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Beneficio non menzione: non è reato omettere condanne

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna di un dipendente scolastico che aveva omesso di dichiarare una vecchia condanna penale nelle autocertificazioni per l’inserimento in graduatoria. Poiché la condanna godeva del beneficio non menzione, la Corte ha stabilito che il cittadino non è tenuto a dichiarare più di quanto risulterebbe da un certificato penale ufficiale, escludendo quindi il reato di falsa dichiarazione.

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Pubblicato il 29 novembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Beneficio non menzione: quando omettere una condanna non è reato

Un’importante sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’obbligo di dichiarazione nelle autocertificazioni, soprattutto quando si è ottenuta una condanna con il beneficio non menzione. Questa decisione ha un impatto significativo per tutti i cittadini che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione, stabilendo un principio di corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto risulta ufficialmente dai certificati del casellario giudiziale. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.

Il caso: dalle graduatorie scolastiche alla Cassazione

La vicenda riguarda un membro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola. Per diversi anni, dal 2007 al 2017, nel presentare le domande di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie permanenti e nel firmare i contratti di supplenza, l’interessato aveva dichiarato di non aver riportato condanne penali.

Tuttavia, a suo carico risultava una condanna molto risalente nel tempo, emessa nel 1981 dal Tribunale militare per violazione delle norme sull’obiezione di coscienza. Per tale condanna, l’uomo aveva ottenuto il beneficio non menzione nel casellario giudiziale. I giudici di primo e secondo grado lo avevano comunque condannato per il reato di false dichiarazioni, ritenendo che la condanna, seppur non menzionata, dovesse essere comunque dichiarata.

Il principio del beneficio non menzione e l’autocertificazione

La difesa del ricorrente ha basato il ricorso in Cassazione su un punto cruciale: l’evoluzione normativa in materia di certificati del casellario giudiziale, in particolare il D.P.R. n. 313 del 2002. Secondo la difesa, un cittadino non è tenuto a dichiarare ciò che non risulterebbe da un certificato richiesto alla Pubblica Amministrazione. Poiché la condanna in questione non sarebbe comparsa su tale certificato grazie al beneficio concesso, la dichiarazione non poteva essere considerata falsa.

La questione giuridica, quindi, era stabilire se l’obbligo di verità nell’autocertificazione si estenda anche a fatti che la legge stessa sceglie di non rendere pubblici su determinati documenti ufficiali. In sostanza, il privato è tenuto a essere ‘più trasparente’ dello Stato stesso?

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi difensiva, annullando la condanna ‘perché il fatto non sussiste’. I giudici hanno ricostruito l’assetto normativo, evidenziando una differenza fondamentale tra il passato e il presente.

In passato, la legge (art. 688 cod. proc. pen., ora abrogato) consentiva alle pubbliche amministrazioni di ottenere un certificato completo di tutte le iscrizioni, senza le omissioni previste per i privati. Oggi, invece, il Testo Unico sul casellario giudiziale (D.P.R. n. 313 del 2002) ha equiparato i certificati ottenibili dai privati a quelli ottenibili dalle pubbliche amministrazioni (art. 28).

Di conseguenza, anche la P.A. può ottenere solo un certificato ‘epurato’ dalle condanne per le quali è stato concesso il beneficio non menzione. La Corte ha quindi affermato un principio logico e di coerenza normativa: se la stessa Pubblica Amministrazione, richiedendo un certificato, non verrebbe a conoscenza di quella condanna, non si può pretendere che sia il cittadino a doverla dichiarare spontaneamente. L’autocertificazione sostituisce il certificato, e quindi deve rispecchiarne il contenuto.

La dichiarazione dell’imputato, pertanto, non era mendace. Non c’è stata alcuna immutatio veri (alterazione del vero), perché egli ha dichiarato una situazione conforme a quella che sarebbe risultata da un documento ufficiale. Il reato contestato, quindi, non poteva essere configurato.

Le conclusioni

Questa sentenza stabilisce un importante baluardo a tutela del cittadino e della sua privacy. L’istituto della non menzione ha proprio lo scopo di favorire il reinserimento sociale, evitando che errori passati e di lieve entità possano precludere opportunità lavorative e civili. Imporre al cittadino di dichiarare ciò che la legge ha scelto di ‘oscurare’ vanificherebbe questa finalità.

In pratica, chi compila un’autocertificazione può legittimamente omettere le condanne coperte dal beneficio della non menzione, senza timore di incorrere nel reato di falso. La sua dichiarazione sarà veritiera in quanto allineata al contenuto del certificato penale che la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ottenere.

Sono obbligato a dichiarare in un’autocertificazione una vecchia condanna penale per la quale ho ottenuto il beneficio della non menzione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, non si è tenuti a dichiarare nulla di più di quanto risulterebbe da un certificato penale ufficiale. Se la condanna non è menzionata in tale certificato, ometterla nell’autocertificazione non costituisce reato.

La Pubblica Amministrazione può accedere a un certificato del casellario giudiziale completo di tutte le condanne, anche quelle con non menzione?
No. La normativa attuale (D.P.R. n. 313 del 2002) prevede che le pubbliche amministrazioni abbiano accesso allo stesso tipo di certificato che può essere rilasciato al privato, dal quale sono escluse le condanne con beneficio della non menzione.

Cosa significa che il fatto “non sussiste” in questo contesto?
Significa che la condotta tenuta dalla persona (l’omissione della dichiarazione) non costituisce reato. La sua dichiarazione non è stata considerata falsa perché era conforme alla situazione che sarebbe risultata da un certificato ufficiale. Manca quindi l’elemento oggettivo del reato, ovvero l’alterazione della verità giuridicamente rilevante.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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