Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5628 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5628 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
– COGNOME NOME, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, emessa ex art. 599 bis cod.proc.pen. con cui è stata ridotta la pena inflitta al medesimo, su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, ad anni due mesi sei e giorni 10di reclusione e C 8.333,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
– Deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen. e all’art. 133 cod.pen. e 62 bis cod.pen.
I – Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.
A seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l’art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accogliment comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che nell’applicazione di tale norma si è così affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà RAGIONE_SOCIALE parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla insussistenza di cause di proscioglimento rispetto ad una sentenza di condanna, alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019 Marinello, Rv. 276102 – 01).
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall’imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell’art. 133 cod.pen. e la determinazione
dell’aumento di pena, rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01).
4. – Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2025
Il Con COGNOME ste n so re COGNOME Il Presidente