Le Circostanze Attenuanti Generiche: Non un Diritto, ma un Onere
Le circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, il loro riconoscimento non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale: la richiesta di tali attenuanti deve essere supportata da argomentazioni specifiche e non può basarsi su una mera lamentela generica. Analizziamo il caso per comprendere meglio questo importante principio.
I Fatti del Caso: Evasione dagli Arresti Domiciliari
Il protagonista della vicenda è un individuo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che viene sorpreso dalle forze dell’ordine a circolare in strada a bordo di un monopattino. A seguito di ciò, viene condannato in primo e in secondo grado per il reato di evasione. In entrambi i gradi di giudizio, la sua richiesta di vedersi riconosciute le circostanze attenuanti generiche viene respinta.
Il Ricorso in Cassazione e la Genericità del Motivo
L’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e il relativo vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe fornito «specificatamente alcun reale motivo a sostegno della propria decisione» di negare le attenuanti. La difesa, quindi, non contesta la colpevolezza ma si concentra esclusivamente sull’aspetto del trattamento sanzionatorio, ritenendo insufficiente la giustificazione dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Cassazione: Il Rigetto per Inammissibilità
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La motivazione della Cassazione si fonda su principi consolidati in materia di circostanze attenuanti generiche.
L’Onere di Allegazione Specifica
Innanzitutto, la Corte ricorda che il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice. Di conseguenza, è l’imputato ad avere l’onere di articolare in modo specifico le ragioni a sostegno della sua richiesta. Non basta semplicemente chiederne l’applicazione; è necessario indicare quali elementi positivi (legati alla condotta, alla personalità, al contesto del reato) dovrebbero indurre il giudice a una valutazione più mite.
La Reiterazione di un Vizio già Censurato
Nel caso specifico, la Corte osserva che sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano già sottolineato come la difesa non avesse fornito alcun elemento a supporto della richiesta. Il ricorso in Cassazione si è limitato a reiterare la stessa doglianza, esaurendosi in una frase generica e astratta, senza contrapporre argomenti concreti alla decisione impugnata. Questo modo di procedere rende il motivo di ricorso inammissibile, in quanto non affronta realmente le ragioni della decisione ma si limita a una critica superficiale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche deve essere costruita con cura e precisione. Non è sufficiente lamentare una presunta mancanza di motivazione da parte del giudice. È indispensabile, invece, presentare e argomentare specifici elementi di fatto e di diritto che possano giustificare una riduzione della pena. La genericità e la ripetitività dei motivi di appello o di ricorso, come dimostra questo caso, portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto automatico dell’imputato?
No, il loro riconoscimento non è un diritto dell’imputato ma una facoltà discrezionale del giudice, che deve essere motivata.
Cosa deve fare un imputato per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
L’imputato ha l’onere di articolare le sue eccezioni in modo specifico, evidenziando elementi concreti a supporto della richiesta che possano giustificare una valutazione di maggiore mitezza da parte del giudice.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico, si limitava a una frase astratta e reiterava un vizio già censurato nei precedenti gradi di giudizio, senza fornire alcun elemento specifico a sostegno della richiesta di attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38375 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato, ritiene il ricorso inammissibile.
Il ricorrente, condannato in due gradi di giudizio di merito per evasione, poiché sorpreso a circolare a bordo di un monopattino pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’unico motivo presentato, deduce violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione, non avendo la Corte d’appello evidenziato «specificatamente alcun reale motivo a sostegno della propria decisione».
Premesso che la Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche perché già in primo grado, e poi davanti ad essa, non erano evidenziati elementi a supporto della richiesta; ricordato che il riconoscimento delle circostanze attenuanti non è un diritto dell’imputato e che l’impugnante ha l’onere di articolare le sue eccezioni in modo specifico, il motivo dedotto in questa sede è inammissibile, esaurendosi nella frase riportata tra virgolette, e reiterando il vizio già censurato dai Giudici di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pre ente