Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7077 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7077 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Cardito il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09 /07/2025 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare in quattro anni e dieci giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa; udito , per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 9 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli il 28 febbraio 2025 all’esito di giudizio abbreviato , ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 1, lett. g ), d.P.R. n. 309 del 1990, e ha rideterminato la pena, riducendola, in quattro anni e quindici giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa, sulla base di concordato ex art. 599bis cod. proc. pen.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME, il 20 giugno 2024, all’interno della Casa circondariale Napoli -Poggioreale ‘G. SalviaRAGIONE_SOCIALE ove era ristretto, avrebbe detenuto, occultandoli all’interno degli slip che indossava, al fine di cessione, quattro panetti di sostanza stupefacente di tipo ‘hashish’ con principio attivo del 25,6%, equivalenti a 43,6 grammi di Delta 9 THC puro, corrispondenti a 1.744 dosi medie singole.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME , con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al contrasto tra dispositivo e motivazione circa la pena inflitta.
Si deduce che la Corte d’ appello ha rideterminato la pena in quattro anni e quindici giorni di reclusione, discostandosi dal l’accordo raggiunto tra il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la difesa, il quale prevedeva la pena di quattro anni e dieci giorni di reclusione, espressamente ritenuta congrua e accoglibile nella motivazione.
Si osserva, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sebbene in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo prevalga quest’ultimo , la contraddizione con la motivazione integra, comunque, un vizio idoneo a determinare l’annullamento della decisione (si citano: Sez. U., n. 6903 del 1997; Sez. 5, n. 40464 del 2019; Sez. 3, n. 34132 del 2021).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Il ricorso deduce, anche con allegazione del verbale di udienza, che la Corte d’appello ha rideterminato la pena discostandosi dall’accordo raggiunto tra il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte d’appello e la difesa, perché mentre questo prevedeva la pena di quattro anni e dieci giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa, il dispositivo della sentenza impugnata ha applicato la pena di quattro anni e quindici giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa.
E ciò sebbene la sentenza, in motivazione, abbia esattamente riportato il contenuto dell’accordo, avente ad oggetto la previsione della pena di quattro anni e dieci giorni di reclusione e 32.000,00 euro di multa, ed abbia immediatamente di seguito precisato: «La richiesta è congrua ed accoglibile».
Questi essendo i fatti processuali rilevanti, la sentenza impugnata è viziata perché, pur avendo dato corso al concordato di pena, non ha applicato la pena concordata tra le parti.
In questo senso si è già pronunciata la giurisprudenza, la quale ha osservato che, in tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 -01, la quale, in motivazione, ha precisato che l’applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l’annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l’applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).
Ciò posto, tuttavia, il vizio può essere emendato in questa sede, mediante sentenza di annullamento senza rinvio che recepisce il concordato tra le parti.
Invero, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte di appello intendeva accedere esattamente alla pena concordata tra le parti. Inoltre, che il dispositivo pronunciato sia frutto di mero errore materiale risulta confermato dalla modest issima difformità tra il contenuto dell’accordo e il dispositivo pronunciato all’esito dell’udienza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena inflitta ad COGNOME NOME in anni quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 32.000,00 di multa.
Così deciso il 20/01/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME