Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18741 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18741 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo di ‘- ,6-t:/;-, rL
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27 novembre 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna del 21 gennaio 2020, lo ha condanNOME alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi 1’11 maggio 2019 e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione:
detenzione illegale di armi aggravata dal fatto di aver commesso il fatto in più persone riunite e nelle immediate adiacenze di istituti di credito e sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, ai sensi dell’art. 4, primo e secondo comma, lett. a) e c), legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo 2), perché, tra Bologna e Avigliana, al fine di commettere il reato di tentato furto aggravato di cui al capo 9 e in concorso con terzi soggetti (giudicati separatamente), aveva portato in luogo pubblico diversi ordigni aventi forma di parallelepipedi con aperture utili all’inserimento di inneschi di fattura artigianali (cd. marmotte); in particolare aveva fornito un apporto causale apprezzabile, avendo svolto il ruolo di conducente dell’automobile deputata a fare da c.d. palo al furto e da supporto ad altra automobile con cui era stato materialmente trasportato l’esplosivo;
tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, dall’aver agito col volto travisato e su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, nn. 2, 5 e 7, cod. gen. (capo 9), perché in Avigliana, in concorso con terze persone (giudicate separatamente), aveva iniziato a forzare la feritoia dello sportello bancomat installato presso la filiale della Banca Popolare di Milano, compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi di un imprecisato importo di denaro ai danni dello stesso istituto di credito, senza realizzare l’evento per cause indipendenti dalla sua volontà.
2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 8, 12 e 16 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare la competenza territoriale in capo al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in luogo del Tribunale di Bologna. Secondo il ricorrente, infatti, il radicamento della competenza territoriale sulla base dell’astratta configurabilità del vincolo della continuazione tra i vari episodi di detenzione e porto illegale di armi contestati all’associazione per delinquere di cui al capo / non potevano valere nei suoi confronti, poiché soggetto rimasto estraneo al vincolo associativo e, dunque, al
comune disegno criminoso, ideato e condiviso nei suoi tratti essenziali dall’associazione.
Nel ricorso, quindi, si evidenzia che lo spostamento della competenza per connessione ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. può avvenire solo quando l’identità del medesimo disegno criminoso sia comune a tutti i partecipi, circostanza non avvenuta nel caso di specie.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 496, 503, 192, 533, comma 1, cod. proc. pen. e 111 Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, in sede di istruttoria dibattimentale, il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’esame dell’imputato fosse una prova d’accusa, invece che una prova richiesta dalla sola difesa. Il Tribunale, infatti, erroneamente ritenendo che il pubblico ministero aveva effettuato tale richiesta istruttoria, aveva fatto iniziare l’esame dell’imputato con le domande proprio del pubblico ministero.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di accertare nel caso di specie l’ipotesi di desistenza volontaria, ai sensi dell’art. 56, terzo comma, cod. pen., posto che era emerso che COGNOME aveva interrotto l’azione esecutiva prima dell’effettivo impossessamento dei beni e prima che l’intervento delle Forze dell’ordine rendesse impossibile l’azione criminosa.
Nonostante lo specifico motivo di appello sul punto, la Corte territoriale avrebbe omesso di fornire alcuna motivazione.
2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 533, comma 1, e 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché agli atti non vi sarebbe la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell’imputato.
In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che NOME, nell’informativa di servizio, si era limitato a dichiarare di aver vist cinque persone (e non sei) tra le colonne, non riuscendo a riconoscere nessuna di loro, anche considerando che l’avvistamento era avvenuto in scarse condizioni di visibilità, posto che era buio e che l’osservatore era distante.
Il ricorrente, inoltre, ritiene che COGNOME, sentito in udienza, aveva poi dichiarato di aver visto sei persone salire sul taxi, solo perché lo aveva dedotto ascoltando la registrazione della telefonata al servizio radio-taxi (come da lui stesso dichiarato).
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La registrazione di tale telefonata non era mai stata prodotta agli atti, stato svolto alcun accertamento presso la RAGIONE_SOCIALE in ordine al numero esatto delle persone che erano salite sul taxi.
Nel ricorso, poi, si evidenzia che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che il riconoscimento dell’imputato effettuato dai testi Treccani e COGNOME era affidabile, perché lo stesso era stato descritto come la persona più bassa del gruppo, senza considerare che, dalla visione delle foto depositate dalla difesa, si evinceva che COGNOME non era il più basso tra i soggetti che avrebbero partecipato all’azione delinquenziale.
Il ricorrente, infine, evidenzia che il giudice di merito avrebbe erroneamente affermato che l’aver intrattenuto, in epoca successiva ai fatti, dei contatti con i partecipanti all’associazione, caratterizzati da cordialità e programmazione di futuri incontri, equivalesse all’aver commesso i reati in esame, senza considerare che l’imputato era molto amico di NOME ed era solo per questo che i due si erano sentiti.
Su tale ultimo punto, il giudice di merito ha ritenuto che il contatto tra i due fosse rilevante, ritenendo in maniera errata che il cogNOME di NOME fosse NOME COGNOME, un elemento di spicco dell’associazione per delinquere, al quale era demandata la gestione delle risorse e l’organizzazione dei viaggi.
Il ricorrente, infine, evidenzia che non erano state rinvenute impronte digitale, né tracce di DNA dell’imputato sul materiale COGNOMEovato all’interno delle due autovetture (in particolare, sugli indumenti con i quali gli autori del tentato furto si erano travisati).
Inoltre, i tabulati telefonici relativi al traffico generato dall’utenza c circuito attribuito all’imputato avevano mostrato che l’ultimo impegno di cella da parte di questa utenza risaliva alle 00,22 dell’il. maggio 2019 (orario antecedente al tentato furto, avvenuto alle 04,30) e che tale telefono non era stato più riacceso né COGNOMEovato (neanche a seguito della perquisizione personale e domiciliare, che avevano avuto esito negativo).
Nemmeno i segnali GPS rinvenuti sull’autovettura erano stati in grado di dimostrare un coinvolgimento dell’imputato nei reati in esame.
Con memoria del 30.3.2022 la difesa di COGNOME replica alla requisitoria scritta dal Procuratore generale del 17.3.2022, evidenziando l’incompetenza territoriale dell’Autorità giudiziaria di Bologna atteso che l’attività di COGNOME differenza di quella degli appartenenti all’associazione per delinquere era iniziata e si era conclusa nella città di RAGIONE_SOCIALE e il disegno criminoso non era comune a tutti gli imputati, sicché la difesa insiste sui motivi di annullamento dell sentenza impugnata, in particolare sul motivo inerente le dichiarazioni del teste COGNOME che aveva indicato COGNOME come il più bassino rispetto agli Itri COGNOMEatti
in foto, fatto che non corrispondeva con la realtà rappresentata dalle foto prodotte dalla difesa atteso che la fotografia esaminata da NOME COGNOME in piedi, ma senza salire sul marciapiede, mentre gli altri erano già saliti sullo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che il Tribunale di Bologna aveva correttamente ravvisato la propria competenza territoriale, posto che Bologna era il luogo in cui era iniziato il porto degli esplosivi di cui al capo 2.
In ogni caso, la Corte di appello ha evidenziato che in tale città era iniziato anche il reato di detenzione illegale di armi, a nulla rilevando che per tale fatto l’imputato, poi, fosse stato assolto.
In tema di competenza per territorio, infatti, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della perpetuato iunsdictionis, va determinata con criterio ex ante, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell’imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv, 255498).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Le dichiarazioni assunte in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 498 cod. proc. pen., infatti, non sono inutilizzabili, trattandosi di prove assunte non in violazione di divieti di legge bensì con modalità diverse da quelle previste dalla legge; le stesse non sono neanche nulle, in difetto di una specifica previsione di nullità, e non rientrando la fattispecie in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7922 del 05/02/2008, COGNOME, Rv. 239547).
Pertanto, in ordine al rilievo concernente l’inosservanza della legge con riguardo alla norma che disciplina la valutazione della prova dichiarativa, osserva il Collegio che il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione deve consistere nell’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa, atteso che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione è finalizzata alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo.
Tali essendo il contenuto e i limiti del controllo di legittimità demandato a questa Corte, la censura con cui il ricorrente si lamenta la limitazione della strategia processuale della difesa non poteva rimanere generico, non essendo a tal fine sufficiente, anche ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mera indicazione della compressione del diritto di difesa dell’imputato, dovendo il ricorrente comunque rappresentare, anche in base al principio di specificità dei motivi di gravame, le ragioni per le quali l’esame dell’imputato, se svolto con le modalità previste nell’art. 498 cod. pen., avrebbe dovuto necessariamente, o quanto meno presumibilmente, dare luogo a una diversa pronuncia decisoria.
In assenza di siffatta specificazione, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento perché generico.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile, poiché non consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto.
La Corte di appello, infatti, fornendo sul punto ampia motivazione, ha ritenuto non credibile la versione difensiva dell’imputato, secondo cui quest’ultimo aveva rinunciato all’azione criminosa programmata, dopo aver sentito i correi parlare in auto circa la presenza di esplosivo, tanto da essere sceso sulla tangenziale.
La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che, dalle dichiarazioni di COGNOME, era emerso che, dopo il tentato furto, l’intero gruppo aveva depositato le autovetture nei garage di INDIRIZZO ed era salito su due taxi (in particolare, su un taxi erano saliti in sei e sull’altro taxi era salito uno solo).
Tale circostanza era stata confermata dal fatto che il gruppo aveva dovuto chiamare due diversi taxi, essendo composto da un numero superiore a sei, e dal fatto che, dalla lettura delle intercettazioni agli atti, erano avvenuti contatti t COGNOME e gli originali coimputati, caratterizzati da cordialità e programmazione di futuri incontri, non compatibili con un abbandono di un’azione criminale in corso.
1.4. Il quarto motivo di ricorso, ripreso anche nella citata memoria, non può essere accolto in sede di legittimità. In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati (come la fotografia usata dal teste COGNOME per riconoscere COGNOME e l’altra prodotta nel corso del processo dalla difesa), non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schippo, Rv. 270071).
L’impossibilità di conoscere, nel caso concreto, l’atto processuale dal qua emergerebbe la prova certa circa l’inaffidabilità delle dichiarazioni rilasciat testi si risolve in un limite all’ammissibilità della doglianza, che risult conseguentemente conformata in termini di mera istanza di rivisitazione, in senso favorevole al ricorrente, delle risultanze probatorie già congruamente valutate nelle fasi di merito.
Si evidenzia, infatti, che, nella motivazione della sentenza, il giudice di secondo grado non è tenuto a compiere un’esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti, né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate.
In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta all’attenzione del giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice.
Il giudice di secondo grado per di più ha evidenziato in modo ineccepibile che non era dirimente il fatto che non fosse stata acquisita agli atti la telefonata effettuata alla centrale dei taxi.
In altri termini il compendio probatorio acquisito era di tale forza da non lasciare margini di dubbio sulla colpevolezza dell’imputato.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19/01/2023
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