Bilanciamento delle Circostanze: Quando la Decisione del Giudice è Intoccabile
Il bilanciamento delle circostanze è uno degli strumenti più delicati e potenti nelle mani di un giudice penale. Attraverso questo processo, il magistrato soppesa gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per determinare una pena giusta ed equa. Ma fino a che punto questa valutazione può essere contestata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiarimento fondamentale sui limiti del sindacato di legittimità in questa materia, confermando l’ampia discrezionalità del giudice di merito.
Il Caso in Esame: Reati Fallimentari e Attenuanti Generiche
Il caso trae origine da una condanna per reati fallimentari, confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: la richiesta di far prevalere le circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata. In pratica, l’imputato sosteneva che gli elementi a suo favore dovessero avere un peso maggiore rispetto a quelli a suo sfavore, portando a una riduzione della pena.
La Corte d’Appello, invece, aveva optato per un giudizio di equivalenza, ritenendo che le circostanze attenuanti e quelle aggravanti si bilanciassero a vicenda, lasciando di fatto invariato il quadro sanzionatorio base. Contro questa decisione, la difesa ha tentato la via del ricorso per cassazione.
Il Principio del Bilanciamento delle Circostanze secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento giuridico: la valutazione relativa al bilanciamento delle circostanze (ex art. 69 c.p.) è un’attività tipica del giudizio di merito e, come tale, è ampiamente discrezionale.
Questo significa che spetta al giudice che analizza i fatti (Tribunale e Corte d’Appello) decidere se le circostanze attenuanti debbano prevalere, essere equivalenti o soccombere rispetto a quelle aggravanti. Questa scelta non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione, a meno che non si dimostri che sia stata frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha evidenziato come la decisione della Corte d’Appello di ritenere equivalenti le circostanze opposte fosse stata adeguatamente motivata. I giudici di merito avevano ritenuto che la soluzione dell’equivalenza fosse la più idonea a garantire l'”adeguatezza della pena irrogata in concreto”.
Secondo la Cassazione, una motivazione di questo tipo è sufficiente a sostenere la scelta discrezionale del giudice. Non è necessario un’analisi analitica di ogni singolo elemento, ma basta che la decisione appaia come il risultato di un ragionamento logico e non arbitrario, finalizzato a commisurare la pena alla reale gravità del fatto e alla personalità del reo. La Corte richiama a sostegno un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 10713 del 2010), che ha consolidato questo orientamento.
Le Conclusioni: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto cruciale per chiunque operi nel diritto penale. Non si può ricorrere in Cassazione semplicemente perché non si è d’accordo con la valutazione del giudice di merito sul peso da attribuire alle circostanze. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni fattuali.
L’esito del caso è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o motivazioni manifestamente illogiche, non su una diversa interpretazione del materiale probatorio o valutativo, come appunto il bilanciamento delle circostanze.
Può la Corte di Cassazione modificare la decisione del giudice sul bilanciamento delle circostanze?
No, la Corte di Cassazione non può modificare la decisione se questa è sorretta da una motivazione sufficiente e non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. La valutazione è un’attività discrezionale del giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava una valutazione discrezionale del giudice di merito (il bilanciamento delle circostanze) che era stata adeguatamente motivata, e tale contestazione non rientra tra i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47598 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47598 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a EBOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216 in relazione all’art. 223 e 219, comma 2, n. 1 I. fall.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante – è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimit qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/10/2023