Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50076 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50076 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale COGNOME
sentite COGNOME le COGNOME conclusioni COGNOME del COGNOME Sostituto COGNOME Procuratore COGNOME NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dei difensori del ricorrente, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, e sentito l’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 23 giugno 2023, rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME, indagato per i reati di cui agli artt. 512-bis e 416-bis,1 cod. pen. e 648-ter 1 416-bis.1 cod. pen., relativa al sequestro di beni immobili, accogliendo la richiesta per quanto riguardava il reato contestato al capo 2 (art. 512-bis e 416bis.1 cod. pen.) in quanto estinto per prescrizione.
1.1 Avverso l’ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di NOME, lamentando la violazione dell’art. 648-ter cod. pen. per avere individuato quale reato presupposto del reato di autoriciclaggio il delitto di cui al capo 2) previsto punito dall’art. 512-bis cod. pen., per il quale era stata dichiarata l’insussistenz del fumus commissi delicti.
1.2 I difensori eccepiscono la violazione di legge e l’omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato visto che l’ordinanza impugnata aveva ritenuto che la prova della gestione fosse sufficiente ad integrare il fumus del delitto, laddove la norma incriminatrice esige invece la prova della intestazione, elemento oggettivo della fattispecie; il tribunale aveva confuso gli elementi di un interesse gestorio di COGNOME NOME e COGNOME NOME, di alcuna rilevanza penale, con quelli th della diversa condotta fraudolenta punita dall’art. 512-bis cod. pen.; rilevano il contrasto formale tr l’accusa in capo a NOME NOME NOME di essere intestatario fittizio della società ed al contempo gestore occulto della contabilità della stessa, visto che le due posizioni apparivano per natura inconciliabili; era poi da segnalare che la citazione di pagamenti con carta di credito faceva pensare che in realtà l’oggetto dei dialoghi fossero transazioni perfettamente tracciabili e, conseguentemente, tassabili; del pari, il contante cui si faceva riferimento era assolutamente conferente con l’attività svolta che presuppone guadagni parte in contanti e parte a mezzo transazione bancaria; non vi era prova della consapevolezza di NOME NOME relativa alla eventuale commissione del reato di dichiarazione infedele, e si era omessa qualsiasi motivazione in merito alla prova di una interposizione fittizia fra NOME NOME e i presunti interponenti.
Quanto al reato di cui al capo 3), la difesa aveva segnalato come le “gravi anomalie” riscontrabili ai fini di una sospetta intestazione fittizia e un’eventuale replica riciclaggio erano nient’altro che una doppia cessione di quote ed un atto di donazione del padre ai propri figli; la memoria difensiva aveva specificato che il nucleo familiare dei genitori di NOME, considerata la disponibilità finanziaria/reddituale e quella progressiva, poteva provvedere tranquillamente al sostentamento del nucleo familiare del figlio.
Quanto ai reati dei capi da 5 a 9, era stata ignorata la memoria difensiva in cui si rilevavano l’esiguo valore della partecipazione/capitale sociale, le modalità di avvio delle iniziative imprenditoriali in capo alle società, il rico all’autofinanziamento e al credito bancario e di fornitori per l’avvio dei progett imprenditoriali e l’epoca di costituzione dei veicoli societari; la difesa avev segnalato che la ricostruzione operata dall’ausiliario di polizia giudiziaria er carente in ragione del fatto che si limitava ad indicare l’imponibile dichiarato per il periodo di imposta 2015/2020, non riportando l’utile di esercizio, i cost sostenuti e gli investimenti realizzati, ed omettendo l’esame di talune delle imprese oggetto di indagine.
1.3 I difensori eccepiscono la violazione di legge e l’omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo ai pretesi soci occulti: a fronte della denunciata evidente carenza del dolo specifico in capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME, il tribunale si era limitato a richiamare la giurisprudenza di legittimità, omettendo di considerare che entrambi erano usciti indenni dai rispettivi procedimenti di prevenzione avviati nei loro confronti e che non erano emerse vicende tali per cui gli interponenti potessero ritenere di essere a rischio di nuove procedure di prevenzione.
1.4 I difensori eccepiscono la violazione di legge e l’omessa motivazione con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 512bis cod. pen. con riferimento al dolo specifico richiesto in capo ai soggetti interposti, non essendo stato spiegato il motivo per cui il ricorrente sì sarebbe prestato ad operare come “interposto consapevole”, laddove le indagini avevano documentato che egli rivestiva effettivamente la qualifica di socio ed esplicava effettivamente le funzioni di amministratore di alcune delle società oggetto di sequestro.
1.5 I difensori lamentano che il provvedimento impugnato adottava una motivazione di stile per giustificare le esigenze del sequestro anticipatoria della confisca, con conseguente insussistenza del requisito del periculum in mora.
1.6 I difensori chiedono l’annullamento dell’ordinanza lamentando omessa motivazione in ordine alla sussistenza di sperequazione reddituale: in particolare il provvedimento impugnato adottava un automatismo motivazionale per giustificare il rigetto dell’istanza di riesame con riferimento al terreno di cu numero 19.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di le (nella cui nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimentio del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice, vedi Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 254893) e che non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. COGNOME in proc. COGNOME, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Ciò premesso, con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve rilevare come il tribunale, pur avendo ritenuto il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. cui al capo 2) prescritto, ha evidenziato alle pagine 10 e 11 dell’ordinanza impugnata gli elementi in base al quale era possibile affermare la sussistenza del reato, concludendo nel senso della sussistenza di elementi idonei a ritenere che NOME NOME avesse trasferito fittiziamente le quote della società “RAGIONE_SOCIALE” ai figli (tra cui il ricorrente), reato presupposto di quello ex art. 648-ter.1 cod. pen. contestato al ricorrente.
Peraltro, l’ultimo comma COGNOME 648-ter.1 cod. pen. prevede espressamente che “si applica l’ultimo comma dell’art. 648 cod. pen.”, a norma del quale “le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”; pertanto, anche se il reato presupposto non è procedibile in quanto estinto per prescrizione, lo stesso può essere ugualmente posto a base del delitto di autoriciclaggio.
Quanto alla sussistenza del dolo specifico del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., si deve ribadire che “in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall’esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di “liberarsi” dei beni
”’)
in vista di una loro possibile ablazione)” (Sez.2, n. 27123 del 03/05/2023 Carnovale, Rv. 284796); tale consapevolezza è indubbia nel caso in esame, in quanto è lo stesso ricorrente a riconoscere il ruolo del padre NOME nella gestione della società (si veda l’intercettazione richiamata a pag.10 dell’ordinanza impugnata); la motivazione sulla commissione del reato di dichiarazione infedele è contenuta nelle pagine da 12 a 14 dell’ordinanza impugnata, sulla quale il motivo di ricorso propone inammissibili censure relative alla motivazione dell’ordinanza impugnata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alle eccezioni sulla situazione reddituale ed alle censure relative ai reati di cui ai capi da 5) 9), così come sulla sussistenza dell’elemento soggettivo (di cui si è in parta già detto) ed alla motivazione sul terreno di cui al numero 19); in particolare, quanto all’eccezione secondo cui sia COGNOME NOME che COGNOME NOME erano usciti indenni dai rispettivi procedimenti di prevenzione avviati nei loro confronti e che non vi erano quindi i presupposti perché gli stessi potessero temere di essere a rischio di nuove procedure, vi è motivazione nelle pagine 17 e 18, su cui il motivo di ricorso contrappone inammissibili valutazioni alternative.
Infine, relativamente alla sussistenza del requisito del periculum in mora, vi è ampia motivazione del Tribunale nelle pagine 19 e 20 dell’ordinanza impugnata, su cui il motivo di ricorso reitera censure sulle quali vi è già stata risposta.
1.2 II ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/11/2023