Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16965 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 14/07/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 7 giugno 2023 che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui al capo 37) della rubrica provvisoria.
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe concorso nel reato di associazione mafiosa, in quanto in qualità di assistente Capo della Polizia Penitenziaria, all’epoca in servizio presso la casa circondariale di Crotone, si era
messo a disposizione della RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE per le più svariate esigenze del sodalizio collegate alla sua attività istituzionale, facendo da tramite tra i sodali detenuti e l’esterno.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando, a mezzo dei suoi difensori, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art 273 cod. proc. pen.
Dall’ordinanza impugnata non emergono in nessun modo i gravi indizi del ruolo di concorrente esterno ricoperto dal ricorrente, ovvero del suo contributo offerto al sodalizio criminale e della sua consapevolezza di partecipare ad una associazione.
Si parla in particolare di un contributo che il ricorrente “poteva dare” ma che effettivamente non ha mai dato.
Sono solo supposizioni le ritenute controprestazioni che il COGNOME avrebbe potuto chiedere al ricorrente, in cambio dell’interessamento della RAGIONE_SOCIALE al superamento da parte della moglie del ricorrente di un concorso presso un ospedale.
Il ricorrente, oltre a raccontare fatti avvenuti negli anni di servizio presso varie carceri e presso il carcere di Crotone, non ha mai manifestato la sua messa a disposizione in favore della RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, i pregressi episodi sono privi di fonte attendibile e quindi non valutabili come messa a disposizione del sodalizio.
Anche sul fronte delle esigenze cautelari, la difesa contesta che le stesse sussistano, posto che i contatti con il NOME si sono esauriti nel gennaio 2019, senza che siano emersi altri elementi dopo tale data.
Con motivi nuovi, la difesa di NOME COGNOME ha dedotto:
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.
La contestazione mossa al ricorrente è simile tia quella avanzata nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME in ordine alla quale la Sesta Sezione della Suprema Corte con sentenza del 22 dicembre 2023 ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di conferma di quella cautelare, stigmatizzando l’appoggio, solo ipotetico, che la RAGIONE_SOCIALE mafiosa avrebbe potuto conseguire per il debito di riconoscenza da parte della guardia penitenziaria, indirettamente agevolata.
Anche nel caso in esame lo schema del concorso esterno risulta solo ipotetico e condizionato e non può costituire il paradigma tipico dell’utilità apportata dal concorrente esterno, che deve essere concreto e funzionalmente orientato a vantaggio della RAGIONE_SOCIALE, mentre nello schema accusatorio il vantaggio della RAGIONE_SOCIALE è
condizionato al debito di riconoscenza che non si è mai concretizzato, poiché la moglie del COGNOME non ha superato alcun concorso.
La Suprema Corte s nel caso COGNOME ha osservato che le condotte penalmente rilevanti sono quelle che contribuiscono in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell’evento in questione, rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione.
L’ipotetico debito di riconoscenza del COGNOME, che si sarebbe fatto latore di messaggi in carcere qualora sua moglie avesse vinto il concorso (o fosse stata avvicinata alla Calabria, trasferendosi dalla sua sede lavorativa in settentrione) è un contributo solo potenziale, che sul piano causale non ha esplicato, nella realtà A.44 , fenomtiza, alcun concreto apporto funzionale alle sorti del sodalizio papaniciaro, che, nei fatti r non si è avvantaggiato di alcun contributo da parte del COGNOME.
A riprova di quanto si afferma vi è l’assenza di contatti tra il COGNOME e il COGNOME dopo la conclusione e il conseguente mancato superamento del concorso da parte della COGNOME, che testimonia l’assenza di contiguità del ricorrente al gruppo criminale, mai trasmodata in un contributo esterno funzionalmente orientato a protrarne la forza criminale.
Ed invero, la verifica “ex post” del contributo causale del concorrente esterno va apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell’associazione.
Ne deriva che la condotta del concorrente esterno, per essere punibile, non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell’organismo criminoso (altrimenti si rientrerebbe nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l’evento) ma deve porsi come frammento di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, così da realizzare una contribuzione “percepibile” al mantenimento in vita dell’organismo criminale (Cassazione penale sez. I, 07/12/2022, n.49744).
Il Tribunale del riesame di Catanzaro non ha dato conto della verifica ex post, secondo i paradigmi sopra espressi, del contributo del COGNOME, il cui debito di riconoscenza verso il sodalizio non si è mai formato per l’insuccesso della prova concorsuale effettuata dalla COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Con un unico motivo, in cui si deduce “la violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.”, la difesa ha attaccato l’ordinanza impugnata in primo luogo lamentando la
mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, ma disinteressandosi della complessiva motivazione della ordinanza emessa in sede di Riesame.
Le doglianze finiscono infatti per essere del tutto astratte sia rispetto alla fattispecie penale, oggetto di cautela (il ricorrente richiama infatti aspetti rilevanti per il reato associativo, quale la “consapevolezza di partecipare ad un’associazione”) sia alle argomentazioni della ordinanza impugnata, nella parte in cui sono stati rappresentati gli elementi indiziari a carico del ricorrente (cfr. pagg. 3-5). Tali elementi sono contestati in questa Sede in termini assolutamente generici dal ricorrente, riducendoli a meri contatti con il NOME, aventi ad oggetto soltanto il concorso della moglie, o ad episodi privi di fonti attendibili (le pregresse vicende avvenute in carcere) ovvero a mere supposizioni (le richieste del NOME di veicolare messaggi).
Il Tribunale ha invece evidenziato, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le evidenze esposte, come, dalle captazioni, sia emersa dalla stessa voce dei soggetti interessati la messa a disposizione del ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE al fine di dare alla stessa la possibilità di veicolare informazioni da e verso il carcere di Crotone: era stato lo stesso ricorrente ad elencare a NOME COGNOME, appartenente alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, i suoi meriti per l’attività già svolta a favore di vari Il bos’ di spicco della criminalità, reclusi in carcere, tra i quali figurava anche NOME COGNOME, al quale aveva rivelato di intercettazioni in atto a suo carico, ricevendo da questi concreti attestati di “stima” per i servigi prestati; per poi informarlo di contrasti tra detenuti di Cutro e Crotone, prestandosi a portare i saluti del COGNOME ad uno di essi, una volta scarcerato, in modo da creare proselitismo a favore della RAGIONE_SOCIALE criminosa, e rendendo nota la loro amicizia, come suggerito espressamente dal NOME.
La rilevanza e la concretezza del contributo che il ricorrente si era prestato ad offrire alla RAGIONE_SOCIALE era rivelato ancora dalle captazioni, là dove NOME aveva esternato ad altro appartenente della medesima RAGIONE_SOCIALE l’importanza di far ottenere alla moglie dell’agente penitenziario in servizio a Crotone il trasferimento presso l’ospedale di Catanzaro, tanto da voler coinvolgere per la riuscita dell’operazione persino un esponente di spicco di una ‘ndrina locale, proprio perché il ricorrente poteva essere “utile” alla RAGIONE_SOCIALE.
Nè poteva rilevare, come dedotto dal ricorrente, la mancanza di un effettivo risultato utile in favore della RAGIONE_SOCIALE ad opera del ricorrente: nel delineare le caratteristiche della condotta penalmente rilevante, il Tribunale ha fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che ritiene sufficiente, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, una condotta “atipica”, purché, con verifica “ex post”, apprezzabile come contributo
causale alle finalità tipiche dell’associazione (Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Rv. 283840).
Invero, come più volte precisato dalla Suprema Corte, assume rilievo ai fini del concorso esterno in associazione mafiosa non la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall’associazione, ma anche la mera messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze, trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacità operative dell’organizzazione (Sez. 6, n. 32902 del 23/06/2021, Rv. 281841).
Quanto alle esigenze cautelari, le censure, oltre ad essere aspecifiche rispetto al motivo di ricorso, presentato come violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., sono in ogni caso anch’esse generiche rispetto al ragionamento giustificativo esposto dalla ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha infatti fatto riferimento non solo alla presunzione relativa in materia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non contrastata dalla co difesa GLYPH alcun elemento di segno contrario, ma anche al “concreto” pericolo di recidiva derivante, più che dal servizio prestato presso il carcere, dal contesto criminale in cui sono maturate le vicende delittuose in esame (così da essere necessario evitare liberi contatti del prevenuto con terzi).
Parimenti aspecifica è la censura con riferimento all’attualità del pericolo di recidiva: l’ordinanza impugnata ha ritenuto altamente probabile il pericolo di recidiva, evidenziando come la condotta illecita del ricorrente, con l’asservimento delle sue funzioni a scopi criminosi, venisse a proiettarsi, come dimostravano plasticamente le vicende emerse dalle indagini, anche nel futuro, replicando situazioni già collaudate.
Sulla base di quanto premesso, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Stante l’inammissibilità del ricorso originario, non possono trovare ingresso i motivi nuovi proposti dal ricorrente ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., anche se volti ad integrare e specificare quelli già dedotti (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Rv. 278387; Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv. 260851).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 29)02/2024.