Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38132 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38132 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 13 febbraio 2025, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 26 giugno 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
rilevato che l’unico motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sull’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, cod. pen., non è consentito: le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931 – 01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 43385 del 13/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 43684 del 01/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 41101 del 13/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01);
considerato che la Corte territoriale ha motivato il proprio giudizio attribuendo rilevanza alle modalità di consumazione del furto, e quindi all’aggravante contestata, a fronte di attenuanti generiche fondate su di un imprecisato comportamento processuale (di cui ha quindi non illogicamente escluso ogni possibile prevalenza);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025