Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39783 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39783 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 17/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a (CINA) il DATA_NASRAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d’appello di Brescia udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, emessa il 18 novembre 2024, la Corte di appello di Brescia, giudicando in sede di rinvio su annullamento disposto da questa Corte (con pronuncia della Quinta Sezione n. 31241 del 18/04/2024), in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia il 26/10/2018, ha confermato la responsabilità di COGNOME in ordine al reato dibancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione, e la durata delle pene accessorie ex art. 216 ult. comma L.F., in due anni.
1.1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia aveva dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) perchØ, quale amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE dal 12 ottobre 2009 al 25 settembre 2012, nonchØ socio al 90%, in concorso con il socio COGNOME e con il liquidatore – dal 19/03/2013 al fallimento intervenuto in data 10/04/2014- NOME COGNOME, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva o comunque distruggeva i libri e le altre scritture contabili; nonchØ del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B), per avere, nella qualità descritta, in concorso con NOME, distratto denaro per € 150.545, 21.
1.2. A seguito di gravame, con sentenza in data 19 maggio 2023, la Corte di appello di Brescia aveva assolto COGNOME, oltre al coimputato COGNOME, dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sub B), e confermato la responsabilità del solo COGNOME in ordine all’imputazione sub capo A); esclusa l’aggravante della pluralità di fatti di bancarotta, la Corte aveva quindi ridotto la pena inflitta all’odierno ricorrente in un anno e quattro mesi di reclusione, e la durata delle pene accessorie ex art. 216 ult. comma L.F., in due anni.
1.3. Investita del ricorso per cassazione del solo imputato, la Sezione Quinta di questa Corte, con sentenza n. 31241 del 18/04/2024, ha annullato la pronuncia della Corte di
appello ritenendo meramente apparente la motivazione resa dai Giudici territoriali in merito al dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, ed in particolare non essendosi evidenziato quali fossero «gli indici di fraudolenza dai quali trarre che vi fosse una volontà diretta dell’imputato alla sottrazione delle scritture contabili, che pure con certezza erano nella propria disponibilità, come accertato».
1.4. In sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Brescia, con sentenza deliberata il 18/11/2024, ha confermato la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, ritenendo che da plurimi indici si traesse la sussistenza della prova del necessario coefficiente soggettivo del dolo specifico di arrecare pregiudizi ai creditori attraverso la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili.
Avverso l’indicata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, attraverso i difensori AVV_NOTAIOti NOME COGNOMEAVV_NOTAIO e NOME COGNOME, deducendo un unico articolato motivo con il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 comma 1 n. 2 e 217 L. Fall, in relazione all’art. 42 cod. pen., ed omessa motivazione, in ordine all’elemento soggettivo.
La sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto provato l’elemento soggettivo del dolo in capo al ricorrente, richiamando elementi attinenti al fatto di reato allo scopo di provare la sussistenza del dolo specifico.
La Corte, infatti, ha valorizzato elementi che in realtà sono irrilevanti ai fini della determinazione dell’elemento soggettivo del reato contestato, in particolare la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente ovvero la circostanza che le scritture contabili fossero nella disponibilità dell’imputato e non fossero state consegnate al curatore. Su quest’ultimo punto, peraltro, si ricorda come l’imputato abbia sempre negato di aver sottoscritto la ricezione in restituzione delle scritture contabili; si era comunque sottolineato come le stesse non fossero mai state richieste all’odierno imputato.
Del pari irrilevanti, sempre ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo, sono da ritenersi la quota sociale detenuta e la sottoscrizione del contratto di locazione dell’immobile adibito a sede sociale; peraltro, il contratto di locazione fu sottoscritto dall’imputato non in qualità di legale rappresentante della società ma personalmente in quanto egli era proprietario dell’immobile.
Quanto all’entità del passivo, evidenzia il ricorrente come la sentenza rescindente avesse invitato i Giudici, tra l’altro, anche a specificare «la tipologia dei debiti ammessi al passivo», e che tale analisi non risulta essere stata effettuata dalla Corte del rinvio.
In definitiva, la Corte di appello, in sede di rinvio, non ha fornito elementi ai quali ancorare la sussistenza del dolo specifico, diversi da quelli piø propriamente attinenti all’elemento materiale del reato.
Il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato.
2.La Sezione Quinta di questa Corte, nella sentenza rescindente, aveva individuato un vulnus nell’appellata sentenza della corte bresciana del 19/05/2023, osservando come, «a fronte dell’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale di tipo specifico, la motivazione che si legge al fol.10 della sentenza impugnata risulta apparente. A ben vedere il dolo specifico viene tratto dalla condotta in sØ e viene correlato alla volontà di fare evitare che emergesse uno stato passivo superiore a 150nnila euro, per trarne la conseguenza che
ciò configuri la volontà specifica di recarepregiudizio ai creditori» (pag. 7).
Ed ancora, la Corte di legittimità specificava che «nel caso in esame, la Corte territoriale non evidenzia quali siano gli indici di fraudolenza dai quali trarre che vi fosse una volontà diretta dell’imputato alla sottrazione delle scritture contabili, che pure con certezza erano nella propria disponibilità, come accertato: in tal senso può certamente rilevare il passivo fallimentare, al quale si richiama la sentenza impugnata, ma si tratta di un unico indice insufficiente a comprovare l’ animus nocendi richiesto, che deve essere tratto anche da ulteriori condotte poste in essere dall’imputato, dalle sue relazioni con amministratore formale e liquidatore, della tipologia dei debiti ammessi al passivo, dell’interesse dell’imputato, oltre che da un esame delle ulteriori emergenze, non potendo piø ricorrersi alla responsabilità per la bancarotta distrattiva, venuta meno, che costituisce solitamente una ragione probatoria ‘forte’ in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale» (pag. 8).
3.La Corte d’appello di Brescia, nel giudizio di rinvio, ha fornito esaustiva risposta rispetto ai punti dubbi che la Corte di cassazione, in seno alla sentenza rescindente, aveva posto.
¨ stato chiarito innanzitutto che l’imputato rivestì, successivamente alla cessazione della carica di diritto, il ruolo, non solo di socio, ma anche di amministratore di fatto della società; non Ł ultroneo sul punto sottolineare come detta circostanza risultasse già acclarata alla luce di quanto affermato dalla sezione Quinta nella sentenza rescindente.
Ed infatti, la Corte di legittimità, nel respingere il secondo motivo di ricorso avanzato dall’imputato (con il quale si lamentava come l’imputato non fosse onerato dal dovere di consegnare le scritture contabili al curatore, «non rivestendo piø all’epoca della procedura fallimentare, la carica di amministratore di diritto, risultando essere stato da oltre un anno nominato il liquidatore della società» -v. pag. 2, sentenza rescindente), osservava come il ruolo di amministratore di fatto della società nella fase successiva alla cessazione dell’incarico di amministratore di diritto, fosse stato affermato dalle sentenze di merito «sulla base di molteplici risultanze»: in particolare, la testimonianza del consulente commercialista della società, COGNOME, nonchØ l’«esibizione proprio da parte dell’attuale ricorrente della ricevuta di consegna delle scritture contabili, a riprova della disponibilità delle stesse»; ed anche dalla circostanza che l’imputato «avesse stipulato il contratto di locazione della sede sociale in favore di terzi in data 27 maggio 2013, nel periodo di liquidazione della società, allorchØ lo stesso non aveva piø alcun incarico formale di amministrazione» (pag. 5, sentenza rescindente).
Sempre dalla sentenza rescindente risulta accertata in via definitiva la disponibilità in capo all’imputato delle scritture contabili al momento della declaratoria di fallimento; la Quinta Sezione proprio sul punto, nel disattendere la corrispondente censura, affermava che «quanto alla ricevuta di consegna, non rileva la circostanza che la stessa non sia controfirmata dall’imputato, a fronte della circostanza cheCOGNOME Xu ne abbia la disponibilità materiale tanto da esibirla in giudizio, circostanza che in sØ conferma come l’imputato agisse quale amministratore di fatto e avesse comunque la disponibilità della ricevuta, il che implica anche la disponibilità delle scritture consegnate» (pag. 7, sentenza rescindente), ribadendo poi che le scritture contabili erano «con certezza» nella disponibilità dell’imputato (pag. 8).
Quanto poi alla doglianza difensiva secondo cui non vi sarebbe prova che il curatore avesse mai richiesto all’imputato la consegna dei documenti, Ł appena il caso di osservare come all’amministratore di fatto di una società, quale, come detto, era con certezza
l’imputato, incombono gli stessi obblighi dell’amministratore di diritto, tra i quali quello che impone al fallito di consegnare spontaneamente al curatore fallimentare tutte le scritture contabili, senza attendere una richiesta formale.
Chiarito quindi come nonpossa esser piø messo in discussione nØ il ruolo di effettivo gestore di fatto della società (formalmente non contestato in ricorso), nØ la disponibilità in capo all’imputato delle scritture contabili, mai consegnate al curatore, al momento del fallimento (circostanza invece ancora contestata, a pag. 6 del ricorso), e venendo ora al punto nodale della vicenda, deve osservarsi come la Corte bresciana abbia enucleato plurimielementi indicativi del dolo specifico in capo all’imputato, in ossequio al dictum contenuto nella sentenza della Sezione Quinta della Cassazione.
Innanzitutto, la Corte bresciana, in sede di rinvio, ha evidenziato e ribadito il ruolo, rivestito dall’imputato, già amministratore unico della società dal 12 ottobre 2009 al 25 settembre 2012, sino al momento della dichiarazione di fallimento, di effettivo gestore della società oltre che di socio maggioritario (con quote pari al 90%).
Si evidenziava come il consulente commercialista della società, dott. COGNOME, avesse riferitodi avere restituito ai soci le scritture contabili il 11/02/2014 (circa due mesi prima la dichiarazione di fallimento, del 10/04/2014), e che nel corso del proprio incarico professionale aveva avuto rapporti con la società solo attraverso l’attuale imputato; quest’ultimo, peraltro, in data 27/05/2013, successivamente quindi alla dismissione dalla carica formale di amministratore unico, aveva stipulato il contratto di locazione della sede sociale della fallita in favore di terzi.
Il 17/10/2012, la società veniva posta in liquidazione; si osservava quindi come il liquidatore della società, NOME COGNOME, che risultava risiedere presso l’immobile di proprietà dell’imputato «singolarmente si accollava i residui debiti sociali» senza che risultasse alcun compenso in suo favore: «mentre l’odierno imputato continuava a gestire i rapporti con il consulente contabile fiscale della società, da cui riceveva le scritture contabili in restituzione in data 11 febbraio 2014, NOME COGNOME, pur essendo formalmente figura fondamentale nella veste di liquidatore, era o si rendeva irreperibile, con l’evidente beneplacito dell’odierno imputato, che formalmente risultava ospitarlo presso la propria abitazione» (pag. 6).
I Giudici d’appello sottolineavano poi come il curatore fallimentare avesse riferito di non avere potuto ricostruire compiutamente l’attività della società proprio in ragione della lacunosa documentazione da questi reperita autonomamente presso il consulente fiscale della società.
Secondo il curatore il dissesto patrimoniale della fallita si era manifestato nella sua gravità sin dal primo anno di attività sociale: «dalla relazione ex art. 33 l. fall. emergeva che la RAGIONE_SOCIALE non risultava essere mai ricorsa all’indebitamento verso istituto di credito, nØ risultava avere prodotto reddito si segno positivo pur a fronte di annotatati cospicui fatturati, ciò determinando a ritenere che la società, per operare, ricorresse alla liquidità messa a disposizione dei soci, poi sottratta quando il dissesto era ormai evidente» (pag. 7). Ed ancora, si evidenziava come «nei 45 giorni successivi alla messa in liquidazione della società il curatore ha potuto accertare (…) che venne compiuta la liquidazione della quasi totalità del patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, osservandosi come i crediti verso i clienti (al 16/10/2012 corrispondenti a ben € 691.386,85) fossero stati sostanzialmente estinti alla data del 31/12/2012, risultando pari a tale data ad € 56.795,34. Il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE veniva dunque estinto sostanzialmente per una percentuale pari al 91,79%» (pag. 8). Sottolinea la Corte a tale proposito come «non Ł dato sapere, per l’incompletezza-distruzione delle scritture contabili, dove siano finiti siffatti cespiti» (pag. 8); ed ancora si sottolineava come il bilancio
finale di liquidazione depositato il 31/01/2014 evidenziasse, tra le passività, l’esistenza di debiti non ancora saldati per un ammontare pari ad € 156.891,74; la liquidazione veniva chiusa grazie all’accollo da parte del liquidatore delle posizioni debitorie ancora pendenti, come deliberato dall’assemblea dei soci il 31/12/2013. Come detto, il liquidatore non estingueva i debiti e si rendeva irreperibile.
L’entità del passivo fallimentare accertato era pari ad € 156.891,74; quanto all’attivo, la fallita non risultava proprietaria nØ di beni mobili nØ di beni immobili. Si sottolineava in sentenza come, invece, i soci della fallita risultassero proprietari di diversi beni immobili situati in Brescia, mentre il liquidatore NOME COGNOME era invece nullatenente.
Ebbene, la motivazione della pronuncia oggi impugnata Ł da ritenersi adeguata, in quanto desume il dolo specifico da una complessiva ricostruzione della vicenda, nel contesto della quale sono stati valorizzati in modo congruo una serie di elementi e di circostanze suscettibili di comprovare la valenza fraudolenta dell’occultamento delle scritture contabili.
In questo modo, la Corte di Appello di Brescia ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/1/2023, COGNOME Pietra, Rv. 284304 – 01).
La valutazione operata dai Giudici dell’appello, essendo priva di aspetti di contraddittorietà o illogicità, Łincensurabile ad opera della Corte di cassazione;nØ il motivo di ricorso riesce a formulare una fondata critica alla decisione, in punto di tenuta logica, coerenza o contraddittorietà, arrestandosi, per lo piø, alla mera critica confutativa; in particolare, le doglianze difensive (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perchØ fondate su di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 – 01).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 17/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME