Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41101 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato nonché di «disporre il risarcimento di tutti i danni derivati dai fatti per cui è processo, che saranno liquidati in separata sede, oltre spese come da nota separata» e di «oncedere in ogni caso una provvisionale congrua»;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente alla disposta confisca e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la quale ha depositato conclusioni scritte, cui si è riportata, e nota spese, di cui ha chiesto la liquidazione;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/12/2023, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 16/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, emessa in esito a giudizio abbreviato: a) riduceva a otto anni di reclusione ed C 15.600,00 di multa la pena irrogata ad NOME COGNOME per i reati a lui ascritti (avendo, in particolare, ridotto gli aumenti di pena per alcuni dei reati in continuazione); b) confermava la condanna dello stesso COGNOME per tali reati, costituiti da truffe, appropriazioni indebite, falsi in atti e autoriciclaggi; c) confermava la confisca dell società RAGIONE_SOCIALE, del denaro in deposito giudiziale, dei beni oggetto d sequestro il 04/02/2022, dei beni oggetto di sequestro il 16/02/2022, delle carte di debito o di credito e degli assegni oggetto di sequestro il 04/11/2021, il 09/11/2021, il 04/02/2022 e il 16/02/2022.
Avverso l’indicata sentenza del 12/12/2023 della Corte d’appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento agli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen., con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulle attribuite circostanze aggravanti.
Lo NOME premette che, nel proprio atto di appello, aveva argomentato come l’invocata prevalenza avrebbe trovato giustificazione in relazione «all’apprezzabile contributo offerto dal ricorrente alle indagini ed all’ampia collaborazione dello stesso con gli inquirenti, con precipuo riferimento alla confessione resa in relazione a taluni fatti dei quali il predetto non era, all’epoca neppure indagato» (così il ricorso). Il ricorrente sostiene che l’evidenziata collaborazione con gli inquirenti sarebbe emersa anche dal provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo, a seguito delle dichiarazioni da lui rese, aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il contenuto di tale provvedimento giudiziale deporrebbe in senso opposto rispetto all’affermazione della Corte d’appello di Palermo secondo cui lo NOME avrebbe «reso talune ammissioni in modo progressivo e perfino calibrato, cioè adeguandosi al percorso di emersione dei dati nell’evoluzione delle indagini» (pag. 5 della sentenza impugnata).
Il ricorrente deduce quindi che la motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe meramente apparente e generica e, perciò, mancante.
Ciò anche in quanto la Corte d’appello di Palermo non avrebbe tenuto conto degli elementi di segno positivo, che avrebbero giustificato l’invocata prevalenza, costituiti: a) «dall’«assenza di condotte violente e spregiudicate in alcun modo offensive della incolumità altrui, indicative di un particolare disvalore sociale»; b dall’«apertura collaborativa con gli inquirenti fin dal suo primo interrogator dinanzi al AVV_NOTAIO e poi in seguito dinanzi al AVV_NOTAIO»; c) dall’«assenza di qualsivoglia legame con contesti di criminalità organizzata».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento agli artt. 132, 133 e 648-ter.1, primo e quinto comma, cod. pen. (quinto comma che è poi divenuto l’attuale sesto comma dell’art. 648-ter.1 cod. pen.), con riguardo alla determinazione della misura della pena base.
Dopo avere rappresentato che la pena base per il più grave delitto di autoriciclaggio di cui al capo 169 dell’imputazione – applicata senza tenere conto della circostanza aggravante, essendo la stessa stata elisa dalla sua ritenuta equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche – è stata determinata in tre anni e sei mesi di reclusione, oltre alla multa, «e dunque in misura superiore all’ipotetico quantum di pena che si sarebbe ottenuto nel caso di operatività dell’aggravante di cui al comma 5 dell’art. 648 ter 1 cod. pen.», lo NOME lamenta che, «così facendo, di patto si perviene ad una situazione che ha, per certi aspetti, dell’assurdo, oltre che palesemente viziata da violazione di legge e da illogicità, infatti la pena base “senza aggravante” risulterebbe di entità superiore a quella che si otterrebbe “con l’aggravante” ex comma 5 dell’articolo citato».
Da ciò discenderebbero la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, nonché la violazione di legge.
Nel precisare di essere consapevole che il giudice può determinare la pena base anche discostandosi dal minimo edittale, il ricorrente rappresenta come sia «pacifico che tale facoltà richieda, laddove esercitata, uno specifico onere motivazionale che, nel caso che ci riguarda, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, non risulta essere stato rispettato».
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. prcc pen., violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento all’art. 27 Cost. e agli artt. 132, 133 e 648-ter.1, sesto comma, cod. pen. (sesto comma che è poi divenuto l’attuale settimo comma dell’art. 648-ter.1 cod. pen.), con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al suddetto sesto (ora settimo) comma dell’art. 648-ter.1 cod. pen.
Lo COGNOME lamenta la carenza – atteso anche il suo carattere meramente assertivo – e l’illogicità della motivazione sul punto, oltre che la violazione di legg in quanto la Corte d’appello di Palermo, nel negare il riconoscimento dell’indicata circostanza attenuante, non avrebbe tenuto conto del fatto che, «anche a voler ritenere che l’iniziale approccio del ricorrente con gli investigatori possa aver risentito di qualche battuta di incertezza (ma sappiamo che così non è, visto il contenuto dell’ordinanza del GIP allegata), è certo che dalle successive propalazioni rese dallo NOME, vertenti anche su fatti dei quali egli non era neppure sottoposto ad indagini, ha avuto luogo l’avvio di altri filoni di indagine in relazione ai quali, per ovvie ragioni di segretezza, allo stato non possiamo fornirne gli esiti».
Lo NOME asserisce che, nella prospettiva indicata, sarebbe bastato che, come era stato richiesto nel proprio atto di appello, la Corte d’appello di Palermo prendesse in esame il contenuto dell’acquisito interrogatorio che egli aveva reso al pubblico ministero il 22/09/2022 «per rilevare oggettivamente come il ricorrente, in quella sede, aveva indicato, anche con migliore precisione rispetto ai precedenti interrogatori, alcuni beni e valori a lui riconducibili, imprimendo così maggiore solidità al già avviato percorso di collaborazione con gli inquirenti».
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento all’art. 111 Cost., all’art. 240 cod. pen. e all’art. 54 cod. proc. pen., con riguardo alla questione relativa alla disposta confisca dei beni indicati nei verbali di sequestro del 04/11/2021 ore 15:00, del 04/02/2022 ore 21:05 e del 04/02/2022 ore 22:00.
Lo NOME confuta anzitutto l’affermazione della Corte d’appello di Palermo secondo cui la sentenza di primo grado avrebbe «indica le ragioni poste a base di dette confische». asserendo che, viceversa, il G.i.p. del Tribunale di Palermo «ha liquidato la questione statuendo, senza spiegarne le ragioni e con l’utilizzo di espressioni generiche, la confisca dei beni elencati nei verbali di sequestro citati».
Ciò detto, il ricorrente contesta la ritenuta inammissibilità del proprio motivo di appello al riguardo, «posto Cle il GUP, non avendo fornito alcuna risposta sul punto, ha inibito, di fatto, alla difesa qualunque possibilità di verificare ragionamento eventualmente seguito e, conseguentemente, ha precluso ogni forma di contraddittorio sia in quella sede che nelle successive di eventuali altri gradi di giudizio».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01).
Si deve altresì ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati com assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415-01; in senso analogo, Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279.181-02, relativa a un’ipotesi in cui il giudice di appell aveva confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Palermo ha giustificato la propria scelta nel senso dell’equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle ritenute aggravanti rnotivardola con la considerazione che lo NOME aveva fatto delle truffe, dei falsi in atti e degli autoriciclaggi dei veri e propri «strum di lavoro», dei quali l’imputato «si serviva in modo seriale e sistematico», anche «dimostrando spregiudicatezza manipolatwia», con la conseguente congruità del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, tenuto anche conto che i menzionati fatti delittuosi, per la loro «estensione e sistematicità», disvelavano anche un elevato profilo delittuoso (pag. 3 della sentenza impugnata).
La Corte d’appello d Palermo ha altresì richiamato le considerazioni del G.i.p. del Tribunale di Palermo che l’imputato aveva commesso condotte illecite anche dopo che gli era stata applicata la misura cautelare e non aveva fornito alcuna indicazione sulla destinazione del denaro provento dei commessi reati (pagg. 2-3 della sentenza impugnata).
In tale modo, la Corte d’appello di Palermo mostra di avere considerato ed esaminato gli elementi indicati nell’art. 133 cod, pen., in particolare, sia quello della gravità dei reati sia quello della capacità a delinquere, pervenendo alla conclusione, senz’altro motivata e argomentata in modo del tutto privo di incoerenze e di illogicità, tanto meno mani”este, che la soluzione dell’equivalenza
era la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena da irrogare nel caso concreto.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell’affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simi nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante, S 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283-01).
Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obblig di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 13 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure eon il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo ; invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).
Con la precisazione che ia media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. COGNOME, Rv. 276288-01).
Nel caso di specie, ia pena di tre anni e sei mesi di reclusione (oltre alla multa) che è stata irrogata oer il più grave reato di autoriciclaggio di cui al capo 169 dell’imputazione è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di al; all’art. 648-ter.1 cod. pen. (che è pari a cinque anni di reclusione).
Ne consegue che, cerne è stato correttamente reputato dalla Corte d’appello di Palermo, l’obbligo di motivazione ben poteva ritenersi essere stato adeguatamente assolto da; G.i.p. del Tribunale di Palermo mediante il riferimento all’equità («stimasi equo») deila suddetta pena, «vuto riguardo ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. ed in particolare alle modalità della condot all’intensità del dolo ed ala gravità dei fatti commessi, fonte di danni economici per un elevato numero di persone offese», nonche, con più specifico riguardo al reato di cui al capo 169 dell’imputazione, mediante il riferimento alla sua gravità («più grave») in guanto ,<espressione del massimo grado di perfezionamento delle condotte illecite realizzate in mareera seriale e sistematica» (pag. 127 della sentenza di primo grado).
Nel ritenere, del tutto correttamente, l'adeguatezza della motivazione della sentenza di primo grado sul punto, la Corte d'appello di Palermo ha anche confermato essa stessa l'appropriatezza dell'indicata pena base («del tutto appropriata»), sulla considerazione della gravità delle condotte illecite, in quanto realizzate in modo seriale e con notevole profitto illecito da parte dell'imputato (pag. 4 della sentenza impugnata).
Da ciò la manifesta infondatezza della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio per il più grave reato di cui al capo 169 dell'imputazione.
Il terzo motivo non è consentito perché è affetto dal medesimo vizio di genericità che ha indotto la Corte d'appello di Palermo a ritenere inammissibile il corrispondente motivo di appello dello NOME.
Al riguardo, si deve anzitutto osservare che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d'appello di Palermo ha in realtà esaminato i contenuto dell'interrogatorio che l'imputato aveva reso al pubblico ministero il 22/09/2022, giungendo tuttavia alla conclusione che lo stesso interrogatorio si inseriva in un percorso in cui lo NOME aveva reso le proprie ammissioni «in modo progressivo e perfino calibrato, cioè adeguandosi al percorso di emersione dei dati nell'evoluzione delle indagini» (primo paragrafo della pag. 5).
A fronte di ciò, e della conseguente conclusione della Corte d'appello di Palermo che lo NOME si era in effetti «limita a circoscritte e calibrat ammissioni», si deve rilevare che, come già nel corrispondente motivo di appello, anche nel presente motivo di ricorso il ricorrente non ha indicato alcuna specifica condotta, tra quelle che sono indicate nel sesto (ora settimo) comma dell'art. 648ter.1 cod. pen., che egli avrebbe attuato, avendo in particolare omesso di specificare quali sarebbero state le sue asserite dichiarazioni dalle quali avrebbe «avuto luogo l'avvio di altri filoni di indagine» e nelle quali egli avrebbe indicat «alcuni beni e valori a lui riconducibili», con la conseguenza che il motivo si deve ritenere aspecifico e, perciò, non consentito.
Il quarto motivo non è consentito perché è, come il precedente, generico.
Nel denunciare la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla disposta confisca dei beni indicati nei verbali di sequestro del 04/11/2021 ore 15:00, del 04/02/2022 ore 21:05 e del 04/02/2022 ore 22:00, il ricorrente ha infatti del tutto omesso di indicare quali fossero i suddetti beni e per quali ragion si dovrebbe reputare che i medesimi non si dovessero ritenere suscettibili di confisca, con la conseguenza che il motivo risulta, come si è anticipato, aspecifico e, perciò, non consentito.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Non si reputa di disporre la liquidazione delle spese processuali delle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, atteso che le stesse parti civili non si possono ritenere legittimate a interloquire in ordine a motivi che, quali quelli che sono stati proposti dal ricorrente, attengono al trattamento sanzionatorio (i primi tre) e alla misura di sicurezza della confisca (il quarto).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese delle parti civili.
Così deciso il 13/09/2024.