Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46386 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46386 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Wadern (Germania) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 19/05/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Palermo letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, la Corte distrettuale di Palermo ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso il decreto emesso dal
Tribunale con il quale gli è stata applicata la misura RAGIONE_SOCIALE sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per quattro anni, con le relative prescrizioni e l’imposizione RAGIONE_SOCIALE cauzione di euro 1200.
2.Avverso detto decreto propone ricorso il difensore di NOME COGNOME con un unico motivo.
Violazione di legge per omessa o apparente motivazione alla luce dell’esame del collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, la cui evidente inattendibilità ha determinato il travisamento RAGIONE_SOCIALE figura del ricorrente nell’ambito degli episodi criminosi a lui contestati tanto da imporsi un pieno riesame RAGIONE_SOCIALE proposta formulata dalla Questura di Agrigento e del provvedimento emesso dal Tribunale.
In particolare, i giudici di merito da un lato hanno travisato circostanze decisive, dall’altro lato le hanno ricostruite in modo erroneo tanto da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente.
Infatti, la Corte distrettuale ha sostanzialmente replicato le risultanze dell’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 15 settembre 2020, e poi del Tribunale del riesame arrivando a travisare l’esame testimoniale di NOME COGNOME, reso all’udienza del 15 Febbraio 2022 (riportato testualmente alle pagine da 10 a 16 del ricorso), e comunque valorizzando le contrastanti dichiarazioni del collaboratore di giustizia sopra menzionato (riportate testualmente alle pagine 9 e 10 del ricorso), rimaste prive di riscontri, nonostante: a) la relazione tecnica di comparazione fisiognomica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE escludesse la possibilità di individuare i soggetti ripresi sul luogo del tentato omicidio contestato al ricorrente; b) lo scollamento di orario delle conversazioni telefoniche rispetto al momento dell’agguato.
In sostanza, il ricorso delinea, passaggio per passaggio e riportando testualmente stralci dei provvedimenti, la carenza di gravità indiziaria delle condotte contestate a NOME, per come evincibile dalle ordinanze cautelari (del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame) che si sono sostanzialmente adeguate alla richiesta del pubblico ministero, anche con riferimento all’aggravante del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis 1, cod. pen., argomentata in termini evocativi e suggestivi senza il rigore applicativo richiesto dalla Corte di legittimità.
Nei medesimi termini viene contestata dal ricorso non solo l’incompetenza per territorio di alcuni delitti, ma soprattutto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE gravità indiziari riguardante quelli in materia di stupefacenti e le condotte estorsive visto che le presunte vittime di queste (di cui sono riportate testualmente le dichiarazioni alle
pagine da 32 a 37 del ricorso) avevano escluso qualsiasi minaccia dinnanzi alla Corte di Assise di Agrigento.
In conclusione, secondo il ricorrente, il giudice RAGIONE_SOCIALE prevenzione è tenuto a ricostruire, in via autonoma, i fatti storici oggetto delle misure cautelari; a recepire l’esito assolutorio prodottosi nel giudizio penale con le sole eccezioni indicate dalla Corte di legittimità; a non utilizzare gli stessi elementi iche in sede cautelare sono stati ritenuti inidonei a configurare un quadro gravemente indiziario ai fini RAGIONE_SOCIALE qualificazione RAGIONE_SOCIALE condotta come concorso esterno in associazione mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
E’ opportuno ribadire che il perimetro del controllo affidato alla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è ammesso solo per violazione di legge, così dovendosi escludere dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi del vizio di motivazione previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia RAGIONE_SOCIALE motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Alla luce di questo delimitato ambito diventano improponibili, sotto forma di violazione di legge, non solo i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, ma anche quelli espressi in termini di mancata considerazione di prospettazioni difensive quando queste, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dagli argomenti del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini RAGIONE_SOCIALE pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).
Alla stregua di tali rilievi le censure del ricorso, formulate in modo aspecifico e reiterativo, devono considerarsi inammissibili.
3.1. La Corte distrettuale, con argomenti completi e logici, ha illustrato in modo autonomo le ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALE decisione dando conto degli elementi fattuali che consentono di inquadrare NOME COGNOME nella categoria RAGIONE_SOCIALE pericolosità sociale qualificata di cui all’art. 4, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011 luce degli elementi posti a fondamento: 1) dell’ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALE misura
cautelare RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 15 settembre 2020, per il reato di duplice tentato omicidio, commesso il 23 maggio 2017, avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. oltre che un’estorsione e delitti in materia di armi, droga, contro il patrimonio (indicati alla nota uno di pagina due del provvedimento), aggravati dall’art. 416-bis. 1, cod. pen., e dall’art. 416-bis, cod. pen.; 2 dell’ordinanza del Tribunale del riesame, confermata con sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione del 16 febbraio 2021; 3) del decreto di rinvio a giudizio emesso 1’8 settembre 2021 per tutti i menzionati reati, collocabili tra il 2017 ed il 2018, epoca non risalente, comunque dimostrativi RAGIONE_SOCIALE pericolosità sociale attuale del proposto anche alla luce RAGIONE_SOCIALE permanente sottoposizione a misura cautelare dal 2 settembre 2020; 4) RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare di Palermo il 1 giugno 2022 nei confronti dei coimputati giudicati con il rito abbreviato, in cui incidentalmente viene esaminata anche la posizione di COGNOME, di cui il ricorso non fa menzione.
Il provvedimento impugnato, inoltre, con riferimento a tutte le censure che, si ribadisce, riguardano sostanzialmente la contestazione dei gravi indizi di colpevolezza posti a base delle misure cautelari confermate nei tre gradi di giudizio e in questa sede reiterati, ha risposto in modo completo, congruo, coerente e dettagliato a tutti i motivi di appello concludendo per il permanere del compendio indiziario a carico di COGNOME in ordine a tutti i delitti contestati anche nella forma aggravata (da pag. 11 a 18) e, in primis, dell’appartenenza al gruppo di fuoco che aveva materialmente eseguito l’attentato ai danni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nel pieno centro di Favara, a fini ritorsivi del gruppo criminale avverso (COGNOME appunto) nell’ambito di una violenta guerra tra opposte fazioni armate, operanti nell’ambito del traffico di stupefacenti tra l’Italia e il Belgio, secondo l regola ferrea dell’omertà mafiosa, anche negando circostanze evidenti nella consapevolezza di favorire i loro stessi aggressori, imponendo forza e violenza per garantire supremazia nell’ambito del settore di operatività.
Alla luce di questi plurimi elementi la Corte distrettuale ha concluso per la pericolosità qualificata che connota NOME COGNOME e ha reputato, in modo argomentato e valutando la sua concreta condotta, come essa sia ancora sussistente in ragione del suo ruolo significativo nel contesto criminale di riferimento.
3.2. Il ricorso, lungi dall’evidenziare un’ipotesi di motivazione apparente, reitera in questa sede i motivi di appello senza in alcun modo confrontarsi con il decreto contestando, nel merito, tutti i provvedimenti giudiziari emessi nei confronti di NOME COGNOME (la richiesta cautelare del pubblico ministero; la misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari; il provvedimento
del Tribunale del riesame) riportandone interi stralci unitamente alle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del dibattimento dinanzi alla Corte d’assise di Agrigento.
Il provvedimento impugnato, invece, ha operato in modo proprio la valutazione di appartenenza di COGNOME alla categoria di pericolosità sociale di cui all’art. 4 lett. b) d. Igs n. 159 del 2011 traendone correttamente gli indici rivelatori proprio dai provvedimenti giudiziari sopra indicati, in conformità alla pacifica giurisprudenza di questa Corte circa l’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al processo penale dovuto alle loro profonde differenze, funzionali e strutturali: il processo penale accerta un fatto costituente reato, mentre il procedimento di prevenzione valuta un profilo inerente alla pericolosità di una persona desunta da condotte che non necessariamente costituiscono illecito penale. Detto principio è fissato dall’art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011 e determina l’effetto dell’esclusione di ogni pregiudizialità dell’accertamento penale.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE prevenzione deve provvedere a un’autonoma valutazione degli elementi probatori che può pacificamente trarre da procedimenti penali in corso, esprimendo il proprio giudizio e spiegando le ragioni per le quali tali elementi conducono ad un accertamento di pericolosità sociale del proposto.
Anche di recente questa Corte ha affermato il principio secondo il quale «poiché in tema di misure di prevenzione, attesa l’autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità del proposto, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n.4191 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655). E ciò in quanto le misure di prevenzione hanno finalità preventiva e non punitiva, sicché il giudizio di pericolosità può essere fondato su elementi di fatto non necessariamente coincidenti con quelli accertati con sentenza di condanna, ma emergenti da procedimenti penali pendenti per reati significativi nel cui ambito siano stati espressi giudizi non escludenti la responsabilità del proposto. L’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione, appunto autonoma, ai fini RAGIONE_SOCIALE adozione RAGIONE_SOCIALE misura di prevenzione personale e/o patrimoniale, persino gli elementi acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna
penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità (Sez. 6, n. 14479 del 14/03/2023, Bologna, non massimata; Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279805).
Sulla base delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
La AVV_NOTAIO estensora
Presidente