Comportamento Processuale: Quando la Condotta in Causa Preclude l’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il comportamento processuale dell’imputato è un elemento cruciale che può determinare l’esito del suo ricorso. Nel caso in esame, la produzione di documenti falsi e l’assenza di pentimento hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello, confermando come la lealtà e la correttezza siano valori imprescindibili anche all’interno dell’aula di un tribunale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato sollevava tre principali motivi di doglianza: contestava il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, il riconoscimento di una circostanza aggravante e, infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo del ricorso, rigettandoli tutti e giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Il Diniego della Sospensione Condizionale e il Comportamento Processuale Negativo
Il primo motivo, relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale, è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che, oltre all’ingente danno causato alla vittima e all’ingiusto profitto conseguito, pesava sull’imputato una totale assenza di segni di resipiscenza (pentimento). L’elemento decisivo, tuttavia, è stato il suo comportamento processuale palesemente negativo, culminato nella produzione di documentazione falsa nel tentativo di ingannare il giudice. Tale condotta ha dimostrato una personalità non meritevole del beneficio.
L’Aggravante Contestata per la Prima Volta
Il secondo motivo di ricorso, che verteva sul riconoscimento di una specifica circostanza aggravante, è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La contestazione, infatti, non era mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, ma era stata proposta per la prima volta in sede di legittimità. La Cassazione non può esaminare questioni nuove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito.
La Mancanza di Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, con cui si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato le stesse ragioni addotte per il diniego della sospensione condizionale, aggiungendo che il comportamento sleale tenuto durante il processo testimoniava una ‘significativa pervicacia delinquenziale’. In altre parole, la condotta dell’imputato non solo non mostrava alcun segno di miglioramento, ma confermava una spiccata inclinazione a delinquere.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine: la valutazione dell’imputato ai fini della concessione di benefici come la sospensione condizionale o le attenuanti generiche non può prescindere dalla sua condotta complessiva, inclusa quella tenuta all’interno del processo. Produrre documenti falsi non è solo un atto di slealtà, ma un’azione che mina la fiducia dell’ordinamento giudiziario e che rivela una personalità non incline al ravvedimento. La decisione, pertanto, non è una mera sanzione per la condotta processuale, ma una logica conseguenza della valutazione negativa della personalità dell’imputato, ritenuto non meritevole di alcun trattamento di favore.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: il processo non è un palcoscenico dove tutto è concesso. La condotta delle parti viene attentamente vagliata dai giudici e può avere conseguenze dirette e pesanti sull’esito del giudizio. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la strategia processuale deve sempre basarsi sulla lealtà e sulla correttezza. Tentare di ingannare la corte attraverso prove false o altri espedienti è una mossa non solo illecita, ma anche controproducente, che può precludere l’accesso a benefici e portare a una condanna più severa. La giustizia, come ribadito dalla Cassazione, valuta non solo i fatti del passato, ma anche il comportamento del presente.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione è stata negata a causa dell’ingente danno causato alla vittima, dell’ingiusto profitto ottenuto, della totale assenza di pentimento e, in particolare, di un comportamento processuale negativo, consistente nella produzione di documentazione falsa.
È possibile contestare una circostanza aggravante per la prima volta in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che un motivo di ricorso non può essere esaminato se viene proposto per la prima volta in sede di legittimità. Le questioni devono essere sollevate e discusse nei precedenti gradi di giudizio.
In che modo il comportamento tenuto durante il processo ha influenzato la decisione sulle attenuanti generiche?
Il comportamento processuale negativo dell’imputato è stato decisivo. I giudici lo hanno interpretato come un segno di ‘significativa pervicacia delinquenziale’, ossia una persistenza nel comportamento criminale, ritenendolo quindi incompatibile con la concessione delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17258 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FIDENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato essendosi evidenziato oltre al danno ingente alla persona offesa e l’ingiusto profitto conseguito, l’assenza totale di segni di resipiscenza ed il negativo comportamento processuale, sostanziatosi nella produzione di documentazione falsa;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen., non è scrutinabile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità;
osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in ragione, oltre che dei rilievi esposti in relazione al primo moi:ivo, di un negativ comportamento processuale che testimonia una significativa pervicacia delinquenziale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
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