Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BORGOSESIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, l’AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa in primo grado il 29.6.2020, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione dei reati contestati nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, riqualificata una parte del capo b, nei confronti di COGNOME, nel delit bancarotta fraudolenta preferenziale, quanto alla distrazione di oltre 97.000 euro relati a compensi liquidati, confermando la sua colpevolezza anche in relazione all’ulteriore condotta di bancarotta preferenziale di cui al medesimo capo, in concorso con COGNOME, quest’ultimo condannato anche per il capo a, riqualificato già in primo grado nel reato d bancarotta semplice documentale. La sentenza d’appello ha confermato le statuizioni civili disposte in primo grado con il risarcimento del danno pari a 50.000 euro, cui son stati condannati entrambi gli imputati in solido.
Il fallimento in relazione al quale si è aperto il procedimento penale è quello della socie RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dal Tribunale di Macerata i 16.5.2012, di cui COGNOME era stato amministratore unico dalla costituzione e fino 25.2.2010, nonchè comunque amministratore di fatto anche nel prosieguo, mentre COGNOME era stato amministratore unico dal 25.2.2010 e sino al 6.8.2010.
NOME COGNOME ricorre contro la citata sentenza deducendo, tramite il difensore di fiducia, un unico motivo di censura.
Il ricorrente – accusato di aver concorso nel reato di bancarotta preferenziale per somma di 50.000 euro, pagata nei confronti del fallimento COGNOME dal liquidatore COGNOME, con danaro ricavato dalla vendita dei beni di magazzino, denaro sottratto alla cassa della società – contesta l’affermazione di responsabilità nei suoi confronti, sia p ai soli effetti civili una volta dichiarata la prescrizione. Si deduce vizio di violaz legge, nonché vizio di omessa motivazione rispetto ai motivi d’appello, contestando l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato e delle stesse condizioni oggettive pe ritenere la sua condotta sussumibile in un’ipotesi di concorso nel reato di cui al capo qualificato come bancarotta preferenziale sull’erroneo presupposto del ruolo di amministratore di fatto della fallita, mentre invece mancherebbero prove della sua attività gestoria.
La sentenza impugnata non ha provato la colpevolezza del ricorrente per aver concorso nel pagamento fraudolento, eseguito, invece, in autonomia dal liquidatore, in pendenza del procedimento prefallimentare, quindi, non nella fase dell’ordinaria gestione dei ben sociali bensì in quella di liquidazione: non vi è prova dell’ingerenza del ricorrente in momenti gestori. Tantomeno è stato provato il dolo specifico di fattispecie richiesto dal giurisprudenza di legittimità: non è stata esaminata in alcun modo la volontarietà dell’intervento del ricorrente quale extraneus nella condotta del liquidatore.
Non è sufficiente, dunque, a configurare il reato nei confronti del ricorrente, la s motivazione basata sulla constatazione dell’oggettivo pagamento della somma in danno di altri creditori, una volta venduti i beni della società fallita (ritenuti distratti p rinvenuti).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, l’inammissibilità del ricorso.
La parte civile, nella persona del curatore fallimentare, tramite il difensore di fidu ha depositato un’articolata nota conclusiva, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto d ricorso, segnalando le ragioni della sua complessiva infondatezza e allegando autorizzazione del giudice delegato e decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Anzitutto deve essere chiarito che permane la competenza a decidere del Collegio, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38481 del 25/5/2023, D., Rv. 285036, che ha fissato l’applicabilità d tale nuova disposizione esclusivamente alle impugnazioni per i soli interessi civil proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia interven in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione.
La costituzione di parte civile nel processo, nel caso di specie, è antecedente a tale data
La Corte d’Appello ha omesso di rispondere al primo motivo d’appello proposto dalla difesa, centrato sull’obiezione relativa alla prova della sussistenza dell’elemen soggettivo del reato di concorso in bancarotta preferenziale, commesso dal liquidatore, il coimputato COGNOMECOGNOME
2.1. Anche a voler ritenere adeguatamente sostenuta la qualifica di amministratore di fatto in capo all’imputato – ancorchè le risposte fornite dai giudici d’appello contestazione difensiva di tale ruolo non brillino per chiarezza e immediata corrispondenza alle obiezioni formulate – le ragioni della sentenza di secondo grado non sono idonee, neppure se complessivamente intese, a far ritenere che la Corte territoriale abbia convincentemente motivato quanto al coefficiente soggettivo doloso del reato su di un piano di ragionamento di ordine logico-fattuale.
La sentenza impugnata, infatti, in proposito, a pag. 19, si limita a fornire una rispo tautologica alla richiesta difensiva di indagare gli elementi dai quali si è tra
convincimento della sussistenza del dolo del reato, facendo riferimento ancora una volta soltanto alle circostanze di fatto, dalle quali risulta pacificamente che fu il coimpu COGNOME a versare il canone di euro 50.000 alla società RAGIONE_SOCIALE.
Nulla viene ricostruito circa il contributo fornito dal ricorrente a tale determinazione liquidatore, anche se l’oggetto di contestazione è una condotta concorsuale nella bancarotta preferenziale che viene attribuita al coimputato; né tantomeno un simile contributo penalmente rilevante può implicitamente desumersi dal ruolo di amministratore di fatto. Tale qualità, infatti, non può automaticamente divenire elemento di prova determinante ed unico del dolo di concorso nella condotta del liquidatore; tanto più che il ricorrente è stato assolto, “per non aver commesso il fatto”, sin dal pri grado, dalla porzione di condotta contestata, sempre al capo b), in concorso con COGNOME e relativa alla bancarotta per distrazione di compensi a questi spettanti del valore di ol 97.000 euro.
Nel corso del periodo prefallimentare di liquidazione della società, il ricorrente rappresentato di aver comunque cessato di interpretare il suo ruolo di amministratore di fatto tipicamente orientato alla gestione della società fallita, tanto che si è difeso pr citando la circostanza che i pagamenti ritenuti distrattivi sono stati effettuat liquidatore direttamente nelle mani del curatore della società creditrice “COGNOME nell’ambito delle udienze prefallimentari e con lo scopo di esaurire la partita debitoria evitare il fallimento, non già di preferire un creditore a discapito di altri.
Le considerazioni della sentenza impugnata non si confrontano tali obiezioni e, riguardo al contributo nel reato, d’altro canto, sono apodittiche e tautologiche.
Avrebbero dovuto, invero, essere esplorate le ragioni difensive, le quali abbinano alla ricostruzione in fatto delle modalità “trasparenti” di pagamento preferenziale del debito una deduzione logica favorevole al ricorrente, che esclude la possibilità di ipotizzare dolo del reato nei suoi confronti.
3.Da tali considerazioni discende che la sentenza impugnata va annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello
P. Q. M.
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente valore in grado di appello.