Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 865 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 865 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Gela il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d’appello di Caltanissetta udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Gela in data 27 giugno 2023, COGNOME NOME veniva ritenuta colpevole dei reati di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1 e 216 comma 1 n. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e condannata alla pena di anni due e mesi 4 di reclusione oltre alle pene accessorie.
2.Avverso detta pronuncia, l’imputata proponeva ricorso in appello, rigettato dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 13 febbraio 2024. La difesa di COGNOME proponeva, quindi, ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 1912 del 15 ottobre 2024, annullava la sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, osservando che la fattispecie richiede il dolo specifico costituito dalla volontà di arrecare pregiudizio ai creditori e che la Corte territoriale non aveva dato adeguatamente conto della sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello, con sentenza del 3 febbraio 2025, rigettava nuovamente l’impugnazione.
3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la ricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 216 r.d. citato, che, in base al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Lamenta che la Corte territoriale continui a non dare conto dell’elemento psicologico necessario ad integrare il reato, <>
Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio.
4.Il Procuratore generale chiedeva il rigetto del ricorso. Osservava che la giurisprudenza di legittimità riconosce la possibilità di desumere dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto il dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale e che, nel caso specifico, la Corte di appello, con motivazione ritenuta congrua e coerente, ha evidenziato come il dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale fosse desumibile dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto, trattandosi di condotta – di omessa tenuta delle scritture contabili – perpetrata per otto anni, in presenza di accumulo di un ingente passivo, e di una attività fraudolenta organizzata su base familiare e non occasionale, denotando tali elementi un preciso disegno volto a frodare le ragioni creditorie
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
2.Giova premettere che la condotta contestata all’imputata ai sensi dell’art. 216 comma 1 n. 2 r.d. citato, consiste nell’aver tenuto le scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE, dal 2008 al 2015, in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, al fine di recare pregiudizio ai creditori.
Questa Corte, con la sentenza n. 1912 del 15 ottobre 2024, ha precisato che l’omessa tenuta della contabilità interna integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta qualora si accerti che lo scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 25432 dell’11/04/2012, Rv. 252992-01) e che, nel caso di specie, la sentenza di merito ha ricostruito il fatto in termini di omessa tenuta delle scritture contabili, il quale integra la fattispecie contestata qualora sia caratterizzato dal dolo specifico. Ha, quindi, annullato la sentenza limitatamente al menzionato reato osservando che la motivazione non dava conto della sussistenza dell’elemento psicologico richiesto per l’integrazione della fattispecie, essendosi limitata ad affermare che le scritture contabili erano tenute in guisa da ostacolare la ricostruzione delle attività.
3.Tanto premesso, si osserva che, dando continuità ai principi sopra riportati, questa Corte ha, anche recentemente, affermato che la bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurarsi un ingiusto profitto (Cass. sez. 5, n. 42546 del 7.11.2024, rv 287175-01) e che la prova di tale elemento soggettivo <> (sez. 5, n. 10968 del 31.1.2023, Rv 284304-01).
Nel caso specifico, la Corte territoriale, decidendo in sede di rinvio, ha osservato che gli elementi fattuali costituiti dall’ingente entità del passivo, dalla non occasionalità dell’attività fraudolenta (organizzata su base familiare), dal comportamento ostruzionistico tenuto dalla ricorrente nei confronti del curatore, valutati unitamente alla omessa tenuta delle scritture contabili per ben otto anni, denotavano una forte intenzionalità e un preciso disegno di frodare le ragioni creditorie, così escludendo la possibilità di riqualificare la condotta come bancarotta semplice documentale.
La motivazione, non attinta da specifiche e circostanziate censure, desumendo la prova
dell’elemento soggettivo del dolo specifico dalla complessiva vicenda, Ł rispettosa dei principi dettati da questa Corte e congrua rispetto alle esigenze motivazionali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 02/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME