Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI FROSINONE nei confronti di:
GIUDICE DI PACE DI FERENTINO
con ordinanza del 8/01/2024 del Tribunale di Frosinone udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto affermarsi la competenza del Giudice di Pace.
RITENUTO IN FATTO
A seguito della decisione emessa dal Tribunale di Frosinone in data 8 gennaio 2024 e quella del Giudice di pace di Ferentino del 5 luglio 2023, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al n. 267/2022 r.g.n.r. nei confronti di NOME COGNOME, imputato dei reati di cui agli artt. 581 cod. pen. e 612 cod. pen. contestati come commessi ai danni di NOME COGNOME.
1.1. Si tratta di procedimento originariamente incardinato presso il Giudice di pace di Ferentino il quale, ravvisando la sussistenza di altro procedimento a parti invertite, incardinato presso il Tribunale di Frosinone, a questo connesso, con provvedimento del 5 luglio 2023, ha trasmesso gli atti all’Autorità giudiziaria superiore ritenendone la competenza.
Si fa riferimento, in particolare, al procedimento per i reati di cui agli artt 582, 585, in relazione all’art. 577, comma secondo, cod. pen. (capo c) e art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo d) contestati a NOME COGNOME come commessi, il primo, ai danni del fratello NOME, il secondo, ai danni del fratello NOME e del nipote NOME.
1.2. Il Tribunale di Frosinone, richiamato l’art. 6 d. 1gs. n. 274 del 2000, ha escluso che, nel caso di specie, si potesse ravvisare un’ipotesi di concorso formale tra i reati e ha sollevato, pertanto, conflitto negativo di competenza, trasmettendo gli atti a questa Corte.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ha concluso chiedendo che venga fissata la competenza del Giudice di pace di Ferentino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali, contemporaneamente, hanno ricusato la cognizione processuale del medesimo caso loro deferito.
2.11 conflitto sollevato deve essere risolto attribuendo la competenza del Tribunale di Frosinone.
Ai fini della determinazione della competenza per materia l’art 6, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza di altro giudice opera soltanto quando una persona sia imputata di reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia possibile la riunione tra procedimenti.
A fronte di tale espressa previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che l’attribuzione della competenza per materia al giudice superiore, opera soltanto in caso di concorso formale di reati e, cioè, solo se si tratta di più reati commessi con una sola azione omissione, dovendosi escludere l’operatività degli altri casi di connessione di cui all’art. 12 cod. proc. pen. (tra gli altri, Sez. 1, n. 5676 del 06/10/2022, dep. 2023, Rv. 284211 – 01).
Invero, per esservi concorso formale di reato, rilevante ai fini della determinazione della competenza per materia del giudice superiore, come sin qui descritta, è necessario che unica sia l’azione od omissione, la quale deve realizzare, quindi, contemporaneamente più violazioni della stessa o di diverse norme incriminatrici.
In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la violazione delle regole sulla competenza nel caso in cui i reati di minaccia e di lesioni contestati all’imputato non risultavano commessi con unica condotta, ma in attuazione di un medesimo disegno criminoso ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 5, n. 17954 del 01/04/2019, COGNOME, Rv. 275911 – 01. Si veda, altresì, Sez. 1, n. 14679 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239406 – 01; Sez. 1, n. 7803 del 08/02/2008, COGNOME, Rv. 239240 – 01)
Infine, va precisato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi, quanto alla determinazione della competenza, questa deve avvenire avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, conflitto comp. in proc. Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, conflitto comp. in proc. Guida, Rv. 246782).
3 . Nel caso di specie, l’esame degli atti ha consentito di riscontrare che, nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Frosinone, NOME COGNOME è imputato, oltre che del reato di cui all’art 612, comma secondo, cod. pen., commesso ai danni di NOME e NOME COGNOME, anche del reato di cui agli artt. 582, 585, 577, comma secondo, cod. pen., quest’ultimo commesso in danno di NOME COGNOME (capo c).
Il reato di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., è contestato a NOME COGNOME, per aver minacciato di morte non solo il fratello, NOME COGNOME,
ma anche il nipote NOME COGNOME, rivolgendo loro frasi “del tipo” (cfr. testualmente, decreto di citazione diretta a giudizio del 9 giugno 2023) ormai me te piglio tutto, ti rovino, vi ammazzo tutti, fatti commessi in Anagni, il 21 maggio del 2021.
Nel procedimento pendente dinanzi al Giudice di pace di Ferentino, risulta che a NOME COGNOME sono contestati i reati di cui agli artt. 531, 612 cod. pen., per avere, dapprima, colpito con un pugno al capo NOME COGNOME, percuotendolo, successivamente, minacciato di un danno ingiusto il medesimo NOME COGNOME, profferendo contro lo stesso le parole “vi ammazzo tutti, ve la faccio pagare”, fatto commesso in Anagni, il 21 maggio del 2022.
Dunque, senz’altro, tenuto conto dei luoghi indicati come commissione dei fatti (Anagni) oggetto di contestazione e della data (21 maggio 2022), si tratta di condotta attuata nel medesimo contesto, spazio-temporale, così come la contestazione di cui all’art. 612 cod. pen., di entrambi i proc:edimenti, risulta, per come descritta nella imputazione, assolutamente sovrapponibile.
Circostanza che giustifica, già, l’attribuzione della competenza al giudice superiore.
In ogni caso, si rileva che la condotta di lesioni personali (contestata, dinanzi al Tribunale di Frosinone, come commessa ai danni di NOME COGNOME) e quella di percosse (contestata, dinanzi al Giudice di pace di Ferentino, come commesse ai danni di NOME COGNOME) risultano contestate, allo stato, come attuate da NOME COGNOME, nel corso della medesima azione, alla stregua dalla descrizione delle condotte che si ricava dai capi di imputazione, unica che, in questa sede, può essere esaminata ai fini dell’individuazione del giudice competente.
4.Ne discende che deve essere affermata la competenza del Tribunale di Frosinone, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone cui dispone trasmettersi gli atti.
GLYPH E O GLYPH Così deciso, il 19 marzo 2024
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