Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12647 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12647 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a EBOLI il 23/06/1984 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/12/1973
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato quella del Tribunale salernitano che ha condannato NOME per il delitto di furto aggravato commesso il 23 luglio 2019 alla pena a quattro mesi di reclusione ad euro 120 di multa, nonchè NOME per due delitti di furto aggravati, commessi il 22 e il 23 luglio 2019, alla pena di mesi sette di reclusione e euro 180,00 di multa;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attribuzione della responsabilità ad NOME COGNOME – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del
17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); per altro, la Corte di appello ha esplicitato come non ricorra alcuna causa di inutilizzabilità della prova, essendo state rispettate le norme del codice di rito in materia, essendo stata edotta la dichiarante convivente di NOME della facoltà di non deporre, facoltà non esercitata, riferendo la stessa che la propri autovettura, immortalata dal sistema di videosorveglianza del supermercato, all’atto del secondo furto, era nella disponibilità di NOME (vedi pag. 5); per altro, il motivo è anche aspecific quanto non allega la prova che avvenne la contestazione immediata della violazione delle regole di escussione della teste, dovendosi rilevare come la deduzione di inutilizzabilità, in relazione alla previsione dell’art. 609 c.p.p., comma 2, non comporta il dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a fondamento delle medesime; sicché è onere della parte interessata offrirne una compiuta rappresentazione e dimostrazione nel ricorso, il che nel caso in esame non è avvenuto (cfr. Cass., Sez. 1, 9 giugno 2009, n. 26492, COGNOME, Rv 244039 e Sez. Un., 16 luglio 2009, n. 39061, COGNOME, Rv. 244328: “Non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedime che non appaiano manifeste, in quanto implichino ia ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente”);
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis a favore di entrambi i ricorrenti – è manifestamento infondato, in quanto i vizi dell motivazione dedotti non emergono dal provvedimento impugnato. La Corte di appello ha fatto applicazione della norma, rilevando l’ostativa abitualità per NOME nella commissione delle due condotte di furto, facendo riferimento per NOME ad una condotta di furto del 23 settembre 2022 e comunque all’applicazione dell’art. 131 bis per altro furto del 18 luglio 2018; per altro, oltre alla abitualità ostativa, e ben motivata, la norma non può essere applicata in quanto la pena minima è quella da tre a dieci anni di reclusione – essendovi la contestazione della doppia aggravante ex art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. che determina l’aumento ex art. 625, comma 2, cod. pen., non rilevando il bilanciamento, per quanto previsto dall’art. 131 bis, comma 5, cod. pen. – quindi superiore alla soglia del «non superiore nel minimo a due anni» fissata per la causa di non punibilità attualmente vigente (comma 1, così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), nonché superiore ad anni cinque di reclusione rispetto alla pena massima prevista dall’art. 131 bis nella formulazione antecedente, vale a dire «non superiore nel massimo a cinque anni»;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili , con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025
GLYPH
Il conigliere estensore
Il Presidente