Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13624 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PRATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME e l’annullamento con rinvio del medesimo provvedimento, limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con riguardo a NOME COGNOME; nonché l’avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse dei ricorrenti, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l’accoglimento d impugnazioni;
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 settembre 2022 la Corte di appello di Firenze, a seguito dell’appello interposto – per quel che qui rileva – da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha as quest’ultima, per non aver commesso il fatto, dalle imputazioni di bancarotta fraudole distrattiva di cui ai capi Al, D ed E della rubrica, rideterminando in mitius la pena a lei irrogata; e ha confermato la prima decisione nella parte in cui aveva affermato responsabilità della COGNOME per bancarotta fraudolenta documentale (capo A2) e dell’COGNOME per bancarotta fraudolenta per distrazione (capo D).
Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati, con unico atto, ha propo ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di c:ui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo, nell’interesse della COGNOME, ha denunciato la manife illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del reato di banc fraudolenta documentale generica (capo A2), atteso che l’imputata (institrice delle falli stata assolta da tutte le imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva e in ma contraddittoria (rispetto ai parametri che la stessa Corte territoriale ha enunciato) è ritenuta responsabile per omissione della bancarotta fraudolenta doc:umentale, in ragione de mero ruolo rivestito e rimproverandole un fatto colposo, escludendo che ricorra la bancarot semplice, in violazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo, nell’interesse dell’COGNOME, è stata prospettata la manif illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità per la banca fraudolenta distrattiva di cui al capo D, deducendo:
quanto ai ricavi, che non si sarebbe argomentato compiutamente sul difetto di prova (denunciato con l’atto di appello) che la merce cui essi ineriscono appartenesse alla fa RAGIONE_SOCIALE (alla luce della discrasia relativa alle bollette doganali rif RAGIONE_SOCIALE);
quanto ai carrelli elevatori, nonostante quanto addotto con l’atto di appello, argomentando compiutamente, sul «concerto simulatorio» della vendita di uno di essi dalla fallita alla RAGIONE_SOCIALE e sul mancato pagamento del bene, con di riferimento alle condotte dell’imputato, GLYPH extraneus rispetto al fatto commesso dall’amministratore della fallita; quanto a quello venduto alla RAGIONE_SOCIALE (poi rin pressi la RAGIONE_SOCIALE), fondando la responsabilità dell’imputato, esposto extraneus, sull’asserita e non esplicitata commistione tra gli enti in discorso.
2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione a sostegno del diniego circostanze attenuanti generiche: quanto a NOME COGNOME, disattendendo in maniera illogica gravame (che aveva dedotto elementi che lo rendevano meritevole di esse e denunciato la disparità di trattamento rispetto al coimputato COGNOME); quanto a NOME COGNOME, pe
medesimo ordine di ragioni, avendo la Corte di appello esteso all’imputata in manier assertiva quanto ritenuto per l’COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono nel complesso infondati.
Il primo motivo di ricorso, relativo a NOME COGNOME, è nel complesso infondato.
La sentenza impugnata ha compiutamente chiarito gli elementi posti a sostegno della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica, oltre sotto il profilo oggettivo – dando conto dell’incompletezza della contabilità e dell’imposs per il curatore di ricostruire il movimento degli affari della società fallita e corre rimarcandone la posizione, quale institrice (evideNOMEndo pure [ampiezza della procur institoria a lei rilasciata), rispetto alla corretta tenuta delle scritture contabili (Sez. del 09/02/2015, Bosco, Rv. 264952 – 01) – anche con riguardo al prescritto dolo generic richiesto per l’ipotesi di reato in discorso (cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 – dep. Cannmarota, Rv. 280729 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 01): esso, infatti, è stato ritenuto sussistente alla luce della consapevolezza da parte ricorrente dello stato di latitanza dell’amministratore NOME COGNOME (di cui era convive delle specifiche vicende relative al successivo avvicendarsi degli amministratori della f che, ad avviso della Corte distrettuale, hanno reso evidente alla COGNOME – che invece no è attivata in alcun modo – la necessità di conservare «intatta» (cfr. sentenza impugnata). tratta di un’argomentazione di certo non manifestamente illogica, e dunque qui no sindacabile per il tramite dell’alternativa prospettazione che pure il ricorso finisce col p (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01). Non può allora dirsi, a ben vedere, che all’imputata sia stata attribuita una condotta colposa, il che conduce a rite pure che – nei termini esposti – la Corte di merito abbia pure chiarito la ragione per cu ha qualificato il fatto come bancarotta semplice, non occorrendo imrnorare oltra al riguar Deve, invece, aggiungersi che l’iter appena compendiato non è, con evidenza, in contraddizione con l’assoluzione della COGNOME dall’imputazione di bancarotta fraudolen patrimoniale, esclusa per il difetto di prova della commissione da parte sua – e non da pa di NOME COGNOME – delle condotte distrattive in contestazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo di ricorso, inerente all’affermazione di responsabilità di NOME per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo D.), è nel complesso infondato.
Quanto alla merce venduta ad una società tunisina, la Corte di merito ha compiutamente disatteso le allegazioni difensive – qui reiterate – indicando gli elementi dai quali ha tra l’ente venditore fosse la fallita RAGIONE_SOCIALE (evideNOMEndo come il suo codice fiscale riportato nelle bollette doganali, e ciò alla luce di quanto rassegnato dalla Guardia di fin 4 marzo 2013, e chiarendo che anch’essa e non solo la RAGIONE_SOCIALE, aves
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una unità nel luogo indicato nelle stesse bollette), mentre le relative fatture non fossero emesse dalla fallita, che nulla consta aver incassato, bensì dalla RAGIONE_SOCIALE amministrata da NOME COGNOME (figlio di NOME, amministratore della RAGIONE_SOCIALE Né al riguardo può dirsi compiutamente denunciato il travisamento della prova, poiché – come anticipato – la Corte di merito ha fatto riferimento a un dato probatorio distinto ris quelli richiamati nel ricorso, il che non permette di considerare la deduzione difensiva att inficiare l’argomentazione della sentenza impugnata.
Quanto alla distrazione dei carrelli elevatori, la Corte di merito ha dato conto del fat essi, nonostante fossero stati venduti (già quattro anni prima del loro rinvenimento) d fallita RAGIONE_SOCIALE – uno alla RAGIONE_SOCIALE, uno alla RAGIONE_SOCIALE senza incassare alcuna somma, essi sono stati trovati nella disponibilità di quest’ult società (come esposto, amministrata dal ricorrente NOME COGNOME); ha evideNOMEto come l’ipotesi prospettata dalla difesa (del pagamento del carrello da parte della RAGIONE_SOCIALE della successiva vendita di esso alla RAGIONE_SOCIALE) non abbia trovato a sostegno probatorio, profilo che il ricorso non censura; ha rimarcato come i beni strumenta siano rimasti nella disponibilità della società amministrata dal ricorrente per oltre quattr senza alcun corrispettivo per la fallita e come i rapporti tra quest’ultima (riferibi esposto, al padre) e la società di NOME ne rivelassero la commistione di intere (avendo’ anche al riguardo la Corte fatto riferimento alla vicenda della vendita all’estero merci della fallita), traendo anzitutto da ciò la sussistenza del dolo. Dunque, può dirsi fo su una motivazione congrua e logica l’attribuzione a NOME COGNOME del concorso nell distrazione dei beni facenti parte del compendio della società fallita, di cui il padre er amministratore, ossia l’attribuzione al ricorrenti di «un contributo causale volonta depauperamento del patrimonio sociale» (Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, Bratomi, Rv. 271837 – 01). 3. Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generic ad entrambi gli imputati, è inammissibile. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di merito ha esposto in maniera congrua e logica le ragioni a sostegno di tal statuizione.
Quanto all’COGNOME, il Giudice di appello ha affermato l’assenza cli elementi meritevol favorevole valutazione nonché il suo inserimento in un collaudato mec:canismo distrattivo (ch ha coinvolto più enti), così indicando il dato (rientrante nel novero di quelli previsti 133 cod. pen.) che ha considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01); e ha negato, in maniera conforme a diritto, la rilevanza ex se del suo stato di incensuratezza. Ancora ha evideNOMEto come l’atto di appello abbia fatto riferimento, al fine di ottenere il riconoscimento delle attenuanti gene alla concessione di esse, da parte del primo Giudice, al coimputato Sc:ognamiglio; e sotto ta
ultimo profilo è dirimente considerare che il trattamento sanzionatorio è definito «sulla ba parametri squisitamente individuali, nessuna valutazione comparativa tra posizione diverse richiesta» (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 266446 – 01; cfr. pure Sez n. 27115 del 19/02/2015, COGNOME Penna, Rv. 264020 – 01).
Quanto alla COGNOMECOGNOME la Corte di appello ha affermato che la doglianza sul punto fosse pu correlata al trattamento riservato allo COGNOME; e anche con riferimento a lei d rilevarsi che la prospettazione difensiva (che, anche nel ricorso, correla la posizione ricorrente all’appena menzionato coimputato) è patentemente erronea proprio in virtù d quanto appena esposto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. i ricorrenti devono essere condannat pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/12/2023.