Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17127 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SALERNO nei confronti di:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/se/4e le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso i Tribunale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di dibattimento dal Tribunale di Salerno all’udienza dei 16.6.202.3. GLYPH oi pi -OCeairiient0 a carico di COGNOME NOME, imputata del reato di u ihGaie, cea -3 -icn 1, n. 2 cod. pen. per essersi impossessata di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete di distribuzione, avvalendosi di mezzo fraudolento.
Nella ordinanza suddetta il giudice aveva rigettato la richiesta dei P. M. di elevare contestazione supbletiva’ ai sensi dtehre 53: 7 «cc. proc, pen., della circostanza aggravante di cui all’art. 625, corrono i, n. 7 cod. pen., per avere l’imputata commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio.
L’ordinanza, lamenta il P.M., è affetta da abnormità strutturale, ponendosi al di fuori dell’ordinamento proc:essuaie per <;,,u -.Joiatita e stranezza. Il giudice, così provvedendo, ha paralizzato illegittimamente l'esercizio dell'azione penale, esorbitando dai suoi poteri. Ha inoltre influito stigii sviluppi del processo, conclusosi con sentenza di non doversi procedere aei confronti dell'imputata per difetto di querela.
Il Procuratore generale vesso la Certe di Cessazione ; con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Non si addice la categoria de0 atti aLci . mi aTord!nanza impugnata.
Invero, sebbene il contenuto del provvedimento sia erroneo e illegittimo, per le ragioni che saranno di seguito illustrate, esso non ha prodotto la stasi del procedimento, essendo il giudice pervenuto a decisione con sentenza; neppure può validamente sostenersi che IV in carenza di potere. Stai
Tenuto conto della tradizionale distinzione fra abria -thità strutturale e abnormità funzionale, si osserva come i'dbriciimna stertter -ale vada limitata ai soli casi di esercizio da parte dei giticice dr. e non attribuitog dall'ordinamento processuale (carenta di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scope «5 modeile legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'oniinameete aHv.:rto o una situazione
processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e, quindi, assolutamente al di fuori dei casi consentiti.
L'abnormità funzionale è invece riscorterabile nc con GLYPH stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo (sulla nozione di abniorniità struttura e funzionale, si veda, tra le tante, Sez. 2, n. 2484 dei 21/10/2014, COGNOME, Rv. 262275: “L’abnormità dell’atto processuale ptià riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto GLYPH oiori p funzoildie, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, dctcmiir GLYPH la stasi dei processo e l’impossibilità di proseguirlo”).
Questa Corte ha già avuto modo ci: proriunciars su questioni analoghe a quella prospettata nella fattspecieu euiOt , So base delle nozioni appena richiamate, che ricorra una ipotesi di abnorn – 13 del provvedimento del giudice ove questi non consenta al P.M. di elevare contestazione suppletiva (cfr. Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, PM c/Palurdbo’ i GLYPH 2S4289:”11 provvedimento con cui, in dibattimento, sia negata zP pubblico r; -i: GLYPH COGNOME,-AcoU – :i di modificare o integrare l’imputazione, pur se erroneo, non è affetto da abnormità nel caso in cui il giudice provveda sull’imputazione originaria con sentenza, che sarà impugnabile con appello o con ricorso “per saltami” essendo, invece, abnorme,’ e come tale ricorribile per cassazione, ze cu la trasmissione degli atti al pubblico ministero”). c:
Nella pronuncia da ultimo citata si è condivisibilmente osservato che, in tema di provvedimento del giudice del dibaIiiimenw che neghi la modifica dell’imputazione ad opera del pubblico mintstei “u: – iticasi due distinte ipotesi a seconda che il giudice provveda con sentenza sull’imputazione originaria ovvero disponga la restituzione . – ;li atti al P.M.. Nei primo caso deve escludersi la sussistenza dell’abnormità doMatto poste che alcuna stasi processuale si verifica; invero, il provvedimA tc; cn cui giudice del dibattimento dichiara irricevibile la contestazione suppietiva effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 517 cod. proc pen.,, per quanto erroneo (essendo il pubblico ministero “dotrinus· ciel!’ttzione penale ed il giudice conseguentemente carente del potere d siriciact – -tto pror ontvo in materia) non può tuttavia qualificarsi come abnorme e, dunque/ non è immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione. La sit azione processuale che ne deriva, non è definibile in termini di stas o ntàllo dei processo, in quanto, la sentenza emessa all’esito del dib ttin.ento bue esseii – a it’iment.e impugnata dalla parte pubblica per l’omessa pronuncia suiia nuova cohte.:iitazione derivata dalla contestazione suppletiva (Sez. 2, n. 5120 del 05/11/1999, Re. 215184 01).
La suddetta conclusione appare conforme al chiaro dettato della legge che, all’art.586 cod.proc.pen., stablisce che “nuande non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinante nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inaminissioilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza. L’impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza”. In tal caso può dedursi l’illegittimità dei orovvedimento che definisce i giudizio in connessione con la nullità Jeil’ordinanza noti einirnisva della modifica dell’imputazione.
3. Pertanto, pur dovendo ribadirsi,, ie iitonfonnita ecit ”olientamento pacifico della giurisprudenza di iegittirnità, che i: giudice rine i.tioasa esercitare alcun sindacato preventivo sull’arnrnissibilità della contestazione suppletiva di un’aggravante (cfr. Sez. 3, n. 29877 del 15/12/2017,, e -top. 2018, Rv. 273688: “In tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull’arnmissibilità delle contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio o dei reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 518 e 517 cod. prac. per., dovendo invece provvedere sul capo d’imputazione come modificato, :i3iarabiiendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell’imputato, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen.”), ove, come nel presente caso, si pervenga a sentenza,: il P.M. sarà tenuto ad impugnare guest’ultima, facendo in Icl” modo valere l’illegittimità dell’ordinanza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 27 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente