L’applicazione della pena nel diritto penale è un processo complesso, governato da regole precise ma anche da una significativa discrezionalità del giudice. Un aspetto cruciale è il bilanciamento attenuanti e aggravanti, disciplinato dall’art. 69 del codice penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 17594/2024, offre un’importante lezione su come questo giudizio viene condotto, specialmente in presenza di recidiva e precedenti penali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto pluriaggravato, commesso in concorso con un’altra persona. L’imputato, nel dicembre 2018, aveva tentato di sottrarre merce da un esercizio commerciale avvalendosi della complicità di una cassiera e utilizzando un mezzo fraudolento.
Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello avevano riconosciuto la sua colpevolezza, condannandolo a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa. Nella determinazione della pena, i giudici avevano concesso le attenuanti generiche, ritenendole però solo equivalenti all’aggravante specifica e alla recidiva contestata, senza quindi operare una diminuzione della pena.
Il Ricorso in Cassazione: Il Punto sul Bilanciamento Attenuanti
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: un’errata applicazione della legge penale in relazione alla recidiva e, di conseguenza, al bilanciamento attenuanti.
Il ricorrente sosteneva che una sua precedente condanna, risalente al 2012, non avrebbe dovuto essere considerata ai fini della recidiva reiterata e infraquinquennale (ex art. 99, comma 4, c.p.), in quanto la relativa pena era stata dichiarata estinta a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. Secondo la difesa, la recidiva avrebbe dovuto essere riqualificata come semplice e specifica (ex art. 99, comma 2, c.p.). Questa diversa qualificazione, a suo avviso, avrebbe dovuto condurre a un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, con una conseguente e significativa riduzione della sanzione finale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si fonda su un’analisi attenta della discrezionalità del giudice di merito nel giudizio di bilanciamento delle circostanze.
I giudici hanno chiarito che, sebbene la Corte d’Appello avesse correttamente escluso la recidiva reiterata, il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti era comunque pienamente legittimo. La Suprema Corte ha sottolineato che il bilanciamento attenuanti non è un’operazione matematica, ma un giudizio complessivo che il giudice compie sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione.
Nel caso specifico, la decisione di non far prevalere le attenuanti generiche era stata motivata in modo logico e coerente, valorizzando due elementi negativi di particolare rilievo:
- Le modalità del fatto: Il reato era stato commesso con astuzia, sfruttando la complicità di una dipendente del negozio e utilizzando un mezzo fraudolento, elementi che denotano una maggiore capacità a delinquere.
- I precedenti penali: Anche escludendo la condanna del 2012, il certificato penale dell’imputato riportava altre due condanne successive ai fatti per cui si procedeva, entrambe per reati contro il patrimonio. Questo dato è stato ritenuto sintomatico di una persistente inclinazione a commettere reati.
La Corte ha inoltre precisato che il reato era procedibile, in quanto la querela presentata nei confronti della complice si estendeva di diritto a tutti i concorrenti, come previsto dall’art. 123 del codice penale.
Le Conclusioni: Discrezionalità del Giudice e Inammissibilità
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di bilanciamento attenuanti è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio può essere sindacato in sede di legittimità solo se viziato da manifesta illogicità o violazione di legge. In assenza di tali vizi, la valutazione operata nei gradi precedenti è insindacabile.
La decisione della Corte d’Appello di ritenere le attenuanti equivalenti, e non prevalenti, era stata ampiamente e logicamente motivata, tenendo conto della gravità intrinseca della condotta e della personalità dell’imputato come desumibile dai suoi precedenti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L’estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova elimina la condanna ai fini della valutazione della personalità del reo?
No. Sebbene l’esito positivo dell’affidamento estingua la pena e altri effetti penali, la condanna rimane iscritta nel casellario giudiziale e il giudice può legittimamente tenerne conto per valutare la personalità dell’imputato e la sua capacità a delinquere nel compiere il giudizio di bilanciamento delle circostanze.
Perché le attenuanti generiche non sono state considerate prevalenti sull’aggravante?
La Corte ha ritenuto che la valutazione di equivalenza fosse corretta a causa della gravità delle modalità del fatto (commesso con complicità di una cassiera e con un mezzo fraudolento) e della presenza di altre due condanne successive per reati contro il patrimonio, elementi ritenuti più significativi rispetto alle circostanze a favore dell’imputato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.