Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Gragnano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Vico Equense il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, a seguito di concordato in appello (art. 599bis cod. proc. pen.), la Corte di appello di Napoli riduceva a due anni e sei mesi la pena inflitta in primo grado a NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i delitti di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 09/10/1990, n. 309, per aver coltivato e detenuto, al fine di vendita e comunque della successiva cessione, sostanza stupefacente.
In conseguenza della rideterminazione della pena, revocava, inoltre, l’interdizione dai pubblici uffici e confermava il ritiro della patente per due ann disposto dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, articolando, per il tramite del comune difensore, AVV_NOTAIO, i seguenti due motivi.
2.1. Violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione, in relazione alla pena accessoria prevista dall’art. 85 d.P.R. 09/10/1990, n. 309.
La Corte di secondo grado nulla ha motivato riguardo alla riduzione del periodo di ritiro della patente, nonostante con il motivo di appello si fosse contestato che il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato tale pena accessoria nella misura massima prevista dalla legge.
2.2. Violazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione in rapporto alla richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Premesso che la difesa aveva rinunciato a tutto, tranne che ai motivi sulla pena, dinanzi alla Corte territoriale si evidenziava che: gli imputati avevano confessato gli addebiti quando il quadro probatorio non era ancora completo ed incontrovertibile; l’ordinanza di custodia cautelare dava atto che l’arresto avvenne senza che gli indagati opponessero resistenza; il Giudice per le indagini preliminari riconosceva che gli indagati resero dichiarazioni confessorie.
Si tratterebbe di elementi valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, anche in caso di commissione di reati gravi, quando le confessioni non si limitino ad agevolare la ricostruzione del fatto, ma rappresentino un preciso indicatore di riconsiderazione critica dell’operato criminale.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti, al momento della consumazione del reato, avevano rispettivamente soltanto ventidue e ventotto anni e che la valorizzazione di pregiudizi penali e di una condotta professionale contrasta con il comportamento processuale, improntato a lealtà, posto in essere dai ricorrenti sin dalla fase delle indagini preliminari.
La trattazione in data odierna deriva da rinvio disposto in data 11/01/ per consentire la calendarizzazione del procedimento in pubblica udienz piuttosto che ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come originariamente dis
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il concordato in appello presuppone che vi sia l’accordo sull’accoglimento alcuni motivi, con rinuncia agli altri, e che qualora l’accoglimento influisc pena, la stessa debba essere concordemente rideterminata, spettando a qu punto alla Corte di stabilire se l’accordo possa trovare accoglimento, senza al possibilità di intervento sulla pena concordata e su aspetti che non tr riscontro nell’accordo.
Va del resto rilevato che nel caso di specie all’accordo aveva fatto risc la rinuncia ai motivi diversi da quelli concernenti la determinazione della senza alcun riferimento alla pena accessoria, da ritenersi a quel punto in nell’intervenuta rinuncia.
Allo stesso modo, in assenza di profili di illegalità della pena, non a potuto formularsi alcuna censura in merito alle attenuanti generiche, giacc stesse non erano comprese nell’intervenuto accordo, avente ad oggetto la pe poi concretamente irrogata.
Entrambi i motivi dei ricorsi risultano, dunque, inammissibili.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna di ciascu ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento del somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa d ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 06/03/2024