Circostanze attenuanti generiche: la discrezionalità del giudice e i limiti del ricorso in Cassazione
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica realtà del caso concreto. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e si basa su una valutazione ampiamente discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che governano questa materia, chiarendo i limiti entro cui la decisione del giudice di merito può essere contestata in sede di legittimità.
Il caso in esame: un ricorso contro il diniego delle attenuanti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per il reato previsto dall’art. 6 della legge n. 401 del 1989. L’imputato lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello, sostenendo che la motivazione fosse errata. La Corte territoriale aveva negato il beneficio basandosi sulla reiterazione della condotta criminosa avvenuta nel corso della stessa giornata, un elemento ritenuto sintomatico di una maggiore gravità del fatto e di una spiccata capacità a delinquere.
La decisione della Corte e i principi sulle circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e generico, confermando la decisione impugnata. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire la loro consolidata giurisprudenza in materia. Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, considerando situazioni che incidono positivamente sull’entità del reato e sulla capacità a delinquere.
Il loro riconoscimento, tuttavia, non è un diritto ma richiede la dimostrazione di elementi positivi concreti. La valutazione circa la loro sussistenza è un tipico giudizio di fatto, demandato alla piena discrezionalità del giudice di merito. Questo giudizio è sottratto al controllo della Corte di Cassazione, a condizione che sia supportato da una motivazione congrua e non palesemente illogica.
Le motivazioni: il potere discrezionale del giudice
Il fulcro della decisione risiede nel potere discrezionale del giudice. La Corte ha specificato che, nell’esaminare gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole), il giudice può legittimamente limitarsi a considerare anche un solo elemento che ritenga prevalente e decisivo. Questo singolo elemento, sia esso relativo alla personalità del colpevole o alle modalità di esecuzione del reato, può essere sufficiente a giustificare sia la concessione che l’esclusione delle attenuanti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente identificato nella ‘reiterazione della condotta’ un fattore negativo preponderante, idoneo a escludere il beneficio. Il ricorso dell’imputato, non confrontandosi specificamente con questa logica e ben motivata argomentazione, è stato quindi ritenuto generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza conferma un principio cruciale: per ottenere le circostanze attenuanti generiche, non basta l’assenza di elementi negativi, ma è necessaria la presenza di elementi di segno positivo meritevoli di considerazione. La decisione del giudice di merito, seppur discrezionale, deve essere motivata, ma tale motivazione può fondarsi anche su un unico aspetto ritenuto decisivo. Per la difesa, ciò significa che un eventuale ricorso in Cassazione non può limitarsi a contestare il merito della valutazione, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione del provvedimento impugnato. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Quando il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche basando la sua decisione anche su un solo elemento negativo che ritiene prevalente, come la personalità del colpevole, la gravità del reato o le modalità di esecuzione, ad esempio la reiterazione della condotta illecita.
La decisione del giudice sulle attenuanti generiche è sempre insindacabile in Cassazione?
No, non è sempre insindacabile. La valutazione sul merito è riservata al giudice di primo e secondo grado. Tuttavia, può essere contestata in Cassazione se la motivazione fornita dal giudice è mancante, palesemente illogica o contraddittoria, ma non semplicemente perché non si condivide la valutazione fatta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1557 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 10/06/1997
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso di COGNOME che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 6 legge n. 401 del 1989, è manifestamente infondato ed anche generico non confrontandosi con la decisione impugnata che ha rilevato, contrariamente all’assunto difensivo, la reiterazione della condotta nella stessa giornata.
Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, presenza di congrua motivazione. Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quell che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n.. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
Il Consig GLYPH tensore
Il Presidente