Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3680 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3680 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza emessa il 19/05/2023 dal Tribunale della libertà di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA A Melito Porto Salvo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
sentito il AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dei Foro di Roma, anche in sostituzione (con delega orale) dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del Foro di Roma, conclude associandosi alla richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 maggio 2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha annullato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato
a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. descritto nel capo 2 delle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dalla Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo vizio della motivazione e violazione degli artt. 110 e 416bis cod. pen.
Si argomenta che COGNOME fu pienamente conscio di interagire con soggetti legati alla ‘ndrangheta con i quali era possibile concludere affari inaccessibili, in quelle zone della RAGIONE_SOCIALE, a soggetti di estrazione diversa, al fine di riciclare ingenti somme di denaro di provenienza illecita.
Si osserva che quel che vale per la configurazione del reato attribuito a COGNOME nelle imputazioni provvisorie è che egli abbia messo a disposizione della cosca le sue competenze professionali e che non rilevai decisivamente in senso contrario il fatto che le operazioni commerciali non si conclusero, anche perché non sono note le ragioni per le quali la conclusione non avvenne.
Nella memoria presentata dal difensore di COGNOME si chiede il rigetto del ricorso aderendo alle argomentazioni sviluppate nella ordinanza impugnata e rimarcando che, per configurare una condotta di concorso esterno in una associazione per delinquere, occorrono la coscienza e la volontà di apportare un contributo rilevante per la realizzazione, anche parziale, del suo programma criminale mediante una condotta materialmente funzionale allo scopo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il concorso esterno in associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. da parte di un imprenditore richiede che questi, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio soci etatis, instauri con la associazione un rapporto di reciproci vantaggi – consistenti, per l’imprenditore, nell’imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l’associazione, nell’ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno. (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, COGNOME, Rv. 282455; Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474) – con un dolo diretto che investa sia il fatto tipico oggetto della norma incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, agendo l’interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla
realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, Aquila, Rv. 276768).
2. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha vagliato gli episodi dai quali il Giudice per le indagini preliminari aveva desunto gravi indizi di colpevolezza circa il concorso esterno di COGNOME, imprenditore titolare di società con sede in Australia trasferitosi a COGNOME, con la locale di COGNOME della associazione ‘ndranghetista in RAGIONE_SOCIALE e ha, correttamente applicando i principi di diritto prima richiamati escluso la sussistenza di tali indizi.
Circa il progetto di acquisizione della struttura turistica RAGIONE_SOCIALE con cointeressenza di esponenti della ‘ndrangheta (per il riciclaggio di somme provenienti dai reati-fine della cosca) ha rilevato (p. 5-6) che le indagini non hanno accertato la conclusione dell’affare.
Circa l’acquisto e la successiva ristrutturazione di un ristorante (mai aperto al pubblico) sul lungomare di COGNOME ha considerato che non emerge quale vantaggio l’operazione avrebbe arrecato alla locale di COGNOME (p. 6-7).
Circa la vicenda relativa alla apertura del ristorante RAGIONE_SOCIALE con sede in Montone ha osservato che il ricorrente non prese parte all’affare che comunque, semmai, avrebbe potuto favorire il riciclaggio di somme di denaro provento di reati attributi a soggetto non affilato alla ‘ndrangheta.
3. Le deduzioni sviluppate nel ricorso in esame non si confrontano compiutamente con le argomentazioni che reggono l’ordinanza impugnata, né individuano manifeste illogicità nella sua motivazione, ma considerano che: a? i r . 1 realtà, l’interesse della associazione criminale era quello di non fare a % Ze il villaggio RAGIONE_SOCIALE Blu alla cosca rivale ma di mantenere il controllo di fatto di cupgià disponeva; b) sebbene il ristorante sul lungomare di COGNOME non fu aperto al pubblico, esso fu comunque utilizzato per cene private interessanti gli inappetenti alal cosca.
Posto questo, si assume genericamente che la controprestazione di cui COGNOME beneficiò consistette ne «la protezione e la garanzia di poter beneficiare dei consolidati rapporti con le cosche RAGIONE_SOCIALE». Tuttavia, l’assunto non risulta corroborato da specifiche circostanze che indichino una qualche concretizzazione della utilità perseguite e, tantomeno, lo specifico vantaggio per l’imprenditore colluso ordinariamente consistente nella acquisizione nel territorio di una posizione dominante tramite il suo rapporto con l’associazione criminale (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, COGNOME, Rv. 273683; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273390).
Pertanto, il ricorso risulta inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29/11/2023