Aumento pena per continuazione: quando la motivazione è sufficiente?
L’istituto della continuazione nel reato, disciplinato dall’art. 81 del codice penale, è uno strumento fondamentale per la determinazione della pena quando un soggetto commette più violazioni di legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Ma come si calcola l’aumento pena per continuazione e quali sono i criteri che il giudice deve seguire? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre importanti chiarimenti, dichiarando inammissibile un ricorso che lamentava proprio una carenza di motivazione su questo punto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze per i reati di rissa aggravata e lesioni personali. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione da parte dei giudici di merito circa l’aumento di pena applicato per il reato di lesioni, considerato in continuazione con quello più grave di rissa.
Il Calcolo dell’aumento pena per continuazione secondo i Giudici
Il ricorrente contestava specificamente come la Corte d’Appello avesse determinato l’aumento della pena. La difesa sosteneva che la decisione non spiegasse adeguatamente le ragioni che avevano portato a un aumento di un mese e quindici giorni di reclusione rispetto alla pena base di tre mesi, fissata per il reato di rissa.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato completamente questa tesi, definendo il ricorso ‘manifestamente infondato’.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che la motivazione della Corte d’Appello era non solo presente, ma anche pienamente congrua e rispettosa della legge. I giudici hanno sottolineato i seguenti punti chiave:
1. Conformità alla Legge: L’aumento è stato giudicato conforme al disposto dell’art. 81, comma 4, del codice penale. Questa norma stabilisce che, per i reati commessi da un recidivo reiterato (come nel caso di specie), l’aumento per la continuazione non può mai essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Nel caso concreto, un terzo di tre mesi è un mese, e l’aumento di un mese e quindici giorni era quindi superiore al minimo legale.
2. Riferimento alla Gravità del Fatto: La Corte di merito aveva esplicitamente motivato l’entità dell’aumento facendo riferimento alla ‘gravità delle condotte lesive’. Questo criterio è fondamentale per la discrezionalità del giudice nel quantificare la pena.
3. Considerazione delle Circostanze: La sentenza impugnata aveva dato conto anche del fatto che le lesioni erano state ‘cagionate con un’arma’, un elemento che evidentemente aggrava la condotta e giustifica un aumento di pena superiore al minimo.
Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una giustificazione logica e legalmente corretta per la sua decisione, rendendo il ricorso privo di qualsiasi fondamento.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna Accessoria
L’esito del giudizio è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due conseguenze automatiche per il ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* La condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha stabilito una somma di 3.000 euro, ritenendola equa in ragione della ‘evidente inammissibilità dell’impugnazione’, che configura un profilo di colpa nel proporre un ricorso palesemente infondato.
Questa ordinanza ribadisce un principio importante: il giudice di merito ha un potere discrezionale nella determinazione della pena, ma tale potere deve essere esercitato con una motivazione che, seppur sintetica, dia conto dei criteri seguiti, come la gravità del fatto e le circostanze del reato, nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla legge.
Come viene calcolato l’aumento di pena per continuazione nel caso di un recidivo reiterato?
Secondo l’art. 81, comma 4, del codice penale, per un soggetto recidivo reiterato, l’aumento di pena per i reati in continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per l’aumento di pena, basandosi sulla gravità delle condotte lesive, sull’uso di un’arma e rispettando il minimo legale previsto per i recidivi reiterati.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) alla Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un’impugnazione evidentemente priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che – per quanto qui di interesse – ne ha confermato la condanna per i reati aggravati di rissa e lesioni personali (capi A) e C) della rubrica);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con cui si lamentano carenze motivazionali circa l’aumento ex art. 81 cod. pen. – è manifestamente infondato poiché la pena base per il più grave reato di cui al capo A) è stata fissata in tre mesi di reclusione e la Corte di merito ha indicat ragioni per cui ha stimato congruo l’aumento di un mese e quindici giorni di reclusione per i reato di cui al capo C) – conforme al disposto dell’art. 81, comma 4, cod. pen. (secondo cui per i reati avvinti dal vincolo della continuazione commessi dal recidivo reiterato di cui all’art comma 4, cod. pen., l’aumento non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave) – facendo esplicito riferimento alla gravità delle condotte (dando conto pure del fatto che siano state cagionate con un’arma);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (c Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore
Il Presidestél