Concordato in appello: i limiti del ricorso e il caso della mancata traduzione della sentenza
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, l’accesso a questo istituto comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i ristretti confini del ricorso avverso una sentenza emessa in seguito a tale accordo, affrontando in particolare la questione della mancata traduzione dell’atto per l’imputato straniero.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato, condannato in primo grado per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione (furto aggravato, anche tentato, e resistenza a pubblico ufficiale), presentava appello. In sede di giudizio di secondo grado, la difesa e la Procura Generale raggiungevano un accordo sulla rideterminazione della pena, formalizzato in un concordato in appello. Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, lamentando, tra le altre cose, l’omessa traduzione del provvedimento in una lingua a lui comprensibile, essendo egli un cittadino straniero non a conoscenza della lingua italiana.
La Decisione della Corte sul concordato in appello
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio consolidato secondo cui le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. sono ricorribili solo per un novero molto limitato di motivi. La doglianza relativa alla mancata traduzione della sentenza non rientra tra questi.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la propria decisione su due pilastri argomentativi fondamentali.
In primo luogo, ha richiamato i principi che governano l’impugnazione delle sentenze frutto di concordato in appello. Il ricorso è ammesso esclusivamente per vizi che attengono alla formazione della volontà di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore Generale, o al caso in cui il giudice si sia discostato dall’accordo stesso. Sono, invece, inammissibili i ricorsi basati su motivi a cui l’imputato ha implicitamente rinunciato con l’accordo, come quelli relativi alla valutazione delle prove o alla determinazione della pena (salvo che questa sia illegale, ovvero inflitta al di fuori dei limiti edittali).
In secondo luogo, e con specifico riferimento al motivo sollevato dal ricorrente, la Corte ha chiarito la natura e gli effetti della mancata traduzione della sentenza. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l’omessa traduzione di un provvedimento giudiziario per l’imputato alloglotto non costituisce una causa di nullità. La sua unica conseguenza, qualora vi sia stata una specifica richiesta in tal senso, è quella di posticipare la decorrenza dei termini per l’impugnazione. Tali termini inizieranno a decorrere non dalla data del deposito della sentenza, ma dal momento in cui l’imputato avrà effettiva conoscenza del suo contenuto in una lingua a lui nota.
Di conseguenza, non trattandosi di un’ipotesi di nullità né di uno dei vizi specificamente previsti per l’impugnazione del concordato in appello, il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza la natura dispositiva e tombale del concordato in appello. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole di compiere una rinuncia quasi totale a future contestazioni. La decisione sottolinea che eventuali problematiche, come la comprensione linguistica degli atti, devono essere gestite e risolte prima e durante la formalizzazione dell’accordo. Per l’imputato straniero, la tutela non si realizza attraverso l’invalidazione della sentenza concordata, ma garantendo che il diritto di impugnazione (per i pochi motivi consentiti) possa essere esercitato con piena consapevolezza, facendo slittare l’inizio del termine per ricorrere al momento dell’effettiva comprensione dell’atto. La sentenza, quindi, serve da monito: la scelta del concordato deve essere ponderata e informata, poiché le vie d’uscita successive sono estremamente limitate.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per un numero limitato di motivi, quali vizi nella formazione della volontà di patteggiare, nel consenso del procuratore generale, o nel caso in cui la decisione del giudice sia difforme dall’accordo raggiunto. Non è possibile contestare motivi a cui si è rinunciato aderendo all’accordo.
La mancata traduzione della sentenza per un imputato che non parla italiano rende nulla la sentenza di concordato in appello?
No, secondo la Corte di Cassazione, la mancata traduzione di per sé non integra un’ipotesi di nullità della sentenza. È una questione che attiene all’esercizio del diritto di difesa, non alla validità dell’atto.
Qual è la conseguenza della mancata traduzione della sentenza per un imputato straniero?
La conseguenza non è la nullità, ma lo spostamento in avanti del momento da cui iniziano a decorrere i termini per presentare un’eventuale impugnazione. Tali termini, infatti, decorrono solo da quando l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento in una lingua a lui comprensibile, a condizione che sia stata fatta una specifica richiesta di traduzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28863 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Como, a seguito della richiesta di concordato ex art.599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la pena per i reati di cui agli artt. 624 bis, 625 e 337 cod. pen. oltre che per il tentato furto ex artt. 56, 624 bis e 625 cod. pen.
Considerato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2 – n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Considerato che alla stregua dei suddetti principi, in merito al denunciato, deve rilevarsi l’inammissibilità di esso, non essendo deducibile- per quanto già evidenziato -con il ricorso per cassazione avverso il concordato in appello l’omessa traduzione della sentenza in lingua compressibile per l’imputato atteso che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all’imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un’ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota. (Sez. 6 n.40556 de/21/09/2022, Rv.283965 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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