Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2944 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2944 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ferrara DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/5/2025 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/5/2025, la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi in sede di rinvio, riconosceva a NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull’aggravante contestata, così riducendo ad 8 mesi di reclusione la pena inflitta – con giudizio abbreviato – con riguardo al reato di omicidio colposo aggravato.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
motivazione assente, erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. La Corte di appello, pur riconoscendo la richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti
generiche, non avrebbe motivato quanto all’intero trattamento sanzionatorio (come la determinazione della pena base ed i relativi criteri, oltre alla riduzione per il rito), così omettendo ogni risposta sulle doglianze difensive contenute nel gravame quanto alla gradazione della pena;
inosservanza dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Dalla lettura della motivazione emergerebbe che l’unica riduzione di pena operata sarebbe quella conseguente al bilanciamento delle circostanze, mentre non risulterebbe la doverosa decurtazione per il giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
Con riguardo al primo motivo, si premette che la Quarta sezione di questa Corte, con la sentenza n. 40697 del 17/10/2024, ha annullato con rinvio la pronuncia della Corte di appello di Bologna del 13/10/2023, nei confronti del ricorrente, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
4.1. Ebbene, dalla sintesi della censura relativa allo stesso punto, contenuta alla pagina 5 della sentenza di legittimità, emerge chiaramente che la doglianza aveva ad oggetto non l’individuazione della pena base, ma soltanto la violazione dell’art. 69 cod. pen., nell’ottica dell’invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sul presupposto che la sentenza di appello aveva erroneamente negato che il ricorrente avesse indicato elementi a sostegno della domanda. Giudicato fondato il motivo di ricorso, così precisamente specificato, la Quarta sezione ha, dunque, annullato la sentenza di merito “limitatamente al trattamento sanzionatorio”, con evidente delimitazione del giudizio di rinvio al solo tema del bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., quale esclusivo contenuto del secondo motivo di ricorso.
4.2. La motivazione della Corte di appello, pertanto, non può essere censurata, poiché – pronunciandosi proprio sul rapporto tra le circostanze medesime – ha limitato il proprio giudizio all’ambito precisato nella sentenza rescindente.
Anche il secondo motivo di ricorso risulta del tutto infondato.
5.1. Come si legge nella sentenza del Tribunale di Ferrara del 14/10/2011, poi confermata dalla prima pronuncia di appello, la pena base è stata individuata in 1 anno e 6 mesi di reclusione, previo giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante di cui all’art. 589, comnna 2, cod. pen.; su questa pena, è stata poi applicata la riduzione di 1/3 per il giudizio abbreviato, così da pervenire ad 1 anno di reclusione.
5.2. La Corte di appello, in sede di rinvio, si è limitata a ridurre ulteriorment la pena, ancora nella misura di 1/3, per il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Questo calcolo risulta esente da vizi. Muovendo evidentemente dalla medesima pena base fissata dal Tribunale, è stata applicata una prima riduzione di 1/3 per le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (dunque, nella misura massima consentita, così giungendo alla pena di un anno di reclusione), quindi una seconda riduzione nella stessa misura, per il giudizio abbreviato, così da pervenire alla pena di otto mesi di reclusione.
5.3. Nessuna violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., dunque, può essere riscontrata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2026
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente