Bilanciamento Circostanze: La Cassazione Conferma i Limiti del Ricorso
L’applicazione della pena in un processo penale è un’attività complessa, che spesso richiede al giudice di soppesare elementi a favore e contro l’imputato. Il cosiddetto bilanciamento circostanze tra attenuanti e aggravanti rappresenta uno dei momenti più delicati di questa valutazione. Con l’ordinanza n. 44431 del 2023, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio consolidato: la scelta del giudice di merito su questo punto è ampiamente discrezionale e può essere contestata in sede di legittimità solo in casi eccezionali. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso di un giovane, condannato dalla Corte d’appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava la gestione delle circostanze del reato. In particolare, il ricorrente lamentava che i giudici di merito, pur avendogli concesso le circostanze attenuanti generiche, non le avessero fatte prevalere sulle aggravanti contestate, optando invece per un giudizio di equivalenza. A suo dire, questa scelta non era stata adeguatamente motivata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo gli Ermellini, le lamentele del ricorrente non costituivano un valido motivo di ricorso, ma si traducevano in “mere doglianze in punto di fatto”, ossia in un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, cosa che è preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice di Merito nel Bilanciamento Circostanze
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un principio cardine del nostro sistema processuale. Il bilanciamento circostanze è un’attività che rientra pienamente nella valutazione discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’appello). Questo significa che è il giudice che ha esaminato le prove e conosciuto direttamente il caso a possedere gli strumenti migliori per decidere se le attenuanti debbano prevalere, soccombere o equivalere alle aggravanti.
La Corte di Cassazione può intervenire su questa scelta solo in due ipotesi:
1. Mero arbitrio: quando la decisione è palesemente irragionevole e priva di qualsiasi logica.
2. Ragionamento illogico: quando la motivazione a supporto della decisione è contraddittoria o manifestamente errata.
Al di fuori di questi confini, il sindacato di legittimità si arresta. La Corte ha inoltre richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 10713 del 2010), la quale ha chiarito che, per ritenere adeguata una motivazione, è sufficiente anche che il giudice si limiti a giustificare la scelta dell’equivalenza come la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena concreta inflitta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma quanto sia difficile contestare con successo il giudizio di bilanciamento circostanze davanti alla Corte di Cassazione. Per avere una possibilità, non basta sostenere che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere; è necessario dimostrare un vizio logico grave e manifesto nella motivazione del giudice di merito. In assenza di una tale prova, il ricorso verrà quasi certamente dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando è possibile contestare in Cassazione il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti?
È possibile contestare tale valutazione solo quando la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, e non semplicemente perché non si condivide la scelta operata.
Cosa significa che la valutazione del bilanciamento è ‘discrezionale’?
Significa che la legge affida al giudice di merito (Tribunale o Corte d’Appello) un potere di scelta basato sulla sua prudente valutazione del caso concreto, senza predeterminare in modo rigido il risultato del bilanciamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44431 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44431 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Giugliano in Campania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate aggravanti, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, è manifestamente infondato poiché il giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, in proposito, la pag. 3 della sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.