Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9851 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9851 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. in data 11 dicembre 2025, applicava ad NOME la pena concordata tra le parti in ordine al reato di ricettazione allo stesso ascritto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’affermazione di responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
Il ricorso è proposto per motivi non deducibili nel giudizio di cassazione avverso sentenze di concordato in appello oltre che generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano .
Ed invero, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di
motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati, quali quelli fatti valere con il presente ricorso (Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628 – 02).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 5 marzo 2026 IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME