Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7672 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7672 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ALBANO LAZIALE il 07/11/1972 avverso l’ordinanza del 23/07/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle p mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1 -bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva chiedendo dichiarazione di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Roma confe l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a NOME COGNOME custodia in carcere per il reato di concorso esterno nell’associazione “semplice”, fun al riciclaggio dei beni illecitamente acquisiti dal clan “D’Amico Mazzarella”, con l’agg dell’agevolazione mafiosa.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduce
2.1. violazione di legge (art. 110, 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordi sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la motivazione dell’ordinanza impug sarebbe carente in ordine alla dimostrazione della consapevolezza del ricorrente ci conoscenza dell’attività illecita svolta dalle società che si adoperavano per il ricicl beni del clan COGNOME– COGNOME; si allegava che il ricorrente conosceva esclusivame la società “RAGIONE_SOCIALE“, nulla sapendo delle altre società coinvolte e, peraltro, intervenuto in un momento in cui tale società era già decotta.
Si deduceva, inoltre che dall’unica conversazione valorizzata si desumere illogicamente che NOME avesse piena contezza che la “Q-plast” fosse riconducibi persone facenti capo al clan COGNOME– COGNOME; invero la conversazione sarebbe st erroneamente interpretata: infatti quando, nel corso della stessa il ricorrente af «se fanno una denuncia siamo inguaiati» si riferirebbe all’ipotesi- prospettata da P – di procedere alla messa in liquidazione della società senza la presenza dell’ amministratore che si trovava in Spagna; non emergerebbe invece, contrariamente quanto ritenuto, l’impegno di NOME nella gestione dell’attività di altre società.
In sintesi: si deduceva che non sarebbe stato indicato alcun contributo del rico idoneo ad integrare il contestato concorso esterno. L’apporto del professionista sa infatti, assolutamente generico; inoltre il provvedimento affermerebbe apoditticam che NOME conosceva tutte le cartiere del sodalizio, fondando tale affermazione sul si sarebbe occupato in passato della nomina di tale COGNOME NOME, prima amministrator della “RAGIONE_SOCIALE“, e poi, era amministratore anche di altra società (“) e RAGIONE_SOCIALE“); tale circostanza non sarebbe idonea dimostrare la conoscenza da parte di NOME quali fossero tutte le società riconducibili a COGNOME;
2.2. violazione di legge (art. 273 cod. pen., art. 416-bís.1. cod. pen.) e motivazione con riferimento alla sussistenza dell’aggravante prevista dall’articol bis.1. cod. pen.: si deduceva (a) che NOME avrebbe avuto un rapporto qualif esclusivamente con NOME COGNOME ed avrebbe agito solo nel suo interesse, pe legato allo stesso da un rapporto di amicizia; (b) il fatto che COGNOME fosse solit della sua appartenenza al clan sarebbe una millanteria, (c) il fatto che l’arres NOME fosse noto al NOME non implicherebbe che questi ne conoscesse tutt imputazioni. In sintesi: si deduceva che non sarebbe stato dimostrato il coeffi soggettivo necessario per il riconoscimento della contestata aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato e, dunque, non merita accoglimento.
1.1.In via preliminare il collegio riafferma che il concorso cosiddetto “este configurabile, oltre che nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, an
reato di associazione per delinquere “semplice” (Sez. 3, n. 38430 del 09/07/2008, Barr Rv. 241274 – 01)
Risponde infatti di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non in organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo signif e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l’azion momenti di particolare difficoltà (Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021, COGNOME, Rv. 281 01).
Si ritiene che siano estensibili alla associazione semplice i principi di diritto in relazione alla associazione mafiosa secondo cui assume il ruolo di “concorrente este il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associ privo dell’affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un’effettiva rilevanza causale e quindi si con come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità opera dell’associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma cri della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231671 – 01).
L’art. 110 cod. pen., che disciplina il concorso nel reato, sì presta a associato ad ogni fattispecie criminosa e consente di attrarre nella sfera della pu anche gli autori di condotte “atipiche”, non corrispondenti al paradigma legale fattispecie incriminatrice, sempre che sia provato il consapevole contributo ca offerto dal concorrente.
Non vi sono pertanto ragioni per escludere che la associazione semplice pos essere “supportata” in modo occasionale, ma consapevole, da persona che non “partecipa ma concorre ab extemo, a sostenere l’attività del sodalizio.
1.2. Tanto premesso, il collegio rileva che – contrariamente a quanto dedotto motivazione dell’ordinanza impugnata non presenta alcuna frattura logica e tracci persuasivo percorso argomentativo che dimostra, valorizzando la capacità dimostrat degli elementi di prova raccolta (principalmente riconducibile alle intercettazio sussistenza di un solido quadro indiziario relativo alla condotta di concorso e contestata a NOME COGNOME (pag. 7 dell’ordinanza impugnata).
Il tribunale rilevava che le numerose conversazioni intercettate rivelavano che NOME si fosse messo a completa disposizione dei COGNOME, del COGNOME e del COGNOME offrendo le sue competenze tecniche, al fine di impedire che potessero essere ricon ai coindagati le società cartiere utilizzate per riciclare sistematicamente il provenienza delittuosa. Tra tali società vi era la “RAGIONE_SOCIALE“, che, come chi spiegato da COGNOME al NOME, era stata utilizzata per emettere fatture per op inesistenti e fare transitare sui suoi conti correnti, ai fini del successivo prelievo, milioni di euro (circostanza che veniva confermata anche dai messaggi di testo estrap dal cellulare di NOME COGNOME)
Era emerso, inoltre, che NOME COGNOME si era recato presso lo studio del ric per consultarsi con lui circa le modalità migliori per liquidare la “RAGIONE_SOCIALE“, la difficoltà materiale, rappresentata dal fatto che il suo legale rappresentante, trovasse in Spagna e non avesse intenzione di rientrare in Italia perché temeva di tratto in arresto. NOME, investito del problema, aveva suggerito di trasferire all’estero, sostenendo di disporre dei contatti necessari per farlo, in cambio di un c (pag. 8 dell’ordinanza impugnata).
Il tribunale rilevava, inoltre, che gli elementi di prova raccolti indicavan coinvolgimento del ricorrente non riguardava solo la “RAGIONE_SOCIALE“, ma anche altre del gruppo, ed in particolare la “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE” e le “RAGIONE_SOCIALE” (pag. 13 dell’ordinanza impugnata).
Dalle conversazioni intercettate emergevano numerosi riferimenti a pregres operazioni societarie compiute con il contributo di NOME COGNOME, il che rendeva ev la risalenza nel tempo del rapporto; particolarmente significativa la convers intercettata riportata a pag. 17 dell’ordinanza impugnata, nel corso della quale NOME COGNOME faceva chiaro riferimento alla circostanza che le questioni “non sane” sar state trattate da NOME COGNOME.
Dopo avere analizzato analiticamente le conversazioni intercettate, che davano an conto dei rapporti di NOME con COGNOME, il tribunale giungeva logicamente a r che in capo al ricorrente sussistevano i gravi indizi di colpevolezza del reato con evidenziando come gli elementi raccolti indicassero che lo stesso intratteneva ab rapporti con più componenti dell’associazione criminosa e che aveva offerto un appo alla associazione dedita al riciclaggio, che si era rivelato determinante in conco dell’arresto del COGNOME, quando si era posta la necessità di rinnovare le soc consentivano l’operatività del sodalizio (pag. 18 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale rilevava, altresì, che NOME era perfettamente consapevole di me le sue competenze professionali e disposizione di persone che avevano costituito un ret di società che riciclavano abitualmente, attraverso l’emissione di fatture per ope inesistenti, cospicue somme di denaro provenienti dai clan mafiosi (pag. 18 dell’ordi impugnata).
Si tratta di una motivazione che non presenta vizi logici, è aderente alle emer procedimentali e rispettosa delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legi la stessa si sottrae, pertanto, ad ogni censura in questa sede.
2.11 secondo motivo, che contesta la sussistenza dell’aggravante agevolativa prev dall’art. 416-bis.1 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto si ris richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perime circoscrive la competenza dele giudice di legittimità.
Si riafferma infatti che in materia di estensione dei poteri della Cassazione i alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di le non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativ prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione de logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al pri autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Il collegio riafferma che la circostanza aggravante dell’aver agito al fine di a l’attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scop consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 85 19/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278734 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto il tribunale offriva un’ampia ed esaus motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante agevolativa, evidenziando com sussistenza della stessa fosse confermata da una convergente serie di elementi di In particolare veniva rilevato che NOME COGNOME era solito rivendicare appartenenza all’associazione di stampo mafioso, che era emerso un consolidato rappo tra il ricorrente ed entrambi i NOME COGNOME, che le cospicue somme di dena COGNOME potevano disporre erano talmente elevate da essere scarsamente compatibili una mera attività di evasione fiscale, mentre erano ragionevolmente riconducibil attività criminale tipica delle associazioni mafiose (pag. 22 dell’ordinanza impugnat
E’ emersa, altresì, la consapevolezza delle gravi conseguenze penali cui coind andavano incontro in ragione dell’attività illecita esercitata e che Gabriele dell’arresto del COGNOME per reati di associazione mafiosa e concorso esterno. dalle conversazioni intercettate, era emerso che lo stesso ricorrente aveva riv COGNOME di essersi adoperato anche per aiutare “altre” associazioni mafiose ( dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di un compendio indiziario univocamente indicativo del fatto che in c NOME COGNOME ci fosse la consapevolezza che la sua azione illecita avvantagg clan mafiosi cui appartenevano i COGNOME.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spes procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricor deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’isti
penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stab comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025
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