Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34223 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/07/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile fr
il ricorso udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame,proposta nell’interesse di COGNOME NOME, avverso l’ordinanza, emessa i107/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro (ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen.), con la quale è stata applicata nei confronti del predetta misura cautelare della custodia in carcere, perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1), nonché di una serie di reati fine commessi nell’interesse proprio e del sodalizio di appartenenza (capi 2, 5, 6 e 9).
1.3. All’udienza camerale, il difensore non aveva mosso alcuna doglianza in relazione alla gravità indiziaria, essendosi limitato a chiedere la sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari, in ragione del fatto che il prevenuto – arrestato in flagranza per il capo 11) della contestazione cautelare (reato per il quale si era proceduto separatamente) -dopo un primo periodo trascorso in carcere, veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in costanza della quale veniva altresì autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa: sosteneva, pertanto, adeguata la misura degli arresti domiciliari corredata da presidio elettronico (art. 275-bis cod. proc. pen.).
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro ricorre il difensore dell’indagato che solleva un unico motivo con cui deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275, comma 3-bi4 j e 275-bis cod.proc.pen., con riferimento a tutti i capi di incolpazione al prevenuto ascritti. In considerazione del ruolo di mero trasportatore della sostanza stupefacente su disposizione del Tamarisco, il quale si accordava con i fornitori e con gli acquirenti, con cui il prevenuto non aveva alcun rapporto – il Tribunale avrebbe dovuto motivare sulla inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a tutelare le esigenze cautelari.L’ordinanza sarebbe affetta da manifesta illogicità laddove, pur riconoscendoli rispetto delle prescrizioni, da parte del prevenuto, durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, sostiene che non vi siano elementi concreti sulla scorta dei quali formulare una prognosi di autocontrollo. In sostanza, il diniego della misura degli arresti domiciliari ai sensi del 275-bis cod. proc.pen. non è stata giustificata da alcun elemento ulteriore o specifico.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente rammentato che l’ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).
Giova altresì precisare che la previsione di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l’adozione del cosiddetto “braccialetto elettronico”, non ha introdotto una nuova misura coercitiva ma solo una mera modalità di esecuzione della misura cautelare
personale e non attiene all’adeguatezza della stessa, cioè al divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma al giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta della misura, sulla capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà personale(Sez. 6, n. 555 del 21/10/2015 , dep. 2016,Bregu, Rv. 265760.In motivazione, la Corte ha altresì chiarito che l’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. contiene non un vincolo al prudente apprezzamento del giudice, ma soltanto un richiamo affinché questi verifichi in concreto l’impraticabilità della misura di cui agli artt. 284 e 275-bis cod. proc. pen., sulla scorta delle esigenze cautelari effettivamente esistenti nella specie, desumibili dalle connotazioni oggettive del fatto e della personalità dell’indagato).
difesa nel ricorso in esame – a concludere per l’adeguatezza del solo presidio cautelare in carcere, pur a fronte del precedente periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari. Rispetto a tale ultima circostanza il Tribunale motiva congruamente laddove osserva che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari appariva, all’epoca dei fatti, giustificata «stante la proporzionalità della stessa correlata all’unico fatto per cui si era proceduto separatamente, non ancora disvelatesi le ulteriori ipotesi di reato, e la compagine associativa in cui la condotta del predetto risulta essere inserit0) », derivandone che l’assenza di violazioni nel breve arco temporale di sottoposizione alla misura meno afflittiva «non è di per sé idonea a comprovare l’allontanamento dello stesso d’al contesto delinquenziale, non potendosi ritenere allo stato sussistente una affievolimento delle predette esigenze, anche in considerazione delle modalità di esecuzione dei delitti in contestazione, del quantitativo considerevole trasportato nonché della professionalità e pervicacia mostrata».
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre dente