Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49746 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49746 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
COGNOME NOME n. a Cariati il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 9/3/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art. comma 8, D.L. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO.G., AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilit ricorso;
lette le note di replica dell’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che in data 13/2/2023 aveva applicato nei suoi NOMEronti la misura della custodia cautelare i carcere in relazione ai capi 15 e 16 della rubrica provvisoria (artt. 513 bis, 416bis.1 cod.p e 110,629 comma 2, 416 bis.1 cod.pen.).
Secondo il difensore l’ordinanza impugnata ha, altresì, sorvolato sull’organizzazione del mercato dei pesce di Cirò Marina, le cui dinamiche sono state dettagliatamente spiegate da in sede di indagini difensive da COGNOME NOME, secondo il quale ()gru barca è legata ad una pescheria da un accordo commerciale che avvantaggia entrambe le parti giacché i rivenditori si garantiscono l’approvvigionamento mentre i pescatori hanno un acquirente certo anche per le tipologie di merce meno richieste;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al delitto ex art. 629 cod con riguardo alla ritenuta gravità indiziaria per il capo 16 e all’affermata irrilevanza elementi forniti dalla difesa. Il ricorrente premette che la descrizione della condotta costri fa riferimento esclusivamente alla consegna delle casse di ghiaccio sebbene in motivazione si richiami una minaccia rivolta ad NOME COGNOME per costringerlo a cedere al gruppo COGNOME l’intero pescato. Aggiunge che le minacce inerenti la cessione del pescato debbono in ogni caso ritenersi già contestate nel capo 15 e le due fattispecie provvisoriamente ascritte integrerebbero un concorso apparente di norme.
Con riguardo alla conversazione indiziante di cui al progr. 6418 la difesa sostiene che i riferimento ad “NOME” doveva condurre ad identificare il destinatario delle rimostranze COGNOME NOME e COGNOME NOME in NOME cl. 89 piuttosto che nell’omonimo cl 67, det “NOME” mentre le ragioni del disappunto vanno individuate nel fatto che il pescatore, dopo aver ricevuto acconti per vendite future, non rispettava l’accordo e vendeva il pescato a terzi:
2.3 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussiste dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. nella duplice accezione del metodo e dell’agevolazione mafiosa. La difesa sostiene che l’ordinanza impugnata ha omesso di chiarire da quali soggetti proviene e sulla base di quali elementi si desume la carica intimidatori integratrice del metodo e soprattutto quali emergenze sostanziano l’elemento soggettivo necessario ad imputare la circostanza al ricorrente;
2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’autonoma valutazio delle esigenze cautelari nonché la violazione degli artt. 292 lett. c) e 125 cod.proc.pen avendo il Tribunale disatteso l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 292, comma 2, codi di rito con motivazione apparente;
2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esi cautelari, non avendo l’ordinanza impugnata tenuto conto che il rapporto intercorrente con COGNOME NOME cl 89 e l’omonimo cl. 67 esistente al momento delle indagini era successivamente venuto meno e l’indagato aveva raggiunto un accordo con COGNOME NOME e tale COGNOME NOME, scevro di profili di illiceità;
2.6 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura ave il Tribunale cautelare omesso di spiegare le ragioni dell’inadeguatezza della misura alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo in punto di gravità indiziaria in relazione al capc 15 è inammissibile i quanto fondato in via esclusiva sulla rilettura e su un’alternativa interpretazione degli esit materiali captati. E’ costante affermazione di questa Corte che, in materia di intercettazio
telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con CU i esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Rv. 282337 – 01; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715 01), profili non ravvisabili nella specie.
1.1 La difesa sostiene la mancata considerazione della consulenza trascrittiva di parte e delle indagini difensive tese ad accreditare la riconducibilità delle dinamiche del mercato itt di Cirò Marina e Cariati alle ordinarie e lecite regole commerciali laddove l’intera tr giustificativa dell’ordinanza impugnata sviluppa una pertinente NOMEutazione dell’assunto e i collegio ha espressamente ritenuto che le allegazioni difensive sono allo stato inidonee a contrastare l’ipotesi d’accusa circa la gestione monopolistica dell’attività da parte del gru criminale d’appartenenza del ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, che il collegio condivide, secon cui integra il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, ex art. 513-bis cod. l’acquisizione di una posizione dominante in un determinato settore economico dovuta all’accordo con i clan di stampo mafioso che, attraverso condotte violente o intimidatorie anche implicite o ambientali, precluda tanto l’accesso nel settore di altri concorrenti, quan la libertà dell’esercente al dettaglio di scegliere il contraente fornitore (Sez. 2, n. 3421 15/10/2020, Rv. 280237 – 01). L’ordinanza impugnata ha congruamente illustrato le modalità del pervasivo controllo effettuato sulle attività di pesca del porto di Cirò dal grupp COGNOME NOMENOME della locale articolazione ndranghetistica, di cui il prevenut faceva parte, evidenziando come il lavoro dei pescatori fosse costantemente monitorato con prelievo del pescato giornaliero e successiva rivendita al prezzo unila:eralmente fissato con radicale inquinamento delle regole del libero mercato.
1.2 Né ha pregio il rilievo circa la pretermissione dell’esito delle indagini difensive, ave il collegio cautelare dimostrato espressa considerazione delle allegazioni a discarico ( pag. 4 e, con specifico riguardo alla vicenda del pescatore COGNOME NOMENOME NOME che il contenuto delle captazioni telefoniche “indubbiamente genuino in ragione delle modalità di acquisizione, appare dissonante rispetto alla situazione descritta dai soggetti direttament coinvolti in sede di sommarie informazioni difensive”.
2.Anche le censure di cui al secondo motivo non hanno pregio. Infatti, la contestazione della fattispecie estorsiva, da un lato, individua quale p.o. COGNOME NOME TARGA_VEICOLO. 67, proprie e comandante del peschereccio COGNOME. COGNOME, dall’altro, descrive la condotta illecita consisti nella costrizione, mediante minaccia del medesimo, a cedere continuativamente l’intero quantitativo di pescato. Il collegio ha rimarcato, inoltre, a pag. 19 che la condotta di c
capo 16 si riferisce in maniera inequivoca all’NOME cl. 67 e non all’omonimo cl. 89 pertengono, invece, “gli esiti delle indagini difensive” depositate in udienza.
2.1 Questa Corte ha chiarito che il delitto di estorsione può concorrere con quello d illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, talché, ove ne ricorra elementi costitutivi, si ha concorso formale tra gli stessi (Sez. F, n. 45132 del 04/09/20 Rv. 260789 – 01). Si è ulteriormente precisato che la diversità tra le fattispecie si mis valutando le modalità con cui si esprime l’azione violenta: integra il delitto di cui all’ar bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditorial attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell’impresa; si NOMEigura, invece, il delitto di estorsione nel caso in cui l’azione violeni:a si risolva in c fisica e psichica dell’imprenditore al fine di conseguire un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 5 del 08/11/2016, Rv. 268640-01; Sez. 5, n. 40803 del 15/7/2022, Rv.283758-01).
L’ordinanza impugnata ha richiamato, a giustificazione delle gravità indiziaria, il teno delle conversazioni 6418 e 1241 del 28 e 29 luglio 2021, dalle quali consta che fu l’odierno ricorrente, unitamente al fratello, a sollecitare l’intervento di COGNOME NOME NOME NOME di COGNOME NOME, reo di aver autonomamente venduto parte del pescato ed esposto pertanto alla “strungiuta” dell’interlocutore che lo richiamava alla necessità che la merce fos integralmente NOMEerita al proprio magazzino, facendo valere la propria caratura criminale e la notoria appartenenza alla compagine che controlla il territorio.
3. Risultano inammissibili perché connotate da genericità ed aspecificità anche le doglianze di cui al terzo motivo che revocano in dubbio la sussistenza dell’aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. nella sua duplice declinazione, avendo i giudici cautelari spiegato l necessità di contestualizzazione delle condotte, poste in essere in un territorio pervaso da controllo ndranghetista, ben noto e sperimentato dagli imprenditori locali, sotto la direzio e il controllo del COGNOME, NOME della consorteria e con modalità direttamente evocative del potere mafioso, attesi anche i pregressi atti ritorsivi nei NOMEronti degli oper commerciali dissenzienti. Quanto al fine di agevolazione del sodalizio, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio fissato da Sez. U. Chioccini, secondo cui circostanza aggravante dell’aver agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734 – 01). Il ruolo e lo spessore criminale della figura di COGNOME NOME, noti al prevenuto, e concreto spesi al fine di conseguire e mantenere il controllo del mercato ittico dà ragione del ritenuta sussistenza della circostanza.
S’appalesa insussistente il vizio di omessa motivazione formulato con il quarto motivo in quanto l’ordinanza impugnata ha disatteso l’eccezione di nullità dell’ordinanza genetica pe difetto di autonoma valutazione a pag. 3, esplicitando le ragioni dell’infondatezz dell’impugnazione sia con riguardo alla valutazione della piattafo-ma indiziaria che a trattamento cautelare.
5.Appaiono destituiti di fondamento anche i conclusivi rilievi in punto di esigenze cautela ed adeguatezza della misura, avendo il collegio cautelare dato conto, a fronte della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., dell’intensità del dol dell’inclinazione a delinquere palesata dalle modalità commissive dei fatti, della necessità adottare la misura di massimo rigore onde evitare possibili interazioni con l’esterno, co valutazione congrua e insuscettibile di censura in questa sede.
S.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente