Penale Ord. Sez. 7 Num. 16782 Anno 2022
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
La motivazione nel provvedimento impugNOME è logica, coerente e corretta in punto di diritto. Ed è pienamente esaustiva in relazione ad entrambi i motivi oggi riproposti.
2.1. Condivide la Corte territoriale la scelta di non concedere le circostanze attenuanti generiche motivata dal primo giudice con riferimento alla deteriore personalità dell'imputato ed alla scarsa collaborazione dallo stesso offerta e, conferentemente, richiama il principio secondo cui il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (così Sez. 2 n. 3609/2011).
Si evidenzia logicamente in sentenza che il COGNOME, in realtà, ha ammesso solo ciò che non poteva negare (tenuto conto della sorpresa nella flagrante detenzione di quanto sopra riportato), senza apportare alcun reale contributo all'accertamento dei fatti (con particolare riferimento ai canali di approvvigionamento) o comunque denotare effettiva resipiscenza. La sua "piena confessione", infatti, si compendia nella seguente, lapidaria espressione: "ammetto l'addebito. Ho consegNOME io stesso lo stupefacente ai carabinieri ".
A fronte di tali evidenze, dunque, per i giudici del gravame del merito non v'è alcun elemento suscettibile di favorevole valutazione secondo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., che giustifichi in concreto il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche, non legato ad alcun automatismo legale. Inoltre, l'opzione processuale esercitata dall'imputato gli è già valsa la riduzione per il rito prescelto sicché non può essere nuovamente presa in considerazione (anche) ai fini di un'ulteriore mitigazione del più che proporzioNOME trattamento sanzioNOMErio
che, se accordatagli, si risolverebbe in un'illegittima duplicazione del beneficio di carattere premiale in argomento t
Il provvedimento impugNOME appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.
2.2. Quanto alla dosimetria della pena, i giudici del gravame del merito, hanno reputato che la pena presa a base del computo dal giudice di primo grado (anni uno, mesi tre di reclusione e 2100 euro di multa per avere detenuto al fine di cessione a terzi 37,612 grammi di eroina) fosse congrua e nient'affatto eccessiva ed in linea con i parametri valutativi tutti di cui all'art. 133 cod. pen. e che il s lieve scostamento dal minimo edittale si giustificasse ampiamente alla luce del dato ponderale, del numero (al limite della possibilità di apprezzamento del fatto in termini di lieve entità) delle dosi ricavabili (ben novantadue) e del contestuale possesso di un bilancino di precisione; del tentativo di disfarsi della droga, lanciandola dalla finestra, nel mentre egli impediva ai carabinieri, cui aveva sbarrato la porta con mossa repentina, di accedere alla sua casa; dei plurimi, gravi ed anche specifici precedenti penali di cui l'imputato è portatore.
L'obbligo motivazionale è dunque ampiamente assolto se si tiene presente che questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del
5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, COGNOME e altro, 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrent pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am mende.
Così deciso in Roma il 6 aprile 2022
Serrao