Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17116 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di AVELLINO in difesa di:
COGNOME NOME il quale dichiara di aderire all’astensione proclamata dagli organi competenti per la giornata odierna.
Il PG chiede il rigetto sulla richiesta.
Il Collegio rilevato che a norma dell’art. 4 lettera A del codice di alta regolamentazione RAGIONE_SOCIALE astensioni dalle udienze dei difensori di cui alla delibera del 13/12/2007, non è ammessa l’astensione dalle udienze “afferenti misure cautelari” come quella in esame. Respinge l’istanza di rinvio e ordina procedersi oltre.
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, giudicando in sede di rinvio, ha respinto l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME – indagato per il reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, quale legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE – avverso il provvedimento di rigetto della istanza di dissequestro di denaro, per un importo di euro 96.045,00, sottoposto a sequestro preventivo dal GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data 14.7.2022.
1.1. Il dissequestro era stato chiesto dal COGNOME sul presupposto del perfezionamento della procedura per il ravvedimento operoso ai fini dell’estinzione del relativo debito tributario, attraverso il pagamento in data 18.11.2022 della sorte capitale e di interessi e sanzioni con l’utilizzo del mod. F24, con cui, a fronte del debito per euro 97.311,34 e RAGIONE_SOCIALE sanzioni per euro 19.209,00, veniva effettuato il pagamento per euro 63.684,54 (mediante compensazione per credito IVA) e per euro 52.835,80 (mediante compensazione per credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno).
1.2. Il Tribunale, in estrema sintesi, ha ritenuto mancante la prova in ordine alla effettiva esistenza dei crediti offerti in compensazione, in quanto valutati dall’RAGIONE_SOCIALE esclusivamente sotto il profilo formale e non sostanziale, ritenendo che il contribuente si fosse semplicemente impegNOME ad estinguere il debito all’esito dell’accertamento sostanziale della effettiva esistenza dei suindicati crediti. Pertanto, ha concluso nel senso che il sequestro dovesse essere confermato fino all’integrale effettivo pagamento della somma evasa.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, lamentando violazione di legge sotto i seguenti profili, di seguito sinteticamente riportati.
Inosservanza del principio di cui all’art. 627 cod. proc. pen.
Deduce che l’equiparazione, operata dal Tribunale in via analogica, degli istituti promessa di pagamento/compensazione, con preclusione dell’estinzione del debito tributario e del venir meno RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, è in contrasto con il perimetro del giudizio di rinvio e del principio di diritto enunciato. La Suprema Corte aveva stabilito che la compensazione è un istituto che estingue il debito tributario e il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto del principio fissato, adeguarsi allo stesso e ratificare l’avvenuta compensazione, valutando
esclusivamente la correttezza dell’operato del contribuente dal punto di vista del rispetto della procedura seguita, confermata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE.
II) Violazione di legge quanto alle discipline sulle compensazioni tributarie, sui crediti di imposta per investimenti nel mezzogiorno, sui crediti IVA, sulla fruibilità del credito di imposta a condizione risolutiva, sulla efficacia della deleg per la compensazione; erronea equiparazione RAGIONE_SOCIALE promesse di pagamento rateali alla compensazione di crediti di imposta incamerati dall’Erario in funzione della estinzione del debito tributario.
Rileva che la legge non prevede che il contribuente possa conseguire l’effetto della definizione del debito tributario solo dopo l’effettuazione de controlli sostanziali da parte degli uffici tributari, né che sia gravato di un oner aggiuntivo ulteriore di dimostrazione dell’esistenza dei crediti, ma richiede solo che il contribuente si adegui alle procedure che determinano il conseguimento del diritto; il provvedimento autorizzativo dell’Erario fa venire ad esistenza i diritto e consente l’effetto della compensazione con estinzione del debito, come effettuato dalla società rappresentata dal ricorrente.
III) Mancanza di motivazione, stante la mancata disamina degli elementi documentali prodotti a riprova dei crediti oggetto di compensazione. Il Tribunale si è limitato a riferire che “non fosse stata data la prova del credito”, senza scrutinare gli elementi forniti, né indicare le ragioni per le quali tali elementi n costituissero prova adeguata dei crediti maturati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve ritenersi assorbente il rilievo con cui la difesa del ricorrente ha evidenziato come il provvedimento impugNOME non si sia attenuto al principio di diritto stabilito dalla sentenza rescindente della Suprema Corte.
La Terza Sezione della Corte aveva chiaramente statuito nel senso che l’estinzione del debito tributario non potesse che incidere sul sequestro preventivo in atto, dovendo lo stesso essere ridotto ovvero revocato in misura corrispondente a quanto versato o comunque restituito dall’indagato; ciò in quanto, altrimenti, sarebbe venuta a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzioNOMEria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa.
In tale prospettiva, la sentenza di annullamento ha esplicitamente escluso che nel nostro ordinamento sussistano forme legislative “tipiche” di estinzione
del debito tributario, funzionali alla sopravvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari giustificative del sequestro finalizzato alla confisca (diretta o pe equivalente); in tale ambito, pertanto, ha chiaramente fatto rientrare anche gli istituti di compensazione dei crediti d’imposta previsti dalla normativa tributaria.
Il Tribunale – in violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. – non si è uniformato al suddetto insegnamento, ponendosi al di fuori del perimetro del giudizio di rinvio, poiché ha omesso di verificare in concreto se l’indagato avesse provveduto al pagamento del debito con le modalità previste dalla legge, tra cui quelle di compensazione tributaria invocate dall’istante.
Il Tribunale si è sottratto al compito demandatogli operando una erronea equiparazione fra due modalità di pagamento del debito tributario completamente diverse: da una parte, la procedura di rateizzazione del debito; dall’altra, quella di applicazione degli istituti di compensazione tributaria nel caso adottati dal ricorrente, vale a dire la compensazione con crediti IVA e con crediti di imposta per investimenti nel Mezzogiorno. Al riguardo, coglie nel segno la critica formulata dalla difesa, la quale ha correttamente rilevato come la rateizzazione costituisca un impegno di adempimento futuro del debito, la cui estinzione interviene soltanto all’esito dell’integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE rate; gli istituti di compensazione tributaria costituiscono, invece, mezzi previsti dalla legge per la integrale ed immediata estinzione del debito fiscale, non subordinati a comportamenti successivi del debitore. Insomma, a differenza della rateizzazione, la compensazione non presuppone un impegno di futuro adempimento, ma costituisce un mezzo immediato ed attuale di adempimento del debito.
Invero – e contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale – la legge fa conseguire l’effetto estintivo della compensazione tributaria ad una specifica procedura formale che deve essere seguita dal contribuente, la quale, se rispettata e formalmente avallata dall’Ufficio finanziario, determina l’immediata estinzione del debito. Non è, invece, previsto che tale effetto estintivo si determini soltanto all’esito dei controlli sostanziali ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di controlli successivi, del tutto eventuali, che possono svolgersi a distanza di anni dal momento in cui è stata applicata la compensazione del credito d’imposta.
In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la regolarità e completezza della procedura di compensazione in questione, esaminando e valutando la documentazione offerta in proposito dal ricorrente, al fine di accertare l’effettiva sussistenza dei crediti tributari offerti in compensazione; i
tutto, evidentemente, finalizzato alla verifica dell’eventuale estinzione, par integrale, del debito tributario riconducibile al reato per cui si proce inevitabili ricadute sul sequestro preventivo di cui si discute, secondo q innanzi precisato.
Una simile indagine, specificamente richiesta dalla precedente sentenza d annullamento di questa Corte, non è stata svolta da parte del Tribunale, e tale prospettiva è fondata anche la terza censura proposta dal ricorrente, a riguardo alla violazione di legge derivante dalla totale assenza di motivazion punto, erroneamente giustificata dai giudicanti con le illegittime argomentazi di cui si è dato conto nel paragrafo che precede.
Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento del provvedimento impugNOME ed il rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale Salerno.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consio4tre estensore
Il Presidente,