Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5839 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5839 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 3224-2025 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— ricorrente —
-contro-
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— controricorrente —
nonché contro
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N.2 LANCIANOVASTO-CHIETI, COGNOME NOME;
- intimati – avverso la sentenza n. 526/2024 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 05/12/2024 R.G.N. 208/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Spese
processuali
R.G.N. 3224/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
- L’odierna ricorrente, NOME COGNOME, infermiera dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, ha dedotto di avere partecipato ad una procedura selettiva interna indetta da tale RAGIONE_SOCIALE per l’attribuzione di un incarico di coordinamento infermieristico territoriale, collocandosi al terzo posto della relativa graduatoria definitiva.
La stessa ricorrente, ritenendo che non le fossero stati erroneamente attribuiti alcuni punteggi cui aveva diritto, ha quindi adito per l’annullamento della graduatoria, dapprima il T.A.R. Pescara e, a seguito di sentenza declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, evocando in giudizio l’Ente datore di RAGIONE_SOCIALE e i colleghi che l’avevano sopravanzata, rispettivamente, la d.ssa NOME COGNOME (classificatasi al primo posto) e il dr. NOME COGNOME (classificatosi al secondo), ed ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad essere collocata al secondo posto nella medesima graduatoria e la conseguente attribuzione dell’incarico anzidetto, poiché la prima classificata, avente diritto allo stesso, vi aveva rinunciato avendo optato per un altro diverso incarico.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento della domanda, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE convenuta ad attribuire il predetto incarico alla ricorrente, e condannato alla rifusione delle spese processuali da questa sostenute tutti i resistenti in solido, e cioè la RAGIONE_SOCIALE, nonché i predetti NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME, i quali si erano costituiti nel giudizio proseguito davanti al giudice ordinario, a differenza di quanto fatto nel giudizio amministrativo, nel quale erano rimasti contumaci.
A seguito dell’appello proposto dalla dr.ssa COGNOME, la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, ha escluso la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla predetta appellante, perché la stessa aveva rinunciato all’incarico oggetto della selezione anzidetta, e perché la domanda proposta dalla ricorrente COGNOME riguardava il collocamento nella seconda posizione della relativa graduatoria, occupata invece dal COGNOME, senza coinvolgere quindi la posizione della medesima Dr.ssa COGNOME.
Il giudice di seconde cure ha quindi condannato NOME COGNOME alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell’appellante NOME COGNOME, compensato le spese
del grado nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e disposto non doversi provvedere per le spese nei confronti del dr. COGNOME, non avendo questi preso parte al giudizio di appello.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrati con successiva memoria ex art. 380-bis c.p.c.
Ha resistito con controricorso NOME COGNOME, mentre sono rimati intimati l’RAGIONE_SOCIALE e il dr. COGNOME.
Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di impugnazione è così formulato: « violazione dell’art.91 c.p.c. (art.360, n.3 c.p.c.), violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art.102 c.p.c. anche in rapporto all’art.41 del d.lgs n.104/2010 – codice del processo amministrativo (art. 360, n.3 e n.4 c.p.c.) e violazione e falsa applicazione dell’art.41 del d.lgs n.104/2010 – codice del processo amministrativo (art.360, n.3 c.p.c.), per avere la sentenza impugnata illegittimamente condannato la ricorrente a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla COGNOME, alla quale il ricorso era stato notificato solo con finalità di conoscenza ».
Con tale mezzo di impugnazione, la ricorrente ha censurato la decisione della corte territoriale per aver posto a suo carico le spese del doppio grado di giudizio, presupponendo in tal modo, ma erroneamente, una sua soccombenza nei confronti della COGNOME per aver convenuto quest’ultima in giudizio, nonostante la stessa fosse priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda formulata.
Detta decisione, secondo la ricorrente, non ha considerato che ella, allorquando aveva proposto ricorso al T.A.R., per non incorrere nell’inammissibilità di cui all’art. 41, comma 2, c.p.a., era stata costretta a notificare il ricorso ad almeno uno dei controinteressati e, pertanto, lo aveva notificato a coloro che l’avevano sopravanzata in graduatoria, e cioè i predetti NOME COGNOME, vincitrice della selezione, e NOME COGNOME COGNOME, classificatosi al secondo posto, ai quali aveva notificato anche il successivo atto per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario, ai soli fini del mantenimento dell’integrità dell’originario contraddittorio.
La stessa decisione non avrebbe poi adeguatamente valutato le conseguenze derivanti dalla circostanza che, fin dal giudizio incardinato presso il giudice amministrativo, alcuna domanda era stata rivolta nei confronti della predetta dr.ssa COGNOME, essendo stata richiesta solo la riformulazione della graduatoria con la propria collocazione in seconda posizione, senza che ciò avesse alcuna incidenza sulla posizione della stessa COGNOME, tra l’altro
rinunciataria all’incarico, giacché la domanda coinvolgeva unicamente il dr. COGNOME, come specificato anche in occasione della proposizione del detto giudizio amministrativo.
Sostiene, quindi, la ricorrente che, in ragione dell’assenza di domande proposte nei confronti della dr.ssa COGNOME, o volte ad incidere sulla sua posizione, la notifica alla stessa dell’atto di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva valore nei suoi confronti di mera litis denuntiatio , in relazione alla quale non vi sarebbe stato per lei alcun motivo di costituirsi in tale giudizio.
Per tale ragione, quindi, la successiva, non necessitata, costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE – con la quale ella aveva svolto difese conformi a quelle della RAGIONE_SOCIALE e contrastato la domanda proposta in giudizio, concludendo per il suo rigetto – doveva essere qualificata come intervento ad opponendum , profilo che non era stato rilevato dal giudice di appello, unitamente alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a detta dr.ssa.
La decisione impugnata, a detta della ricorrente, avrebbe violato sia l’art. 91 c.p.c., che l’art. 100 c.p.c., non avendo essa colto il menzionato ruolo processuale assunto dalla drCOGNOMEssa COGNOME e l’assenza di un suo interesse a contraddire, in forza del quale non poteva poi, in alcun modo, essere pronunciata la condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, poste a suo esclusivo carico, dimenticando che in primo grado la stessa ricorrente era stata dichiarata vincitrice nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, condannata ad attribuirle l’incarico oggetto della selezione.
La decisione gravata avrebbe poi violato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di richiesta di riformulazione della graduatoria di una selezione concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti alla selezione coinvolti dai necessari raffronti, con conseguente obbligo del giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, cosicché il mancato rilievo del ruolo di controinteressata in capo alla dr.ssa COGNOME costituirebbe una violazione degli artt. 41, comma 2, c.p.a. e 102 c.p.c.
Prima di esaminare tali censure occorre rilevare, innanzitutto, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente in ordine al predetto motivo di ricorso, perché contenente una mescolanza e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, e tali da prospettare una medesima questione sotto profili incompatibili.
Premesso, infatti, che nel motivo di ricorso non viene formulata alcuna censura ai sensi del citato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., occorre evidenziare che la concorrente proposizione di altri motivi di impugnazione formulati ai sensi dei nn. 3 e 4 del medesimo articolo non determina
nel caso in esame nessuna sovrapposizione che impedisce di individuare le censure specificamente formulate dalla ricorrente, essendo esse chiaramente distinguibili l’una dalle altre, in modo tale da consentire alla Corte il loro specifico e separato esame.
Ciò deve essere affermato anche per le dedotte violazioni degli artt. 100 e 102 c.p.c., desumendosi dal tenore complessivo del ricorso che esse sono state riferite all’assenza di interesse dell’odierna controricorrente a contraddire alla domanda proposta in primo grado, ed alla violazione del litisconsorzio previsto dall’art. 41 c.p.a., che la sentenza impugnata non avrebbe preso in considerazione, risultando in tal modo delimitato l’ambito di operatività delle censure denunciate.
- Passando ad esaminare il motivo di impugnazione, occorre rilevare che, se si prendono in considerazione le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, riportate nella sentenza impugnata, si ricava che l’odierna ricorrente ha chiesto che, previo annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti assunti dall’RAGIONE_SOCIALE «nei limiti dell’interesse della ricorrente, come indicati nell’epigrafe del ricorso introduttivo», venisse conseguentemente accertato e dichiarato il suo diritto ad essere collocata al secondo posto nella graduatoria della selezione de qua , per il conseguente conferimento dell’incarico oggetto della selezione, precisando espressamente che tale richiesta veniva formulata «stante la rinuncia all’incarico della prima classificata, AVV_NOTAIO, che ha optato per il conferimento di altra posizione».
- In base al tenore di tali conclusioni non è riscontrabile la proposizione di alcuna domanda nei confronti della dr.ssa COGNOME, essendosi chiaramente specificato in esse che la richiesta di accertamento del diritto alla collocazione in una posizione della graduatoria utile per il conferimento dell’incarico in discussione riguardava una posizione, la seconda, che non era occupata da tale dr.ssa, risultando così evidente che la notifica alla stessa dell’atto di riassunzione del giudizio davanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE non era diretta ad estrometterla dalla graduatoria medesima, o a ottenerne una collocazione in una posizione deteriore, né a conseguire dalla stessa una qualche forma di riparazione, poiché l’unica domanda risarcitoria proposta in giudizio era stata avanzata, in subordine all’attribuzione dell’incarico, nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE.
In considerazione di ciò, e del fatto che le domande proposte in giudizio, in caso di accoglimento, potevano incidere soltanto sulla posizione della RAGIONE_SOCIALE e del dr. COGNOME, l’anzidetta notifica non può che avere il significato di litis denuntiatio, e cioè di atto volto a rendere edotta la dr.ssa COGNOME della proposizione di una domanda rivolta verso altri soggetti, ed in particolare del fatto che la domanda di annullamento della graduatoria
proposta nel giudizio originariamente incardinato davanti al T.a.r. di Pescara – nel quale la stessa COGNOME era stata evocata solo in ragione della previsione dettata dall’art. 41 del d.lgs. n.104/2010 con riferimento ai controinteressati – era proseguita davanti al giudice ordinario, di fronte al quale però, come espressamente specificato, non veniva avanzata alcuna richiesta tale da incidere sulla sua posizione.
Anche per quanto concerne le spese processuali, nessuna domanda era stata rivolta nei confronti della COGNOME, posto che nelle già menzionate conclusioni era stata formulata la generica espressione «Con vittoria di spese e compensi di giudizio.».
A fronte di una siffatta configurazione delle richieste avanzate dall’odierna ricorrente in primo grado, la successiva statuizione della decisione di appello relativa all’accertamento dell’assenza di legittimazione passiva della dr.ssa COGNOME ha consentito sicuramente di rimediare ad un’incoerenza della sentenza emessa in primo grado, la quale, nonostante l’assenza di domande rivolte nei confronti della stessa COGNOME, aveva condannato anche quest’ultima alla rifusione, in solido con gli altri convenuti, delle spese del grado in favore della odierna ricorrente, senza null’altro specificare al riguardo.
10. Ma la stessa assenza di domande rivolte nei confronti della dr.ssa COGNOME, o tali da incidere sulla sua posizione, non giustificava la decisione di appello di condannare la dr.ssa COGNOME al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, poiché quest’ultima, proprio per tale assenza, non poteva essere considerata soccombente nei confronti della prima, atteso altresì che la domanda di conferimento dell’incarico era stata ritenuta fondata ed accolta, nonostante l’opposizione della Asl RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La stessa dr.ssa COGNOME, invero, anche nell’appello proposto davanti alla corte territoriale aveva chiesto la riforma della sentenza di prime cure solo nella parte in cui aveva pronunciato condanna nei suoi confronti al pagamento, in solido con gli altri convenuti, delle spese processuali, ‘non avendo interesse a contraddire la domanda proposta’ (v. al riguardo pag. 15 del ricorso per cassazione, nonché pag. 4 del controricorso).
- La condanna dell’odierna ricorrente alla refusione in favore di NOME COGNOME delle spese del doppio grado di giudizio non risulta, pertanto, in alcun modo giustificata, e viola la disposizione di cui all’art. 91 c.p.c., che prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente.
Tale conclusione è rafforzata dalla considerazione che la COGNOME.ssa COGNOME, nel costituirsi in giudizio in primo grado, non si era limitata soltanto ad eccepire la carenza della propria legittimazione passiva ( in realtà non affermata nell’atto introduttivo, la cui notifica aveva valore di litis denuntiatio ) bensì, pur dichiarando di non avere interesse al giudizio, aveva
comunque dedotto la correttezza del punteggio attribuito alla dr.ssa NOME, all’esito della procedura selettiva, dalla RAGIONE_SOCIALE, assumendo, quindi, in parte qua una posizione di adesione a quella di quest’ultima, che invece era stata dichiara infondata dalla decisione di prime cure, la quale, per tale aspetto, non è stata impugnata da nessuna delle parti in causa, ed è quindi passata in giudicato.
Il motivo di impugnazione formulato dalla ricorrente risulta, pertanto, fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 91 c.p.c., e ciò è sufficiente per cassare la sentenza impugnata nella parte in cui ha regolato le spese del doppio grado di giudizio tra la stessa ricorrente e l’odierna controricorrente, ponendole integralmente a carico della prima.
La regolazione delle spese di giudizio tra tali parti deve essere invece effettuata avuto riguardo al complessivo esito dei due gradi di giudizio di merito, allo svolgimento da parte della dr.ssa COGNOME di difese in parte adesive a quelle della RAGIONE_SOCIALE, risultate poi infondate, e, per converso, alle contestazioni mosse nel corso del giudizio di primo grado dalla dr.ssa COGNOME all’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla controparte, sia pur solo in ragione della dedotta qualità di controinteressata di quest’ultima (v. pag. 2 del controricorso, in cui si dà atto dell’esistenza di tali contestazioni, indicando gli atti ed i momenti del giudizio in cui esse sono state formulate).
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi indicate si deve concludere che entrambe le parti hanno contribuito a far sì che la controversia, pur iniziata senza la proposizione di domande rivolte verso la *COGNOMENOME COGNOME, o tali da incidere sulla sua posizione, si sia poi protratta successivamente, fino alla fase di legittimità con pari coinvolgimento e responsabilità delle stesse parti in ordine al ruolo processuale rivestito dalla COGNOMENOME COGNOME*, rilevante ai fini della regolazione delle spese processuali, sicché risulta corretto disporre l’integrale compensazione tra le stesse parti delle spese dell’intero giudizio.
Consegue a tale decisione l’accoglimento della richiesta di parte ricorrente di condanna della controparte alla restituzione delle somme versate medio tempore a quest’ultima a titolo di pagamento delle spese processuali disposto dalla sentenza impugnata e qui cassata, pagamento ricavabile dalla documentazione allegata al ricorso.
Non essendo necessari al riguardo ulteriori accertamenti in fatto, anche in considerazione del tenore della richiesta formulata, non v’è bisogno di disporre alcun rinvio, potendo essere la causa decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., nel senso dianzi illustrato.
- Il secondo motivo di impugnazione – volto a denunciare, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n.
55/2014, per avere illegittimamente condannato la ricorrente a rifondere le spese del doppio grado di giudizio alla AVV_NOTAIO COGNOME, in violazione del principio di soccombenza e comunque di quello del disputatum e dei parametri di riferimento per la quantificazione delle spese risulta assorbito in ragione delle statuizioni pronunciate riguardo all’accoglimento del primo motivo di impugnazione, essendo peraltro in parte ripetitivo di quest’ultimo.
- Per quanto concerne le spese del giudizio di legittimità, esse devono compensarsi integralmente tra le parti per le stesse ragioni evidenziate ai punti 13 e 14 che precedono.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e decidendo nel merito cassa la decisione impugnata limitatamente al capo relativo alla regolazione delle spese processuali tra la ricorrente e la controricorrente, compensando fra le stesse parti le spese dell’intero giudizio; condanna la controricorrente alla restituzione, in favore della ricorrente, delle somme versate in esecuzione della sentenza cassata.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 gennaio 2026.
La Presidente
NOME COGNOME