Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39733 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 6 maggio 2024, confermava quella resa in sede di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale milanese, che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME, in ordine ai delitti di bancarotta societaria documentale semplice ai sensi degli artt. 217, comma 2, e 224 I. fall. in relazione alle società RAGIONE_SOCIALE (capo c) e RAGIONE_SOCIALE (capo d), entrambe dichiarate fallite dal Tribunale di Milano. Delle stesse COGNOME risultava amministratore di diritto dal 7 aprile 2008. Risultavano amministratori di fatto delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, soci delle stesse, che definivano la propria posizione con applicazione di pena
concordata, anche in relazione ai delitti di bancarotta per distrazione e di causazione del dissesto a mezzo di operazioni dolose (capi a e b), per i quali COGNOME era stato in primo grado mandato assolto per non aver commesso il fatto.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge penale, nonché vizio di motivazione in ordine agli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentando che la sentenza di primo grado ebbe a ritenere la responsabilità di COGNOME, quanto al coefficiente soggettivo, per dolo, mentre la Corte di merito valutava sussistente la colpa.
In sostanza, la sentenza ora impugnata risulterebbe contraddittoria affermando per un verso che fosse da confermare la sentenza di primo grado, che rilevava come COGNOME avesse consapevolmente omesso la tenuta delle scritture contabili, salvo poi ritenere sussistenti profili di colpa dell’imputato. Difetterebbe un chiaro iter motivazionale nella sentenza impugnata, che renderebbe una motivazione apparente, tanto più che la mutazione da doloso a colposa della condotta avrebbe dovuto determinare una riduzione della pena.
Il secondo motivo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione, come in precedenza articolati, lamentando che COGNOME sia stato ritenuto responsabile della tenuta delle scritture di entrambe le società fallite e vi abbia svolto un ruolo effettivo, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice del primo grado, che lo aveva escluso, tanto da mandarlo assolto dalle condotte distrattive e di causazione del fallimento.
In sostanza, le società sarebbero state gestite da COGNOME e COGNOME e non da COGNOME che, quale amministratore solo formale, non poteva essere ritenuto responsabile delle condotte di bancarotta documentale, come non lo era stato di quelle patrimoniali.
Il terzo motivo, in continuità con quello precedente, deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione lamentando il travisamento delle dichiarazioni rese da COGNOME al curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, che vengono dalla Corte di appello utilizzate anche per la RAGIONE_SOCIALE, reiterando la confusione operata già dal G.u.p.
La Corte di appello, infatti, pur avendo preso atto della confusione, l’avrebbe superata con motivazione manifestamente illogica, consistente nel ritenere che
COGNOME svolgesse le medesime funzioni in entrambe le società, tralasciando che si trattava di società diverse.
Inoltre, la sentenza impugnata renderebbe una motivazione illogica rilevando come COGNOME abbia voluto confessare la gestione documentale solo per l’una società e non per l’altra, al fine di – così la Corte di merito – evitare una potenziale condanna, in vero già sostenuta dalla dichiarazione resa al curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE.
6 II ricorso è stato trattato, con l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del dl. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, riportandosi alla memoria depositata ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evidenziando come in ordine al primo motivo deve rilevarsi che non sussista alcuna contraddizione posto che si fa riferimento alla “consapevolezza dell’obbligo” di tenuta delle scritture; quanto al secondo motivo, sul ruolo dell’imputato, il ricorso non si confronterebbe adeguatamente con i rilievi contenuti in sentenza in ordine all’unicità del centro di interessi di entrambe le società, genericità del ricorso che si riscontrerebbe anche in relazione al terzo motivo, relativo alla pretesa “traslazione” della prova.
g Il difensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha replicato alla Procura AVV_NOTAIO e illustrato ulteriormente i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Va premesso che le doglianze con le quali si lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. non sono consentite.
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea
valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).
Non di meno le doglianze proposte con i motivi di ricorso vanno valutate ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in quanto proposti per dedurre vizi di motivazione.
I tre motivi, quanto alle residue doglianze, sono strettamente connessi e vanno trattati congiuntamente.
Va premesso che, in ordine all’elemento materiale dei delitti di bancarotta documentale semplice, non è contestata dalla difesa l’omessa tenuta delle scritture nel triennio precedente la sentenza di fallimento.
Quanto al coefficiente soggettivo, la Corte di appello ha ritenuto comprovato che COGNOME, quale amministratore di diritto, si occupasse della gestione contabile delle società, seppur sotto il controllo e seguendo le direttive di COGNOME, in conformità a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado.
Inoltre, si occupava anche della «analisi dei contratti di maggior rilievo, della sottoscrizione, del compiere le verifiche in banca, seguire la parte legale e quella relativa alla sottoscrizione dei compromessi» (così la sentenza impugnata al fol. 6).
In tale prospettiva la tesi che COGNOME – amministratore di diritto – sia una mera ‘testa di legno’ del tutto estranea alla vita della società viene esclusa senza manifeste illogicità dalla Corte di appello, che conclude rilevando come l’imputato abbia avuto consapevolezza della interruzione nella tenuta delle scritture, da parte dei commercialisti esterni per le due società, in quanto si occupava proprio di questo settore e sapeva che non vi erano risorse per poter assicurare l’onorario a tali professionisti.
A fronte di tale ricostruzione, che dunque è logica e non contraddittoria, i motivi lamentano per un verso la circostanza che la Corte di appello abbia ritenuto la sussistenza di colpa e non di dolo, invece ritenuto dal primo giudice.
La sentenza di primo grado già evidenziava come fosse sufficiente ad integrare il coefficiente soggettivo del delitto in esame la sola colpa: difatti la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell’art. 42 cod. pen., che esige la previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto la nozione di ‘previsione espressa’ non equivale a quella di ‘previsione esplicita’ e, nel caso della bancarotta semplice
documentale, la previsione implicita è desumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolenta documentale (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, COGNOME, Rv. 275133 – 02; conf.: N. 27515 del 2004 Rv. 228701 – 01, N. 38598 del 2009 Rv. 244823 – 01).
A ben vedere, però, la Corte di appello, pur citando il principio di diritto per cui anche la colpa sostiene il delitto in esame e pur facendo riferimento a «profili di colpa nella sua condotta», conferma la sentenza di primo grado affermando che l’imputato fosse perfettamente consapevole del proprio ruolo in ordine alla tenuta delle scritture contabili e della necessità di adempiere all’obbligo di tenuta imposto, come anche di non averlo assolto per ragioni economiche, avendo cessato i commercialisti di garantirne la tenuta in quanto non era assicurato il compenso.
Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Pisano, Rv. 274630 – 01 in modo condivisibile ha chiarito che se la bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, I. fall. può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili.
Nella specie la motivazione offerta dalla Corte di appello certamente delinea una condotta di consapevole volontà di omissione nella tenuta, giustificata dalla indisponibilità economica per sostenere gli onorari dei commercialisti, che evidentemente afferisce al dolo – come ritenuto in primo grado – e non alla colpa, pur se la Corte di appello la evoca con un riferimento ai «profili di colpa», i quali richiederebbero però elementi di trascuratezza e negligenza che non vengono descritti dal Collegio di merito, a riprova della circostanza che il coefficiente soggettivo ritenuto è quello sostanzialmente doloso.
Ciò rende infondato il primo motivo di ricorso.
Deve inoltre rilevarsi come le doglianze mosse alla ricostruzione operata dalle sentenze di merito – in particolare in ordine alla estensione delle dichiarazioni rese al curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE anche alla società RAGIONE_SOCIALE – risultino non consentite così come formulate.
Per un verso si deduce il travisamento nella ‘traslazione’ delle dichiarazioni da una società all’altra: ma, a ben vedere, la doglianza è aspecifica, in quanto si rifà a brani delle dichiarazioni rese che non vengono allegate al ricorso, il che non consente a questa Corte di verificare la fondatezza del motivo, né tali dichiarazioni sono state indicate alla cancelleria ai sensi dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, difettando l’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 15/02/2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; conf. N. 35164 del 2019 Rv. 276432 – 01).
Per altro la deduzione di travisamento difetta anche della necessaria decisività, in quanto, al di là della lamentata estensione delle dichiarazioni dell’una società all’altra, il ricorso non si confronta con la ben più ampia argomentazione della Corte di appello (fol. 2 e 7) (che trova sostegno anche nella motivazione di primo grado (fol. 4): che la RAGIONE_SOCIALE fosse amministrata in fatto da COGNOME e COGNOME e l’amministratore di diritto fosse sempre COGNOME; che RAGIONE_SOCIALE finanziasse l’altra società, come anche che l’assunzione della carica da parte di COGNOME fosse avvenuta per entrambe società; che lo stesso COGNOME avesse dichiarato di avere assunto la titolarità dell’incarico con la finalità di creare una sola società, così trattandole come una unica compagine sociale. In tal senso la conclusione della Corte di appello, quanto alla natura ‘gemellare’ delle due società, integra una prova logica che comunque non verrebbe intaccata dal venir meno di quella dichiarativa, il cui utilizzo viene censurato dal ricorso.
La doglianza di illogicità della argomentazione spesa dalla Corte territoriale, per cui COGNOME avrebbe confessato di essersi occupato della gestione contabile per la società RAGIONE_SOCIALE e non per RAGIONE_SOCIALE per evitare la condanna, comunque conseguente alla ammissione per la prima società, risulta invece illogica ma non decisiva.
Effettivamente essa non incide sulla complessiva tenuta argomentativa, anche alla luce del principio per cui, ai fini dell’osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che il ricorso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un’evidenza – pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante – di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 272492 – 01).
Infine, anche la doglianza relativa alla necessità di una riduzione della pena, in vero solo accennata nel ricorso, risulta sostanzialmente generica, oltre che inedita.
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/09/2024