Circostanze Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice Rende il Ricorso Inammissibile
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto. Tuttavia, cosa accade quando il giudice nega tale beneficio? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiarimento cruciale, stabilendo che una motivazione adeguata, seppur sintetica, è sufficiente a respingere le lamentele dell’imputato, rendendo il suo ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’articolo 496 del codice penale. A seguito della conferma della condanna da parte della Corte di Appello di Napoli, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un unico e specifico punto: la contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Unico Motivo di Ricorso: un Beneficio Negato
L’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscergli il beneficio delle attenuanti generiche, un elemento che avrebbe potuto portare a una riduzione della pena inflitta. Questo tipo di doglianza è frequente nei processi penali, poiché le attenuanti generiche permettono al giudice di valorizzare elementi positivi che non rientrano nelle specifiche attenuanti previste dalla legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, ritenendo il motivo proposto come ‘manifestamente infondato’. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza: per motivare adeguatamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una disamina analitica di tutti gli elementi a favore o contro l’imputato.
Secondo la Suprema Corte, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un ‘congruo riferimento’ agli elementi che ha ritenuto decisivi o rilevanti per la sua decisione. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano evidentemente fornito una motivazione che, sebbene forse sintetica, era stata considerata completa e logica, tale da giustificare la scelta di non concedere il beneficio. La Corte di Cassazione, agendo come giudice di legittimità, non può entrare nel merito di tale valutazione, ma solo verificare che esista una motivazione che rispetti i canoni di logicità e coerenza.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la chiusura definitiva del processo per l’imputato. Oltre a vedere il suo ricorso respinto, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito delle decisioni prese nei gradi precedenti, specialmente quando la motivazione del giudice appare logica e sufficiente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato.
È sufficiente una motivazione sintetica del giudice per negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16645 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024