solo potenziale e genericamente correlabile ad un dato inerente al tipo di attenzione rivolta dalle forze dell’ordine al ricorrente, ma non necessariamente alla sua voce.
Va da ultimo sottolineato come priva di rilievo, secondo la coerente e non illogica analisi della Corte, risulta la circostanza del mancato rinvenimento in possesso di COGNOME, così come di COGNOME, della sim -card, relativa all’utenza intestata a cittadino bengalese, dal momento che i protagonisti della vicenda avevano manifestato il proposito di disfarsi di quanto avrebbe potuto comprometterli, a seguito della scoperta della piantagione in agro di Mores.
.Altrettanto inammissibili risultano i primi due motivi del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, incentrati sul concorso del ricorrente nella duplice attività di coltivazione e sulla configurabilità di un contributo avente efficacia causale dal predetto fornito.
Tali motivi sono volti a fornire una lettura parcellizzata di singole conversazioni e a contestarne la valenza, ma non si confrontano con il complesso della motivazione della sentenza impugnata, che, da un lato, sottende l’analisi del primo Giudice e dall’altro con efficace sintesi dà conto del quadro probatorio
complessivo, segnalandone la piena idoneità ad attestare il concorso del ricorrente nella duplice attività di coltivazione anche sotto il profilo del tipo di contributo arrecato.
Va al riguardo rilevato che la tenuta di contatti con gli altri partecipi alle illecite operazioni, propiziata dall’utilizzo di utenza dedicata, costituisce di per sé elemento rappresentativo del pieno coinvolgimento del ricorrente.
In ogni caso le singole conversazioni sono state valutate correttamente come elementi inquadrabili in un complessivo mosaico, connotato dalla convergenza degli intendimenti e delle azioni dei correi.
Ed invero la Corte ha fatto riferimento al dialogo con COGNOME in cui si parlava sia dell’operaio – intendendosi il soggetto incaricato di curare la piantagione di Bonorva – sia dell’altra piantagione, cioè quella di Mores, con riferimenti alla quantità del prodotto; ha fatto poi riferimento al colloquio con COGNOME relativo alla rotoballa, ritenuta non illogicamente significativa, in quanto COGNOME aveva chiesto a COGNOME di parlare di quel tema con l’altro telefono, di cui nondimeno COGNOME in quel momento non disponeva, a dimostrazione del fatto che l’argomento era sensibile e che NOME disponeva di un altro telefono dedicato; ha inoltre valorizzato la conversazione in cui NOME, nel far riferimento ad una imminente riunione, aveva menzionato tra i partecipanti anche NOME.
Va, a questo riguardo, rilevato che di seguito, secondo quanto osservato dai Giudici di merito, era intercorsa la conversazione tra COGNOME e COGNOME, riferita alla rotoballa, tale da attestare che COGNOME era diretto altrove: si tratta invero di elemento in linea con quanto valorizzato nel ricorso in ordine al riferimento fatto da COGNOME, nel corso di conversazione con soggetto non identificato, ad altri partecipanti alla riunione, ma non idoneo, tuttavia, a disarticolare la ricostruzione, posto che nella precedente .conversazione con NOME, in cui COGNOME aveva parlato di NOME, non era evidentemente noto al predetto che NOME si sarebbe recato altrove, tanto da aver cercato di contattarlo, domandandogli se per caso fosse lui alla guida della vettura che aveva incrociato.
Va ancora rimarcato come la Corte territoriale abbia dato rilievo alla conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME in data 26 luglio 2019, dopo che era stata scoperta la piantagione di Mores ed era stato tratto in arresto COGNOME, conversazione nella quale significativamente COGNOME alla notizia della scoperta del cantiere, aveva domandato «e quale però?», apprendendo che si trattava di «quello chiuso», elemento rappresentativo del coinvolgimento del ricorrente in entrambe le attività illecite.
Quanto poi al tipo di contributo, la Corte ha dato conto non solo della partecipazione al progetto illecito, ma anche del tipo di operatività del ricorrente, il quale parlava con gli altri correi e soprattutto con NOME delle problematiche
relative alla cura della piantagione, della necessità di andare «al solito posto», del conseguimento da COGNOME del profitto previsto, della possibile vendita della sostanza stupefacente, con la prospettiva di cederla al primo che si fosse presentato (cfr. soprattutto pag. 230 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha inoltre fatto riferimento anche alla partecipazione alle riunioni, argomentando dal riferimento fatto da COGNOME a NOME (nome corrispondente a quello del ricorrente, in assenza di altri soggetti noti in quel contesto, evocabili con quel nome), circostanza che assume rilievo prospettico, anche a prescindere dall’effettiva partecipazione del COGNOME a quella specifica riunione.
A fronte di ciò, deve ribadirsi che i motivi di ricorso indugiano nell’analisi decontestualizzata delle singole conversazioni, che invero si alimentano vicendevolmente, al punto da delineare un quadro coerente nei termini segnalati dalla Corte territoriale, senza che i rilievi difensivi possano assumere alcun valore confutativo.
Ciò vale anche con riguardo al tema del contributo fornito dal ricorrente, che è stato ricostruito non sulla base di mere congetture, bensì alla luce di un convergente quadro probatorio, utilizzato per ricostruire l’operatività dei correi e, in tale ambito, il ruolo di supporto svolto da COGNOME, il quale partecipava alla gestione delle piantagioni, essendo , invero frilevante anche il contestato riferimento ai bidoni, fatto nella conversazione del 4 luglio 2019, che, secondo la non illogica analisi della Corte territoriale, inerivano all’attività dell’operaio e dunque alla non rintracciata piantagione all’aperto in agro di Bonorva.
In tale prospettiva, del tutto inconferente in chiave difensiva risulta la circostanza, posta in evidenza nella sentenza impugnata, che COGNOME non fosse incline ad esporsi, mantenendo un atteggiamento prudente: ciò non vale infatti ad escludere la sua partecipazione all’operatività del gruppo di correi, nei termini in varia guisa segnalati dalla Corte territoriale.
Manifestamente infondati sono i motivi (il secondo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e il terzo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO) incentrati sull’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
Deve preliminarmente rimarcarsi che entrambi i reati, secondo la contestazione e l’analisi dei giudici di merito, sono attribuibili a tre o più persone: in tale prospettiva l’attenuante invocata dovrebbe ritenersi preclusa dalla riconducibilità della fattispecie al paradigma di cui all’art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990,in forza del principio per cui «in tema di concorso di persone nel reato, la disposizione del secondo comma dell’art. 114 cod. pen., secondo cui l’attenuante della minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica
quando ricorra una delle circostanze aggravanti delineate all’art. 112 stesso codice, si riferisce anche ai casi nei quali il numero delle persone concorrenti nel reato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizioni specificamente riguardanti il reato stesso»: Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, COGNOME NOME, Rv. 279014 – 01).
Ma volendo approfondire il tema, in ragione del fatto che l’attenuante non ha formato oggetto di formale contestazione, deve comunque rimarcarsi come i rilievi difensivi siano ancora una volta finalizzati a riproporre apoditticamente gli assunti alla base del corrispondente motivo di appello, incentrati sul contributo causale minimo fornito dal ricorrente, senza confrontarsi non con un singolo passaggio della motivazione, bensì con l’intero quadro argomentativo, dal quale si evince che il ricorrente, al di là della previsione della sua partecipazione a riunioni, costantemente svolgeva compiti legati alla gestione dell’attività illecita, tenendo contatti con i correi, confrontandosi con loro in merito alla cura delle piantine e alla strumentazione occorrente, prendendo appuntamenti per recarsi in loco, ricevendo le buste, cioè i profitti derivanti dalla coltivazione e dalla vendita dello stupefacente.
In tale prospettiva correttamente è stato escluso che fosse configurabile con riguardo al ricorrente un’opera di minima importanza, da valutarsi non tanto sul piano comparativo (Sez. n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461 – 01), bensì alla luce del principio secondo cui «in tema di concorso di persone nel reato, per l’integrazione dell’attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO del crimine commesso», ipotesi che non illogicamente la Corte territoriale ha ritenuto non ravvisabile alla luce della complessiva analisi della vicenda, non assumendo alcun rilievo la già segnalata prudenza del ricorrente, incline a non esporsi, profilo di per sé inconferente rispetto al tipo di effettiva partecipazione all’attività e ai relativi profitti.
Inammissibili, in quanto volti a sollecitare un diverso giudizio di merito e comunque aspecifici e in parte non consentiti, sono il terzo e il quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, in tema di recidiva e di trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale, pur avendo riqualificato la recidiva, ha comunque confermato il giudizio espresso dal primo Giudice in merito alla valenza dei fatti oggetto di contestazione, quali espressione di un’ingravescente pericolosità del ricorrente, alla luce della pregressa condanna per rapina, cioè per un delitto di per
sé significativo sul piano personologico, valutazione che risulta dunque idonea a dar conto dei presupposti per l’applicazione della recidiva e che è stata solo genericamente contestata.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, va rimarcato come non fosse stato proposto sul punto uno specifico motivo di appello e come in ogni caso la complessiva motivazione e la stessa applicazione della recidiva valgano ad esprimere il giudizio della Corte in ordine alla non meritevolezza dell’attenuazione di pena.
Ciò vale anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte condiviso, salva la riqualificazione della recidiva, la valutazione del primo giudice alla luce della concreta consistenza dei fatti contestati e della pericolosità del ricorrente, elementi desumibili dalla complessiva motivazione e posti a fondamento della pena base e degli aumenti per la recidiva per la continuazione.
q, In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2025
Il Consigliere est?nsore
Il Presidente