Carenza di Interesse: Quando un Ricorso Perde di Efficacia
L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione affronta un principio fondamentale del diritto processuale: l’interesse ad agire. Il caso dimostra come un evento successivo alla presentazione di un ricorso, quale l’integrale esecuzione della pena, possa portare a una declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Revoca della Detenzione Domiciliare al Ricorso
La vicenda ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma di revocare la misura della detenzione domiciliare a un condannato. Secondo il Tribunale, il soggetto si era reso responsabile di evasione per non aver risposto a delle chiamate telefoniche di controllo.
Contro tale provvedimento, l’interessato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. A suo dire, la mancata risposta era dovuta a un guasto tecnico del campanello, circostanza che egli aveva già segnalato. Sosteneva, inoltre, che la revoca della misura, basata su tale presupposto, violasse i principi costituzionali di cui all’art. 27 della Costituzione.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Carenza di Interesse
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze del ricorrente. La sua attenzione si è concentrata su un fatto nuovo e decisivo, emerso nel corso del procedimento.
L’evento Decisivo: la Fine della Pena
Mentre il ricorso era pendente, il ricorrente aveva terminato di scontare la sua pena ed era stato scarcerato. Questo evento, avvenuto il 22 aprile 2024, ha cambiato radicalmente le carte in tavola. La scarcerazione per fine pena ha, di fatto, reso la questione oggetto del ricorso – la legittimità della revoca della detenzione domiciliare – priva di qualsiasi rilevanza pratica per il soggetto, ormai tornato in libertà.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che l’avvenuta scarcerazione determina la carenza di interesse del ricorrente a ottenere una decisione sulla questione. L’interesse ad agire, che è un presupposto processuale essenziale, deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma per tutta la durata del giudizio.
Nel momento in cui la pena è stata interamente eseguita, l’eventuale accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza di revoca non avrebbero potuto produrre alcun effetto concreto e favorevole per il ricorrente. Il suo status di persona libera non sarebbe cambiato. Pertanto, proseguire nel giudizio sarebbe stato un esercizio puramente accademico, privo di utilità pratica. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che, data la natura della causa di inammissibilità (un evento sopravvenuto e non imputabile al ricorrente), non vi fosse luogo a condanna al pagamento delle spese processuali.
Conclusioni: L’Importanza dell’Interesse ad Agire
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: un processo può essere celebrato solo se esiste un interesse concreto, attuale e personale della parte a ottenere una determinata pronuncia. Se tale interesse viene meno nel corso del giudizio, come nel caso di specie per l’avvenuta espiazione della pena, il ricorso perde la sua ragion d’essere e deve essere dichiarato inammissibile. La giustizia si occupa di risolvere controversie reali e attuali, non di dirimere questioni teoriche o passate che non hanno più alcuna incidenza sulla sfera giuridica delle parti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, nel frattempo, il ricorrente aveva scontato interamente la sua pena ed era stato scarcerato. Questo evento ha causato una ‘sopravvenuta carenza di interesse’, rendendo inutile una decisione nel merito.
Cosa significa ‘sopravvenuta carenza di interesse’ in questo caso?
Significa che un fatto nuovo, accaduto dopo la presentazione del ricorso (la fine della pena), ha fatto venir meno l’utilità pratica di una decisione. L’esito del ricorso non avrebbe potuto cambiare in alcun modo la condizione di libertà del ricorrente.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali?
No. La Corte ha stabilito che, proprio a causa della specifica ragione di inammissibilità (la carenza di interesse sopravvenuta), il ricorrente non dovesse essere condannato al pagamento delle spese e della somma in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa a COGNOME NOME;
Rilevato che con il ricorso, in due motivi, e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che la mancata risposta alle chiamate telefoniche era determinata dall’evasione senza considerate le diverse e possibili alternative, ciò considerato che il ricorrente aveva avvisato che il campanello non era funzionante, e, sotto altro profilo, che la revoca della misura, non adeguatamente motivata, violerebbe il principio costituzionale di cui all’art. 27 cost.;
Rilevato che dagli atti risulta che in data 22 aprile 2024 il ricorrente è stato scarcerato in quanto la pena è stata interamente eseguita;
Rilevato che l’avvenuta scarcerazione determina la carenza di interesse in ordine alla decisione della questione posta nell’attuale ricorso e che ciò impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza che il ricorrente sia condanNOME al pagamento delle spese e della somma in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 20/6/2024