Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14349 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMERINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il rigetto udito il difensore L’avvocato COGNOME NOME chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L’avvocato COGNOME NOME si riporta ai motivi ed insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 marzo 2023 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata in data 3 febbraio 2020, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice patrimonia – rispettivamente di cui ai capi c) e d) della rubrica – e, per l’effetto, l’ha condannato all non sospesa, di anni due di reclusione – applicandogli le pene accessorie fallimentari in misur corrispondente alla durata della pena principale -, nonché al risarcimento del danno in favor della parte civile costituita, RAGIONE_SOCIALE
Rinnovata l’istruttoria dibattimentale con l’audizione del curatore fallimentare e consulente tecnico della difesa dell’imputato, la Corte territoriale ha motivato il ribaltament verdetto assolutorio in primo grado pronunciato, evidenziando: I.) come l’operazione di scissione societaria, integrante la condotta distrattiva di cui al capo c), fosse stata posta in essere periodo in cui la società scissa versava già in una situazione di insolvenza, di cui l’imput amministratore sia della società scissa che della società scissionaria, era certamente consapevole al di là dei dati riportati nel bilancio al 31/12/2012; II.) come, mentre alla società sciss erano stati assegnati beni immobili di pregio, nel patrimonio della società scissa fosse rimas un unico bene immobile di difficile commerciabilità e per di più gravato da ipoteca; III.) com società scissa fosse divenuta inattiva immediatamente dopo la scissione; IV) come, a fronte di un ingente passivo della società scissa, la responsabilità solidale della scissionaria per i d della prima non fosse stata tale da neutralizzare la pericolosità dell’operazione, tanto più ch trattava di responsabilità sussidiaria e nei limiti dell’attivo della beneficiaria. V) come l’ richiesta di fallimento della RAGIONE_SOCIALE da parte dell’amministratore imputato, che non pot non ignorare la situazione di insolvenza in cui versava la società per debiti erariali e debiti fornitori fin dal 2011-2012, ne avesse aggravato il dissesto; VI) come lo spregiudica comportamento dell’imputato, del tutto insensibile rispetto a qualunque istanza di tutela del ragioni dei creditori della società fallita, non consentisse di formulare la prognosi posit futura astensione dal reato richiesta per la concessione della sospensione condizionale della pena. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunci nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia vizio della motivazione in riferimento al diniego di concession del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendolo la Corte territoriale giustific tramite un’argomentazione apodittica, basata, cioè, su valutazioni assertive in quanto prive d collegamento con le evidenze oggettive.
Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in riferimento alla statuizione condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo c). E’ addotto che Corte Territoriale sarebbe pervenuta alla censurata decisione sulla base di una valutazione
parziale ed errata delle dichiarazioni del consulente tecnico di parte e sulla base di una n corretta interpretazione dei dati di bilancio della società scissa. In effetti, se i dat dall’istruttoria dibattimentale e dalla rinnovazione istruttoria disposta in appello fosser esaminati al lume dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per discerner un’operazione di scissione societaria integri o meno una manovra depauperatoria del patrimonio societario, suscettibile di mettere in pericolo le ragioni dei creditori della società scissa, si accertato che la scissione societaria che aveva riguardato la RAGIONE_SOCIALE a beneficio della RAGIONE_SOCIALE, aveva avuto luogo il 29 aprile 2013 in esito a procedura conforme all disposizioni del codice civile; che a tale data l’amministratore della società scissa non pote prevedere che le difficoltà finanziarie da essa manifestate evolvessero in irreversibile insolven dal momento che il bilancio al 31/12/2012 aveva riportato un utile della società di oltre E 100.000,00; che, per effetto della scissione, la RAGIONE_SOCIALE aveva subito una diminuzio patrimoniale di soli Euro 30.000,00; che i beni assegnati alla società beneficiaria erano assis da garanzie reali a favore dei creditori della società scissa, di modo che costoro ben avrebber potuto escuterle; che, in ogni caso, la responsabilità solidale della società beneficiaria per i della società scissa, nei limiti del proprio attivo, era tale da neutralizzare il perico trasferimento dei beni dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE rappresentava per i credito della prima; che il trasferimento alla beneficiaria di un immobile utilizzato per l’attività pro non è di per sé suscettibile di mettere in pericolo le ragioni dei creditori della società s potendosi, comunque, quello destinare alle esigenze della scissa tramite un contratto di locazione (così, pagg. 21-22 del ricorso).
Il terzo motivo denuncia vizio della motivazione in riferimento alla statuizion condanna per il delitto di bancarotta semplice patrimoniale di cui al capo d), argomentandosi a sostegno che l’agire dell’imputato, che si era astenuto dal chiedere il fallimento della RAGIONE_SOCIALE non poteva dirsi animato da colpa grave, se non a prezzo di una manifesta illogicità. Infatti, come dichiarato dal consulente tecnico di parte, l’insolvenza della RAGIONE_SOCIALE si era resa evide solo con il bilancio al 31/12/2013, redatto soltanto il 30 marzo 2014 ed approvato dall’assemblea dei soci nel giugno 2014, come NOME COGNOME, cessato dalla carica di amministratore della società fallita nel febbraio 2014, avrebbe potuto rendersene conto così da adempiere al proprio obbligo di attivare le procedure liquidatorie evitando l’aggravarsi del dissesto?
Il Procuratore generale presso questa Corte, con memoria in data 7 dicembre 2023, ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio partecipata, essendo pervenuta tempestivamente richiesta di sua trattazione orale.
Tramite PEC in data 12 gennaio 2024 gli Avvocati COGNOME COGNOME hanno fatto pervenire memoria nell’interesse del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
Ragioni di ordine logico suggeriscono il prioritario esame del secondo e del terzo motiv di ricorso, che attengono al tema della responsabilità del ricorrente per i delitti contestati
1.2. La censura di vizio di motivazione, da travisamento delle dichiarazioni del consulente tecnico di parte e dei dati di bilancio al 31/12/2012, cui sono affidati entrambi i mot disamina, esige un preliminare chiarimento in ordine ai limiti di deduzione del vizio predetto.
In effetti, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizi ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarn l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neut valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di ri di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv 283370). Inopinabilità del fraintendimento del dato processuale decisivo richiesta con particolar rigore per il vizio di travisamento delle prove dichiarative – tra le quali rientrano a dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quan veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale (così, Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112) -, per le quali vige il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazio ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e n controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal g con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 de 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.3. Così delineati i limiti del sindacato di questa Corte sui vizi dedotti, emerge ch argomentazioni difensive protese ad illustrarli non circoscrivono in seno alle dichiarazioni consulente tecnico di parte, AVV_NOTAIO, alcun passaggio dotato di evidente decisiv in funzione della demolizione del complessivo impianto logico della sentenza impugnata in tema di responsabilità.
Invero, le ‘parti salienti’ della ‘testimonianza del Consulente’ (così, pag. 15 del ric ossia la regolarità formale della procedura di scissione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, il risultato di dell’anno 2012, conclusosi con un utile di circa Euro 100.00,00, la diminuzione patrimonial nell’ordine di Euro 30.000,00 subita dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per effetto della scissione, l’emersi debiti verso l’Erario nel corso del 2013, le mere difficoltà finanziarie in cui versava la s scissa all’inizio del procedimento di scissione, la possibilità che l’immobile produttivo distol patrimonio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a beneficio della scissionaria ‘RAGIONE_SOCIALE‘ venisse po a disposizione della società scissa tramite un contratto di locazione, la facoltà dei creditori
‘RAGIONE_SOCIALE‘ di attivare le tutele preventive e successive previste dal codice civile (art. 25 civ.) esibiscono valutazioni astratte e formali, per nulla dialetticamente coordinate alle rag esplicate nella motivazione censurata. La quale, invece, impegnandosi in un apprezzamento della situazione concreta della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel momento in cui diede corso alla scissione, operata c atto del 29 aprile 2013, ha evidenziato come l’operazione negoziale avesse comportato il conferimento alla ‘RAGIONE_SOCIALE SriRAGIONE_SOCIALE‘, della quale era amministratore lo stesso COGNOME, d numerosi immobili di valore elevato ed appetibili sul mercato (segnatamente, appartamenti e negozi siti per la gran parte al centro della città di Macerata), a fronte della permanenza patrimonio della ‘RAGIONE_SOCIALE.’ di un unico immobile, descritto dal curatore fallimentare come ‘ commerciabile e difficilmente vendibile’ (e rimasto effettivamente non venduto, in quanto inagibile e al grezzo), per di più gravato da ipoteca per oltre Euro 300.000,00; e come dal relazione del curatore fallimentare e dalle dichiarazioni da questi rese in sede di rinnovazio istruttoria in appello risultasse che già a far data dal 2012 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva mo difficoltà a far fronte ai debiti contratti per l’attività aziendale nonché ai debiti nei dell’Erario. Difficoltà conclamatasi nell’anno 2013 e della quale l’amministratore della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, NOME COGNOME, era pienamente consapevole, non spiegandosi, altrimenti, come nella nota integrativa del bilancio dell’anno 2013, si fosse dato atto di come, ad agosto 2013 – quindi, epoca in cui l’imputato rivestiva ancora il ruolo di gestore unico della società, essendo cessa dalla carica il 26 febbraio 2014 -, il creditore RAGIONE_SOCIALE, per effetto di un decreto ingiu fosse riuscito ad iscrivere (per la precisione, il 9 agosto 2013) un’ipoteca giudiziale per 370.596,69 sull’immobile rimasto nel patrimonio della società scissa per «crediti maturati rimasti impagati in epoca precedente alla scissione» (così, pag. 11, secondo capoverso della sentenza impugnata).
Dunque, al di là dei dati di bilancio al 31/12/2013, approvato nel 2014, non è revocabil in dubbio – che diversamente da quanto opinato dal consulente tecnico di parte – lo stato d insolvenza della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, rimasta inattiva dopo la scissione, era bene evidente e conosci dal ricorrente NOME COGNOME, il quale, essendone stato amministratore sin dal 26 settembre 2011, era necessariamente al corrente dell’imponente aumento delle passività della società verificatosi già in epoca precedente all’atto di scissione e, ciò nonostante, aveva trasferito società beneficiaria, di cui pure era amministratore, beni immobili suscettibili di rappresent una garanzia ben più solida per i creditori della società scissa.
1.4. Privi di decisività, al fine di escludere la responsabilità del ricorrente per il d cui al capo c), si appalesano i rilievi afferenti alle tutele predisposte dall’ordinamento creditori della società scissa, perché questa Corte si è già espressa affermando che «le descritt tutele normative per la posizione dei creditori, rispetto agli effetti della scissione, r inidonee ad escludere interamente il danno o quanto meno il pericolo per le ragioni dei creditor della società scissa, nel caso in cui venga dichiarato il fallimento di quest’ultima. Se è vero i che ai creditori è riconosciuto il diritto di rivalersi sui beni conferiti alle società benefic
rimangono obbligate per i relativi debiti, è vero altresì che un pregiudizio per gli ste comunque ravvisabile nella necessità di ricercare detti beni. Ma, soprattutto, all’esito di ricerca i creditori potranno trovarsi nella condizione di dover concorrere con i portatori di cr nel frattempo maturatisi nei confronti delle società beneficiarie, con la concreta possibilità tanto riduca le possibilità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese> > (così, Sez. 42272 del 13/06/2014, Rv. 260393, in motivazione pagg. 18-19). Profili, questi fin qu evidenziati, adeguatamente valutati dalla Corte di merito, che ha opportunamente insistito sulla circostanza che fossero stati assegnati alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ beni immobili di pregio costitue la quasi totalità dell’attivo della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la quale rimaneva titolare di un immobile, redditività, su cui insisteva, peraltro, un’ipoteca giudiziale per un rilevante importo: situa questa, evidentemente depauperativa del patrimonio della società scissa e tale da creare pericolo, in caso di fallimento, per i creditori della stessa, con la possibilità per questi u trovarsi già in partenza impossibilitati ad aggredire alcun bene della fallita nella proce concorsuale, ed affidati interamente alla garanzia della società beneficiaria, con i limiti s lumeggiati.
1.5. Infondate sono pure le censure articolate dal ricorrente avverso la motivazione spiegata a sostegno della condanna inflittagli per il delitto di cui al capo d).
Ribadito quanto in precedenza argomentato (cfr. punto 1.3) circa la piena consapevolezza da parte di NOME COGNOME del progressivo indebitamento della società da lui amministrata nei confronti dell’Erario e nei confronti dei fornitori – indebitamento che, nell’agosto 2013, a portato all’iscrizione di ipoteca giudiziale sull’unico immobile rimasto nel patrimonio della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e al blocco degli affidamenti bancari (cfr. nota integrativa del bilancio 2013, pag. 11 sentenza impugnata) – e riconosciuta, pertanto, la sua colpa grave nell’omettere qualsivoglia iniziativa liquidatoria della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, è certamente plausibile l’affermazione contenuta sentenza impugnata circa il fatto che tale colpevole inerzia da parte dell’amministratore, il qu dopo l’operazione di scissione aveva addirittura lasciato la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in uno stato di ina ne aveva aggravato il dissesto, tanto integrando la fattispecie di reato di cui agli artt. comma 1, n. 4 e 224 L.F. (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Rv. 276920; Sez. 5, n. 1 -8108 del 12/03/2018, Rv. 272823).
Colgono, invece, nel segno le deduzioni difensive spiegate a sostegno del primo motivo di ricorso.
Questa Corte ha da sempre affermato che la concessione o il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell’esercizio del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o nega di ravvedimento di cui all’art. 164, comma 1, cod. pen.. L’obbligo della relativa motivazione parte del giudice, tuttavia, non viene assolto con la mera indicazione delle circostanze di all’art. 133 cod. pen., bensì esplicitando riter” logico seguito per il giudizio conclusivo, con riguardo ad uno o più delle specifiche circostanze e criteri che egli ritenga prevalenti. Sicc
5
giudice deve indicare, a tal fine, con adeguatezza, anche se sinteticamente, le ragioni essenzial del suo giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura (Sez. 1, n. 9693 de 18/06/1992, Rv. 191875).
Al lume di tale indicazione direttiva, la motivazione rassegnata dalla Corte territorial sostegno del diniego del beneficio richiesto è manifestamente illogica. La valorizzazione dell <<consistenza e delle circostanze delle condotte illecite perpetrate dal ricorrente, nonché del spregiudicatezza e della pericolosità da lui dimostrate nell'attività imprenditoriale» (cfr. 20 della sentenza impugnata) non dà sufficientemente conto delle ragioni per le quali, ai fini d giudizio prognostico, si è assegnato esclusivo rilievo ai comportamenti tenuti dall'imputato occasione della commissione dei delitti ascrittigli, senza riconoscere alcun significato preditt alle risultanze del certificato del casellario a lui intestato, che, anche alla data dell'I 2022, non segnalavano alcuna pendenza a suo carico: risultanze, che, invece, sarebbero state meritevoli di considerazione quantomeno critica, nella logica, appunto, <<del giudizio prognostico proiettato su una realtà futura». Tanto comporta l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua per la rinnovazione dell'esame sul punto da parte del giudice di merito del rinvio.
La non manifesta infondatezza del motivo – il terzo di ricorso – che attinge delitto bancarotta semplice patrimoniale, di cui al capo d), comporta, altresì, il rilievo offi dell'intervenuta estinzione di tale reato, essendone maturata la prescrizione il 14 aprile 202 consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamene al delitto di cui al detto capo.
Da ciò discende, quale ulteriore effetto, l'annullamento con rinvio della sentenz impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, affinché il giudice di merito del rinv ferma la misura della pena principale irrogata all'imputato, perché già commisurata in entità no ulteriormente riducibile – in anni due di reclusione, per effetto del riconoscimento d circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 21 comma 2, n. 1, L.F. (cd. 'continuazione fallimentare') -, proceda all'eventuale rideterminazion – sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. – della durata delle pene accessorie falli applicate.
4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice per essere lo stesso estinto per prescrizione, senza effetti sulla pena. La stessa sentenza deve essere, altresì, annullata relativamente al trattamen sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso deve, invec essere rigettato nel resto, con conseguente condanna dell'imputato alla rifusione delle spese d rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separat decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di bancarotta semplice per essere lo stesso estinto per prescrizione, senza effetti sulla pena. Annulla altresì la st sentenza relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Peru con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 18/01/2024.