Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 121 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 121 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
–
Presidente
–
Sent.
n.1486/2025
sez.
NOME COGNOME
UP Ð 15/10/2025
NOME COGNOME
– Relatore
–
R.G.N. 20496/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato ad Ascoli Piceno il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nato ad Ascoli Piceno il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dellÕimputato, AVV_NOTAIO che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso;
La Corte di appello di Ancona, con sentenza di cui in epigrafe, confermava la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno di condanna di COGNOME NOME NOME NOME, in ordine al reato di cui allÕart. 181 del Dlgs. 42/04, per avere in concorso realizzato un taglio a raso di un bosco ad alto fusto, in difformitˆ dalla denunzia di inizio lavori inerente la sola pulizia, per una superficie di NOME 7000 mq.
Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME e NOME mediante il proprio difensore proponendo, COGNOME NOME, un ricorso articolato in tre motivi, e NOME un ricorso articolato in due motivi.
COGNOME NOME rappresenta con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione, contestando la ritenuta sua responsabilitˆ a fronte di una attivitˆ svolta dal solo NOME e della assenza del COGNOME NOME in loco, in data anteriore al 7.3.2019, epoca di accertamento dei fatti, in quel momento giˆ avvenuti, e stante lÕassenza di strumenti di taglio in quel frangente. La condotta di trasporto di legna, ricondotta dagli operanti al COGNOME NOME, costituirebbe condotta non riconducibile al taglio operato dal solo COGNOME NOME NOME vi sarebbe volontˆ dellÕazione ascrittagli.
Con il secondo, deduce il vizio di violazione e di legge e di motivazione, per la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato e mancanza di motivazione in ordine a tale decisione. Si osserva, a sostegno della intervenuta prescrizione alla data del 14.3.2024, anteriore alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, rispetto a fatti del marzo 2019, che per i reati compiuti fino al 31.12.2019 la prescrizione sarebbe disciplinata in toto dalla legge ex Cirielli.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. nonostante lÕincensuratezza degli imputati, la esistenza di una sola violazione, la condotta non abituale, il danno esiguo, il grado ridotto di colpa, la condotta successiva tenuta, di tipo collaborativo. Elementi tutti non esaminati.
COGNOME NOME rappresenta con il primo motivo vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata dichiarazione della intervenuta prescrizione con censure analoghe a quelle formulate sullo stesso tema da COGNOME NOME. Con il secondo
motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. per le medesime ragioni giˆ formulate al riguardo da COGNOME NOME.
E’ stata presentata memoria con cui si ribadiscono le censure in ricorso quanto in particolare alla prescrizione e all’art. 131 bis c.p. ed una seconda con cui si rappresenta l’opportunitˆ di sollevare questione di legittimitˆ costituzionale analogamente a quanto giˆ fatto in tema di prescrizione dalla Corte di appello di Lecce.
Quanto al primo motivo di COGNOME NOME, si premette che la mancanza di motivazione, alla stessa stregua della l’illogicitˆ e contraddittorietˆ della medesima, come vizi denunciabili in sede di legittimitˆ, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimitˆ al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchŽ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr. in tal senso Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, COGNOME, Rv. 226074).
Nel caso in esame, la motivazione appare carente sul piano logico, atteso che la corte, da una parte, ha ritenuto esplicitamente e senza alcuna spiegazione al riguardo, di trascurare il tema della corretta ricostruzione di quanto avrebbe dichiarato COGNOME NOME NOME ci˜ che il fratello stava facendo in sua presenza ( laddove tale aspetto è stato invece valorizzato dal primo giudice, nel senso di ritenere che NOME avrebbe sostenuto che in sua presenza era ancora in corso il taglio di alberi da parte di NOME), dallÕaltra, ha solo valorizzato la presenza di NOME in loco, allorquando avrebbe aiutato NOME, che stava alimentando il fuoco, a trasportare la legna tagliata: condotta che, come tale, in assenza di altri chiari e inequivoci dati, non appare logicamente riconducibile, con certezza, ad una correlata condotta di previa compartecipazione nel taglio del bosco, che sembrerebbe avvenuto antecedentemente. La fondatezza del motivo assorbe, nei confronti di NOME COGNOME, le altre due censure.
Quanto a COGNOME NOME, il primo motivo è manifestamente infondato. A fronte di una contestazione per cui il fatto sarebbe stato commesso in data antecedente e prossima al 14.3.2019, occorre rilevare la piena correttezza della mancata dichiarazione di prescrizione, alla luce di quanto di recente affermato dalle sezioni unite di questa Corte, per cui “la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021” (Sez. U – , n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 Ð 02). Non rileva la denunziata carenza di risposta rispetto al tema sollevato anche con memoria, trattandosi di questione giuridica per la quale il dedotto vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime, infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dˆ luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non pu˜ dar luogo ad alcun vizio di legittimitˆ della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all’art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 – 01 NOME).
Infondato è il secondo motivo a fronte della congrua rilevazione della gravitˆ della condotta. In proposito, si ribadisce che in tema di particolare tenuitˆ del fatto, il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilitˆ del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 – 02). Nel caso in esame, la corte di appello ha rappresentato che la censura relativa alla mancata applicazione dellÕart. 131 bis cod. pen. ha riguardato la incensuratezza dellÕimputato, la non abitualitˆ della condotta, la mancata realizzazione successiva di altre violazioni, la natura contravvenzionale del reato: tutte circostanze che o attengono alle condizioni di ostativitˆ della fattispecie (la non abitualitˆ) oppure sono in sŽ non significative rispetto a tale fattispecie, come lÕincensuratezza, la natura contravvenzionale, la mancata realizzazione di altre violazioni successive, posto che il comportamento successivo rilevante ex art. 131 bis cod. pen. deve tradursi in una significativa condotta positiva rispetto a quanto realizzato e non in una generica quanto doverosa
condotta di astensione da ulteriori reati. Va aggiunto che, in ogni caso, i giudici hanno valorizzato, per escludere la fattispecie, la gravitˆ della condotta, in linea con il principio per cui ai fini dell’applicabilitˆ della causa di esclusione della punibilitˆ per particolare tenuitˆ del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuitˆ dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilitˆ in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ci˜ si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto). (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 – 01).
Quanto in particolare, poi, al contenuto della seconda memoria difensiva, atteso che i profili di cui alla prima sono giˆ sopra affrontati, è sufficiente rilevare l’inammissibilitˆ dei rilievi ivi riportati sia a fronte della validitˆ di quanto sostenuto dalle sezioni Unite di questa Corte di Cassazione cui ci si riporta (sent. n. 20989 del 12.12.2024 – 5.6.2025), sia in considerazione della inammissibilitˆ del ricorso, da cui discende l’inammissibilitˆ di ogni nuova rilevazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia nei confronti di COGNOME NOME. Mentre deve essere rigettato il ricorso di COGNOME NOME, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento..
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 15/10/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME