Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39732 Anno 2024
Penale Sent. Sez.
5
Num. 39732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore:NOME COGNOME
Data Udienza:
26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO COGNOME per il ricorrente, che ha replicato alla requisitoria RAGIONE_SOCIALE Procura AVV_NOTAIO, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 29 febbraio 2024, confermava la decisione del G.u.p. del Tribunale torinese, che aveva ritenuto la
responsabilità penale di NOME COGNOME – quale concorrente, nella qualità amministratore di fatto oltre che di socio accomandante, con l’accomandataria NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 20 ottobre 2016 – in ordine ai seguenti delitti di bancarotta fraudolenta societaria, così contestati: -di tipo patrìmoniale, per distrazione, dell’importo di 317.619A4 euro, oggetto di prelievi ingiustificati dai conti correnti RAGIONE_SOCIALE società dal 2008 al 2013, indicati in contabilità quali ‘prelievi soci’; -di tipo documentale ‘generico’, avendo tenuto i libri e le altre scritture contabili obbligatorie, così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, con condotte consistite: a) nel registrare i versamenti – effettuati dalla acquirente RAGIONE_SOCIALE azienda RAGIONE_SOCIALE fallita COGNOME – come ‘versamento soci’ invece che ‘acconto cessione di azienda’ così da far apparire i soci – COGNOME COGNOME e COGNOME come creditori RAGIONE_SOCIALE società per l’importo di euro 1.080.000,00; b) appostando, per gli anni 2015 e 2016, inesistenti sopravvenienze attive, che facevano chiudere i rispettivi bilanci in attivo; c) estinguendo il debito che i soci avevano verso la società di euro 317.619,44, utilizzando il conto ‘soci e/anticipazioni a breve’ (girocontato al conto ‘prelievi soci’) anziché al conto ‘versamenti dell’acquirente’.
Inoltre, NOME COGNOME in concorso con COGNOMECOGNOME che definiva altrimenti la propria posizione risultava, secondo i Giudici dì merito, responsabile anche del delitto di bancarotta preferenziale in favore RAGIONE_SOCIALE finanziaria RAGIONE_SOCIALE Quest’ultima aveva finanziato la società fallita nel 2008, con scadenza 2023: l’importo acquisito dalla fallita- a seguito del pagamento di euro 1.080.000,00 da parte RAGIONE_SOCIALE acquirente COGNOMECOGNOME per la cessione RAGIONE_SOCIALE azienda RAGIONE_SOCIALE veniva trasferito alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il cui amministratore socio accomandatario era NOME COGNOME, mentre COGNOME, questa volta, era accomandante – a fronte dell’accollo che quest’ultima società aveva effettuato in relazione al residuo del finanziamento per euro 1.060.000,00 euro.
Infine, NOME COGNOME è stato ritenuto anche responsabile del delitto di bancarotta semplice, in concorso con COGNOME, per avere aggravato il dissesto RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, astenendosi dal richiedere il fallimento, nonostante lo stato di decozione fosse emergente già dal bilancio al 31.12.2012.
I Giudici del merito riconoscevano le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ‘continuazione fallimentare’, con pena dì anni due e mesi otto di reclusione, oltre pene fallimentari accessorie ridotte quanto alla durata dalla Corte di appello da dieci a due anni.
Ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. la pena veniva sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità per 970 giorni.
v
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualità di amministratore di fatto attribuita all’imputato.
Lamenta il ricorrente che la relativa prova sarebbe stata tratta dalle dichiarazioni rese dal commercialista COGNOME, artefice RAGIONE_SOCIALE complessa operazione societaria di cessione RAGIONE_SOCIALE azienda da parte RAGIONE_SOCIALE società fallita, nonché da COGNOME, acquirente RAGIONE_SOCIALE azienda, difettando però una adeguata valutazione di attendibilità dell’interesse che ispirava costoro: l’uno, perché potenzialmente indagato per le condotte di bancarotta, dunque teso a proteggere se stesso, cosicché avrebbe reso dichiarazioni inutilizzabili ex art. 63 cod. proc. pen.; l’altra perché, a seguito dell’acquisto dell’azienda, aveva in atto un contenzioso in sede civile con COGNOME COGNOME nel quale doveva affermare, per sostenere la propria tesi, che ques’ultimo era amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE fallita.
In particolare, la Corte di appello avrebbe proprio valorizzato il contenuto dell’atto di citazione in sede civile, ove però le affermazioni RAGIONE_SOCIALE parte per la normativa processual-civilistica risulterebbero utilizzabili solo contra se e non contra alias.
Per altro, né COGNOME né COGNOME avrebbero mai affermato che NOME svolgeva le funzioni di amministratore di fatto, cosicché la sentenza impugnata incorrerebbe in travisamento.
Inoltre, errato sarebbe anche il richiamo dell’atto notarile riguardante l’acquisto originario da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, all’atto RAGIONE_SOCIALE sua istituzione, dell’azienda-RAGIONE_SOCIALE – che indicava anche COGNOME come presente nella qualità di amministratore (dal che la prova del ruolo di amministratore di fatto. La Corte di appello avrebbe trascurato la prova offerta dalla difesa che l’atto notarile richiamato dal G.u.p. era poi stato corretto, con l’espunzione del riferimento alla qualità di amministratore di COGNOME, come emerge dal rogito contenuto nell’archivio informatico dello studio professionale.
Né la prima censura, né la seconda, mossa anche con i motivi aggiunti, risultavano esaminate dalla Corte di appello, che non avrebbe fornito risposta alcuna a riguardo.
Quanto alla denunciata violazione di legge, difetterebbe la qualità di amministratore di fatto, in quanto non sussiste prova RAGIONE_SOCIALE continuità, significatività e dell’esercizio del poteri tipici gestionali di amministrazione, non
avendo la Corte di appello valutato tale censura, difettando accertamenti relativi ai rapporti con i clienti, i dipendenti e i fornitori (anche oggetto di richiesta di rinnovazione istruttoria), oltre che ad atti assunti da NOME COGNOME in nome e per conto RAGIONE_SOCIALE società poi fallita.
Né la circostanza che NOME COGNOME avesse garantito quale socio accomandante- i debiti RAGIONE_SOCIALE società fallita lo renderebbe amministratore di fatto, in quanto tale posizione di garante lascia il socio accomandante estraneo alla gestione.
Inoltre, anche volendo ritenere comprovato che la sola decisione di vendita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE fosse stata assunta dall’imputato, la stessa risulterebbe inidonea a integrare il presupposto di continuità richiesto dall’art. 2369 cod. civ.
Per altro, l’interesse alla vendita di NOME sarebbe derivato sia dalla qualità di socio accomandante, sia anche dalla circostanza che lo stesso era fideiussore personale e accomandatario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendosi accollare – nel progetto messo a punto da COGNOME il debito RAGIONE_SOCIALE società fallita.
La Corte di appello non ha tenuto conto di ciò, valorizzando messaggi di posta elettronica, uno dei quali, quello del 9 maggio 2023, non esisterebbe in atti, senza considerare che la stessa COGNOME – e di ciò non teneva conto la Corte territoriale – escludeva che la vendita fosse stata decisa da COGNOME COGNOME.
Il secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE legge penale e vizio di motivazione in relazione alla condotta di bancarotta distrattiva.
La Corte di appello non si sarebbe confrontata con la circostanza che l’importo di 150mila euro fu anticipato da NOME COGNOME a mezzo di un assegno, allegato al ricorso, in occasione dell’acquisto nel 2008 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE società. L’atto di acquisto fu formalizzato il l agosto 2008 e l’assegno da NOME COGNOME fu emesso il 3 luglio 2008, per versare la caparra confirmatoria per il contratto preliminare in attesa del finanziamento RAGIONE_SOCIALE. Pervenuto quest’ultimo, il denaro prestato fu restituito dalla società a COGNOME COGNOME con bonifico del 31 dicembre 2008, recante causale ‘rimborso soci finanziamento’: di ciò la Corte territoriale non ha tenuto conto, valorizzando in modo incongruo il dato che il bonifico sarebbe intervenuto quale acconto sull’intera restituzione – quando ormai la società versava in condizioni già precarie, senza rilevare che il tutto accadeva appena quattro mesi dopo la costituzione RAGIONE_SOCIALE società, cosicché risulterebbe illogico ritenere sussistente il pericolo per i creditori già in quella fase iniziale di vita RAGIONE_SOCIALE società.
Inoltre, la Corte non ha tenuto conto che la socia accomandataria, COGNOME, chiariva che i prelievi ulteriori – oggetto RAGIONE_SOCIALE condotta distrattiva contestata erano stati effettuati per proprie esigenze di vita.
In sostanza gli elementi analizzati dalla Corte di appello risulterebbero inidoneì a provare la distrazione da parte dell’imputato, nè integrerebbero gli indici di fraudolenza richiesti, oltre alla attribuibilità a COGNOME dei prelievi medesimi.
Il terzo motivo deduce violazione dì legge e vizio di motivazione in ordine al delitto dì bancarotta documentale, essendosi la Corte territoriale limitata ad attribuire la responsabilità solo in forza RAGIONE_SOCIALE qualità di amministratore di fatto, in sé ìnidonea, in assenza di elementi dì prova che attestino il coinvolgimento nella irregolare tenuta delle scritture.
Per altro COGNOME, artefice RAGIONE_SOCIALE complessiva operazione, era anche il professionista che si occupava RAGIONE_SOCIALE tenuta delle scritture contabili, cosicché l’appostamento delle operazioni riguardava scelte tecniche dello stesso non imputabili al ricorrente.
Difettava, poi, ogni motivazione in ordine al dolo specifico, né alcuna motivazione è stata offerta in ordine alla possibile rìqualìfìcazione nel delitto dì bancarotta semplice documentale, punìbìle per colpa.
Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla bancarotta preferenziale.
La Corte territoriale non avrebbe dato conto dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie ìncriminatrice, a fronte RAGIONE_SOCIALE circostanza che l’accollo del debito RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE verso la finanziaria conseguiva al ‘piano’ predisposto da COGNOME, che aveva rassicurato tutti gli attori dell’operazione quanto ai benefici conseguenti, cosicché il pagamento RAGIONE_SOCIALE società finanziaria, creditrice, non era sostenuto dal coefficiente soggettivo richiesto. In sostanza l’imputato non aveva alcun interesse a soddisfare il creditore NOME rispetto ad altri.
Il quinto motivo deduce violazione dì legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante contestata, omettendo la Corte territoriale ogni considerazione in ordine alla condotta successiva al reato posta dai motivi di appello.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle partì, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma l, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa
in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
9. Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso: in ordine al primo e al secondo motivo, le censure sollecitano una diversa e del tutto implausibile valutazione delle prove, non confrontandosi adeguatamente con il valore convergente degli elementi considerati concludenti dalla Corte di merito, quanto al ruolo continuativo di gestore di fatto dell’imputato e alle considerazioni in ordine al bonifico effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE; quanto al terzo motivo, lo stesso si basa su una diversa ricostruzione in fatto del ruolo dell’imputato; il quarto motivo propone una implausibile ricostruzione degli intenti dell’imputato; il quinto motiva verte su una rivisitazione di valutazioni discrezionali logicamente motivate, non sindacabili in sede di legittimità.
ltJ. Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso e replicando alla Procura AVV_NOTAIO, in ordine al primo e al secondo motivo, di non aver proposto una diversa ricostruzione dei fatti, ma una valutazione di inutilizzabilità del materiale probatorio – dichiarazioni e atto notarile, risultando non condotta distrattiva quella relativa alla restituzione del finanziamento al socio, introducendo il tema RAGIONE_SOCIALE postergazione ex art. 2467 cod. civ. per i crediti del socio, che sussiste solo nel caso di difficoltà finanziaria non provata nel caso in esame; quanto al terzo motivo, ribadendone il contenuto, in replica alla Procura AVV_NOTAIO la difesa deduce che anche accertata la qualità di amministratore di fatto la responsabilità per la bancarotta documentale consegue alla compartecipazione alle scelte di tenuta tecnica delle scritture, non comprovate; anche per il quarto motivo le conclusioni RAGIONE_SOCIALE Procura AVV_NOTAIO non colgono la censura mossa con il ricorso, che viene ribadita, come anche quella del quinto motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
In ordine al primo motivo, relativo alla qualità di amministratore di fatto, si caratterizza per la reiterazione di censure già formulate in appello che trovano adeguata e logica risposta nella sentenza impugnata.
2.1 In primo luogo, la Corte di appello offre una lettura ‘dinamica’ del ruolo dell’imputato, non limitata alla sola cessione di azienda RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, ma valorizzando, oltre alla decisione RAGIONE_SOCIALE stessa cessione, anche una pluralità di elementi logici e fattuali.
In tal senso, va in primo luogo l’argomento – non manifestamente illogico che se anche NOME COGNOME si fosse limitato a decidere RAGIONE_SOCIALE vendita, ciò risulterebbe anomalo se non si fosse anche interessato RAGIONE_SOCIALE gestione antecedente RAGIONE_SOCIALE società, pur risultando solo socio accomandante; inoltre, l’imputato si rendeva fideiussore per tutti i debiti RAGIONE_SOCIALE società in accomandita semplice, divenendo così responsabile non solo in relazione alla propria quota ma per l’intero, a riprova di una cointeressenza oltre la previsione legale; ancora, le due società, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, venivano costituite contestualmente e la prima vedeva COGNOME come accomandataria e COGNOME come accomandante, per la seconda quest’ultimo era accomandatario e l’altra accomandante, dunque i ruoli erano invertiti.
Inoltre, i testimoni COGNOME e COGNOME hanno riferito che NOME svolgeva le funzioni di amministratore di fatto, che avevano avuto rapporti solo con lui e non con la COGNOME; e anche la COGNOME confermava tale ruolo, allegando una mail dello RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE, acquirente RAGIONE_SOCIALE azienda, indirizzata anche alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE quale era socio accomandatario l’imputato), avente ad oggetto il ripiano dei debiti sui quali COGNOME ha riferito che era più informato NOME COGNOME.
2.2 In relazione alla valutazione di attendibilità dei testimoni COGNOME e COGNOME, le doglianze mosse in appello sul punto vengono adeguatamente valutate da parte RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale. La sentenza impugnata esclude che COGNOME abbia alcuna responsabilità, non essendo per altro stata in alcun modo esercitata azione di responsabilità nei suoi confronti, come anche rileva che il giudizio civile fra NOME e COGNOME si era definito con una transazione.
I giudizi di esclusione di un interesse inquinante le deposizioni e delle dichiarazioni in sé, ritenute intrinsecamente credibili e lineari, senza fratture logiche, risultano coerenti e privi di manifeste illogicità.
Va, peraltro, ricordato che trattasi di valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, salva l’ipotesi in cui essa risulti manifestamente illogica, il che nel caso in esame non è : sono inammissibili, infatti, tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle
che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, RAGIONE_SOCIALE credibilità, dello spessore RAGIONE_SOCIALE valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, O., Rv. 262965).
Va, inoltre, evidenziato che la doglianza relativa alla violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. per le dichiarazioni di COGNOME, risulta per un verso inedita, in quanto formulata con l’atto dì appello in forma dubitativa, cosicché il motivo di appello era già ‘perplesso’, tale da determinare l’inammissibilità per aspecificità RAGIONE_SOCIALE doglianza rispetto alla quale correttamente la Corte di appello non ha dato una risposta puntuale (cfr. sul motivo perplesso, fra le altre, Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 12/01/2012, COGNOME, Rv. 251528- 01; sulla rilevabilità RAGIONE_SOCIALE aspecificità del motivo di appello, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822); inoltre, e comunque, la Corte implicitamente chiarisce che non sussistono i presupposti per ritenere una potenziale responsabilità penale di COGNOME, anche perché la sentenza impugnata riconosce all’imputato il ruolo di amministratore di fatto e ‘regista’ dell’operazione, ravvisando anche la tardività RAGIONE_SOCIALE difesa dell’imputato – tesa ad accusare COGNOME – formulata solo in grado di appello, non svolta in precedenza e dunque giudicata sostanzialmente non attendibile anche perché tardiva.
Del tutto aspecifica è la censura che rileva come la sentenza impugnata abbia valorizzato l’atto di citazione RAGIONE_SOCIALE COGNOME: a ben vedere, la Corte di appello richiama le dichiarazioni di COGNOME, che narra dell’agire come amministratore di fatto di COGNOME, non il contenuto dell’atto di citazione.
Anche infondata è la censura che evidenzia come la Corte di merito non abbia tenuto in conto le dichiarazioni di COGNOME, che avrebbero escluso la responsabilità dell’attuale imputato. In vero, la sentenza evidenzia come la socia accomandataria abbia provato ad attenuare la responsabilità del socio accomandante, a riprova che vi è stata una delibazione anche di tale dichiarazione e che la stessa non è risultata credibile nel tentativo di ‘alleggerimento’ RAGIONE_SOCIALE responsabilità.
Va ancora evidenziato come nel caso in esame la valutazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello risulta correttamente operata sulla scorta di argomentazioni logiche e di plurimi indizi: a riguardo va ricordato che il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato,
possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e RAGIONE_SOCIALE normale razionalità umana (ex multis Sez. l, n. 44324 del 18 aprile 2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. l, n. 20461 del 12 aprile 2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941).
Tale operazione ermeneutica è stata compiuta in modo corretto dalla Corte di appello, mentre il motivo di ricorso parcellizza i singoli elementi, per altro trascurandone alcuni, come evidenzia attentamente la Procura AVV_NOTAIO.
A ben vedere, infatti, la Corte di merito ha osservato anche che i due file che predisponevano l’atto preliminare e quello di vendita dell’azienda risultavano entrambi denominati ‘compravendita COGNOME‘, a riprova RAGIONE_SOCIALE centralità dell’imputato nella decisione di vendita e a riscontro delle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME: tale doppia circostanza non viene ‘attaccata’ dal ricorrente, rendendo sul punto aspecifico il ricorso.
La Corte di appello, inoltre, non valorizza affatto il dato probatorio documentale richiamato dalla sentenza di primo grado, per cui nell’atto di acquisto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE-azienda da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quindi nella fase immediatamente successiva alla costituzione RAGIONE_SOCIALE società presenziava anche COGNOME COGNOME, oltre alla COGNOME.
Pertanto, non avendolo valorizzato nel compendio probatorio, le doglianze mosse con l’appello e, in particolare, con i motivi aggiunti non sono state analizzate perché non decisive rispetto alla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Rileva, altresì, questa Corte come – anche seguendo la tesi difensiva dell’errore nell’atto rogato nell’aver riportato quali amministratori sia NOME COGNOME che la COGNOME resta il dato RAGIONE_SOCIALE significatività RAGIONE_SOCIALE sola presenza dell’imputato, anche come socio accomandante, all’atto gestionale iniziale e decisivo per la società, oltre che coerente con l’oggetto sociale. In sostanza, la sola presenza all’atto di acquisto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risulta sintomatica RAGIONE_SOCIALE ingerenza nella gestione dell’imputato, vietata dall’art. 2320, comma secondo, cod. civ., e consentita solo in caso di espressa previsione da parte dell’atto costitutivo, o dì procura speciale per singoli affari (comma primo), circostanze non provate dall’imputato.
Quanto all’interesse dell’imputato a conoscere le condizioni di vendita dell’azienda e non alla decisione di vendita, secondo la difesa il ricorso lo riconduce alla qualità di fideiussore dello COGNOME COGNOME: tale ricostruzione, a fronte RAGIONE_SOCIALE valutazione non atomistica ma complessiva degli elementi
comprovanti il ruolo di gestore ‘ab initio’ RAGIONE_SOCIALE fallita assunto dall’imputato, propone una non consentita – in sede di legittimità – rilettura delle emergenze probatorie.
Inoltre, viene invocato dalla difesa l’argomento che il socio fideiussore resta terzo rispetto alla società: il principio è senza dubbio corretto, essendo stato affermato in sede civile di legittimità che la prestazione di garanzia in favore di una società in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali (quand’anche indebito o addirittura illecito) non integrano l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE società in accomandita semplice con l’assunzione RAGIONE_SOCIALE responsabilità illimitata, a norma dell’art. 2320 cod. civ., e la conseguente estensione al socio del fallimento RAGIONE_SOCIALE società, ai sensi dell’art. 147 RAGIONE_SOCIALE legge fall. in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni ed il secondo non costituisce un atto di gestione RAGIONE_SOCIALE società (Sez. 1 civ., n. 13468 del 03/06/2010, Rv. 613386 – 01).
Non di meno, va rilevato come l’indagine civilistica sia tesa a verificare se il socio accomandante assuma la responsabilità illimitata, e dunque possa essere dichiarato fallito1 J l caso concreto ora in esame palesa che non solo l’atto di fideiussione sia indice RAGIONE_SOCIALE gestione di fatto, ma anche gli ulteriori indizi, in precedenza evidenziati, cosicché l’assunzione di garanzia va ‘letta’ congiuntamente alle altre emergenze, probatorie, logiche e cronologiche, indicate dalla Corte di appello: una pluralità di indizi convergenti correttamente richiamati dalla Corte di merito che consentono di superare la valutazione civilistica fondata sulla sola sussistenza RAGIONE_SOCIALE fideiussione.
D’altro canto, va richiamato il principio, a riprova RAGIONE_SOCIALE distinzione fra l’ambito civilistico e quello penalistìco, che la mancata estensione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento non preclude, di per sé, la responsabilità penale del socio accomandante che abbia violato il divieto di immissione nell’attività amministrativa, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta ascritto all’accomandatario, essendo tale ingerenza sufficiente ai fini RAGIONE_SOCIALE lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 216 l. fall. (cfr. Sez. 5, n. 44103 del 28/09/2011, Rv. 251126).
Anche la doglianza relativa al travisamento per inesistenza del messaggio di posta elettronica del 9 maggio 2013, allegato dalla COGNOME, non è consentita come formulata. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE deducibilità del vizio di “travisamento RAGIONE_SOCIALE prova”, che si risolve nell’utilizzazione dì un’informazione inesistente o nella omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117- 01; conf.: N. 13994 del 2006 Rv.
�
233460- 01, N. 36764 del 2006 Rv. 234605 – 01, N. 19848 del 2006 Rv. 234162 – 01).
Tale decisività non è stata dedotta né tantomeno il ricorrente ha chiarito che si tratti di un elemento dì prova valutato solo dalla Corte di appello, e non anche dal Tribunale, cosicché deve rìlevarsi come la doglianza di inesistenza sia inedita, non essendo stata formulata con i motivi di appello, riportati dalla Corte territoriale in sentenza e non contestati dal ricorrente.
Anche aspecifico è il travisamento dedotto quanto alle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME, in quanto il motivo di ricorso non mette in condizione questa Corte di verificare la sussistenza del vizio, non essendo stati allegati al ricorso gli atti processuali decisivi per valutare la doglianza difensiva (verbale delle dichiarazioni), né risultando comprovata la richiesta rivolta alla cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di appello, degli atti indicati nel ricorso per cassazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE allegazione ai sensi dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., fermo restando che comunque gravi sul difensore un onere di diligenza nel verificare l’effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Curti, Rv. 284901 – 01).
2.3 Pertanto, a fronte RAGIONE_SOCIALE motivazione immune da vizi relativamente alla qualità di amministratore di fatto attribuita all’imputato, durevole, continuativa e significativa – come dimostrato dalla partecipazione alla fase di acquisizione e alla decisione di vendita dell’azienda, oltre che con il rendersi fideiussore pur essendo socio accomandante, nonché contestualmente accomandatario RAGIONE_SOCIALE società ‘gemella’ RAGIONE_SOCIALE – anche infondata è la doglianza relativa alla violazione di legge.
Sul punto deve richiamarsi il consolidato orientamento per cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., non postula necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiede l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova RAGIONE_SOCIALE posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase RAGIONE_SOCIALE sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività RAGIONE_SOCIALE società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come è nel caso in esame (Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 – 01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, Sentenza n. 25021 del 2023; Sez. 5, del 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, del 12
maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254; Sez. 5, n. 25075 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20106/2013 Rv. 256534; Sez. 5, n. 25030 del 2023; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, COGNOME, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, COGNOME e altri, Rv. 264009; Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Rv. 283850).
Ai fini del caso in esame va anche richiamato il principio, che attesta la corretta valutazione da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di merito, per cui la responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può prospettarsi sotto differenti profili: a) ex art. 222 l. fall., quale socio divenuto illimitatamente responsabile, in ragione di un’indebita ingerenza nell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE società (ai sensi dell’art. 2320, comma primo, cod. civ.) e RAGIONE_SOCIALE conseguente estensione del fallimento nei suoi confronti ex art. 147, comma secondo, l. fall.; b) ex art. 216 l. fall., quale amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE società in accomandita semplice dichiarata fallita ed a prescindere dal suo “status” di fallito, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 223 l. fall., l’essere stato preposto all’amministrazione ed al controllo di una società commerciale; c) ex artt. 110 cod. pen e 216-222 l. fall., quale concorrente “extraneus” nel reato fallimentare del socio accomandatario, per aver commesso una condotta agevolatrice atipica (Sez. 5, n. 14531 del 14/12/2016, dep. 24/03/2017, COGNOME, Rv. 269594- 01).
A ben vedere il caso ora in esame risulta coerente con l’ipotesi b) ora richiamata.
Ne consegue l’infondatezza del motivo e la natura non consentita degli ulteriori rilievi, difensivi, di volta in volta analizzati.
3. Quanto al secondo motivo, lo stesso non è consentito in quanto aspecifico.
Va ribadito il consolidato principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti RAGIONE_SOCIALE necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521).
Nel caso in esame, oltre alla reiterazione degli argomenti, deve anche rilevare questa Corte come il motivo non si confronti con la sentenza impugnata che non
si limita a imputare al ricorrente la sola distrazione di 100mila euro, bensì dell’intero importo dei prelievi operati di oltre 317 mila euro.
A riguardo, come correttamente osserva la Procura AVV_NOTAIO, la doglianza presuppone la estraneità di NOME COGNOME alla amministrazione RAGIONE_SOCIALE fallita, che in vero è smentita per quanto già evidenziato, cosicché anche la giustificazione, generica, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, richiamata dal ricorrente – prelievi effettuati per esigenze di vita e finalità societarie, gli uni e le altre non meglio definite – non si confronta con il ruolo gestionale assunto dall’attuale imputato.
Ne consegue che la difesa, in appello, come anche in questa Sede, si limita sostanzialmente a offrire una giustificazione RAGIONE_SOCIALE attribuzione di 100mila euro, sostanzialmente trascurando quanto altrimenti prelevato, del quale COGNOME era responsabile quale amministratore di fatto.
In sostanza il motivo difetta RAGIONE_SOCIALE necessaria decisività per escludere la responsabilità dell’imputato, residuando il prelievo di 217mila euro non giustificato, pur seguendo l’impostazione difensiva.
Anche l’argomento per cui la restituzione con bonifico all’imputato di 100mila euro interveniva solo dopo quattro mesi dalla costituzione RAGIONE_SOCIALE società, così da non poter integrare il pericolo del pregiudizio per i creditori – la bancarotta distrattiva è reato di pericolo concreto – risulta non decisivo, in quanto le condotte distrattive ulteriori, delle quali risponde l’imputato quale amministratore di fatto, si prolungavano fino al 2013, quando ormai lo stato di decozione era già con sol i dato.
E comunque, per principio affermato da Sez. U, Passarelli (Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804- 01), ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. In motivazione le Sezioni Unite hanno precisato che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo ‘in qualsiasi momento siano stati commessi’ e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza.
Pertanto, il motivo è aspecifico oltre che manifestamente infondato, mentre la doglianza relativa alla postergazione del credito del socio finanziatore limitato al solo caso RAGIONE_SOCIALE situazione di squilibrio finanziario, oltre ad essere tardivamente proposta in sede di conclusioni, non risulta decisiva perché non spiega la destinazione dei residui 217mila euro.
4. Quanto al terzo motivo, data la qualità di amministratore di fatto, in base alla disciplina dettata dall’art. 2639 cod. civ., NOME COGNOME era gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844; Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, COGNOME, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione RAGIONE_SOCIALE regola dettata dall’art. 40, comma secondo, cod. pen.
Tanto premesso, il ruolo assunto dal COGNOME, professionista tenutario delle scritture, non esclude la responsabilità dell’imputato, come osserva la Corte di merito, in sintonia con il consolidato principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa (Sez. 5, Sentenza n. 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133- 01; conf. n. 709 del 1999 Rv. 212147- 01, n. 11931 del 2005 Rv. 231707- 01, n. 2812 del 2014 Rv. 258947- 01).
Inoltre, anche la doglianza relativa al deficit motivazionale lamentato in ordine al dolo specifico è ‘fuori fuoco’: difatti, per la bancarotta documentale ‘generica’, quale è quella in contestazione, non è richiesto il dolo specifico. Infatti, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma RAGIONE_SOCIALE loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838- 01).
D’altro canto, dall’esame dell’atto di appello (fol. 22) e RAGIONE_SOCIALE ricapitolazione dei motivi di appello, riportati nella sentenza impugnata e non contestati, risulta che alcuna doglianza in quella sede sia stata proposta quanto al dolo del delitto di bancarotta documentale e in ordine alla individuazione del coefficiente soggettivo nella colpa, ai fini RAGIONE_SOCIALE riqualificazione nell’ipotesi di bancarotta semplice documentale. Ne consegue che il motivo è anche inedito.
In ordine al quarto motivo, lo stesso è inedito, in quanto l’appello (fai. 22 e s.) risultava formulare un motivo generico, lamentando solo che NOME COGNOME non poteva sapere che gli altri debitori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sarebbero stati soddisfatti, essendo stati tenuti i libri contabili da COGNOME e essendosi fidato delle affermazioni di quest’ultimo.
D’altro canto, la Corte territoriale rende conto ampiamente, senza incongruenze logiche, che NOME aveva certamente chiara la situazione debitoria (la riprova è nelle informazioni che riceveva sulla definizione dell’esposizione debitoria).
Correttamente, per altro, la Corte di appello chiarisce come le intenzioni di NOME COGNOME di risollevare le sorti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE siano irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE configurazione del reato in esame. A ben vedere, tale intenzione afferisce ai motivi dell’agire, da tenere distinti dal dolo, tanto più che il pagamento avveniva in primo luogo verso la RAGIONE_SOCIALE quale accollante il debito che la fallita aveva verso la RAGIONE_SOCIALE, cosicché di fatto si tratta di una doppia dazione che favoriva entrambi i creditori di COGNOME NOME, sia la NOME, RAGIONE_SOCIALE quale NOME COGNOME era socio accomandatario, sia RAGIONE_SOCIALE, il tutto in danno RAGIONE_SOCIALE par condicio creditorum, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito.
6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello esclude la sussistenza di elementi che giustifichino la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche e fonda la corretta dosimetria RAGIONE_SOCIALE pena sulla assenza di ‘meriti’ processuali o extraprocessuali dell’imputato, oltre che sulla gravità e molteplicità delle condotte fraudolente.
Si tratta di motivazione congrua, che valuta anche il versamento che l’imputato ha effettuato in favore del fallimento RAGIONE_SOCIALE, costituitosi parte civile poi rinunciante, giudicando parziale e limitato il ristoro dei danni.
Nel caso di specie, la motivazione offerta risulta non manifestamente illogica e corretta, cosicché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE pena irrogata in concreto. (Sez. Un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, COGNOME, Rv. 245931).
Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua l i.
Così deciso il 26/09/2024