Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24346 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24346 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 13-04-2023 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 novembre 2020, il Tribunale di Reggio Calabria condannava NOME COGNOME alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 3 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all’art. 483 cod. pen., reato a lui contestato perché, nelle domande di aggiornamento presentate all’Ufficio Scolastico Regionale per l’inserimento nelle graduatorie permanenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per gli anni scolastici dal 2007 al 2017, nonché nei contratti di supplenza sottoscritti con i dirigenti dei vari istituti scolastici per gli anni d 2011 al 2017, rilasciava dichiarazioni mendaci attestando, contrariamente al vero, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; fatto commesso in Reggio Calabria dal 4 aprile 2008 al 22 novembre 2016.
Con sentenza del 13 aprile 2023, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME in ordine alle contestazioni relative agli anni dal 2008 al 2014, perchè estinte per prescrizione e, per l’effetto, in ordine ai residui fatti di cui agli anni 2015-2016, rideterminava la pena a suo carico in mesi 1 di reclusione, confermando nel resto la decisione del Tribunale.
Avverso la sentenza della Corte di appello reggina, COGNOME, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa deduce l’inosservanza dell’art. 28, comma 8, del d.P.R. n. 313 del 2002, come modificato dal d. Igs. n. 122 del 2 ottobre 2018, evidenziando che, a seguito della predetta modifica, colui che rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’art. 24, comma 1, ossia le condanne per cui vi sia stata la concessione del beneficio della non menzione, come è avvenuto in relazione alla condanna riportata da COGNOME con sentenza del Tribunale militare di La Spezia del 10 dicembre 1981, relativa alla violazione delle norme sull’obiezione di coscienza.
In definitiva, come era stato dedotto in sede di conclusioni, ciò che non risulta dal casellario giudiziale non va dichiarato dal privato in un’autocertificazione a sua firma, per cui, in applicazione del principio ex art. 2, comma 2, cod. pen.,
NOME doveva essere assolto, stante l’intervenuta abolitio criminis.
Con il secondo motivo, è stata eccepita di nuovo l’inosservanza dell’art. 28 del d.P.R. n. 313 del 2002, rimarcando l’insussistenza dell’elemento soggettivo, avendo l’imputato agito in perfetta buona fede, non ritenendo obbligatorio indicare una condanna di 36 anni prima, oggetto di indulto e non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, al fine di circoscrivere l’ambito valutativo del presente giudizio, appare utile una sintetica ricostruzione dell’odierna vicenda fattuale che, nei suoi passaggi essenziali, non risulta invero contestata, essendo invece controversa la sola qualificazione giuridica della condotta dell’imputato.
Orbene, tanto premesso, deve escludersi, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di merito, che il comportamento del ricorrente sia suscettibile di essere inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. In proposito, il Collegio ritiene infatti di dover dare continuità alla condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 5, n. 305 del 20/09/2021, dep. 2022, Rv. 282641), secondo cui non integra il delitto di falsità ideologica commesso da privato in atto pubblico la condotta di colui che, nel sottoscrivere una dichiarazione di atto notorio, ometta di indicare le iscrizioni relative a condanne definitive, delle quali sia stata ordinata la non menzione nel certificato penale, valendo ciò sia per la domanda di iscrizione nell’albo professionale, caso cui si riferisce la massima riportata, sia per la vicenda per cui si procede, relativa come detto alle domande finalizzate all’inserimento delle graduatorie scolastiche e alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio riferite ai contratti di supplenza.
Deve infatti rilevarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 175 cod. pen., “se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale”.
Tale disposizione, a contrario, fa ritenere che la non menzione non riguardi i certificati chiesti dalla pubblica amministrazione: questa esegesi è rafforzata dal coordinamento con il testo del previgente (fino a marzo 2003) dell’art. 688 comma 1 cod. proc. pen., per cui “ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizi esistenti al nome di una determinata persona. Uguale diritto appartiene a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti incaricati di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per provvedere a un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona cui il certificato stesso si riferisce”. L’insieme delle due norme fa concludere che, allorché le pubbliche amministrazioni avevano necessità di un certificato quali quello in discussione, per provvedere a un atto delle loro funzioni, avevano il diritto di conoscere se la persona interessata avesse o meno riportato una condanna definitiva; dunque, la non menzione riguardava solo i certificati chiesti dai privati. Tale normativa è, però, notevolmente mutata con l’introduzione del d.P.R. n. 313 del 2002, che, con l’art. 52, ha abrogato, fra gli altri, l’art. 688 cod. proc. pen. La norma di riferimento è quindi quella di cui all’art. 28 del citato d.P.R., la quale stabilisce che “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno il diritto di ottenere i certificati di cui all’arti 23 e all’articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l’esercizio delle loro funzioni”. Rispetto a quanto previsto dall’abrogato art. 688 cod. proc. pen., è venuta dunque meno l’equiparazione tra la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, da un lato, e “ogni organo avente giurisdizione penale”, che “ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di un determinata persona”. L’attuale normativa mantiene, dunque, solo in capo all’Autorità giudiziaria il potere, per ragioni di giustizia, di acquisire dal sistema i certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite a un determinato soggetto, senza i limiti della non menzione di cui all’art. 175 cod. pen., mentre riconosce alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi il potere di ottenere soltanto “i certificati di cui all’articolo 23 e all’articolo 27”, cioè il certif AVV_NOTAIO di cui all’art. 24, quello penale di cui all’art. 25, il certificato civile di all’art. 26 e quello dei carichi pendenti di cui all’art. 27: sia l’art. 24 che l’art. escludono, però, in modo espresso, che, nei certificati rispettivamente disciplinati, siano riportate, oltre alle “condanne delle quali è stato ordinato che Corte di Cassazione – copia non ufficiale
non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175, del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato”, anche q uelle per le q uali “è stata dichiarata la riabilitazione, senza che q uesta sia stata in se g uito revocata” e “i provvedimenti previsti dall’articolo 445, del codice di procedura penale, q uando la pena irro g ata non superi i due anni di pena detentiva soli o con g iunti a pena pecuniaria, e i decreti penali”.
3. Ora, alla stre g ua della ricostruzione di tale assetto normativo, deve ritenersi che COGNOMECOGNOME nel momento in cui ha redatto le domande di inserimento nelle g raduatorie provinciali e le dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio, non era tenuto a dichiarare nulla di più di q uanto sarebbe risultato dal certificato penale che avrebbe potuto essere rilasciato al privato o alla pubblica amministrazione, dovendosi ribadire che, rispetto all’unica condanna pre g ressa emessa a suo carico, era stato riconosciuto il beneficio ex art. 175 cod. pen. Dun q ue, non essendo stato revocato il beneficio della non menzione concesso con la condanna inflitta all’imputato, le dichiarazioni per cui si è proceduto non possono essere ritenute false, in q uanto la condanna subita non era suscettibile di dover essere comunicata alla P.A. con cui il ricorrente stava interlo q uendo. g urabile, stante che ne presuppone l’esistenza, per cui la sentenza
Ne conse g ue che il reato contestato non può ritenersi confi l’assenza dell’immutatio veri impu g nata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impu g nata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 21/02/2024