Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Le attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro richiesta in sede di ricorso per Cassazione deve seguire regole precise, pena l’inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini entro cui deve muoversi la difesa, sottolineando come la semplice ripetizione di argomenti già valutati non sia sufficiente per ottenere una revisione della sentenza.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato. La difesa, non contestando la colpevolezza, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, basando le proprie doglianze su un unico motivo: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva infatti respinto tale richiesta, motivando la sua decisione sulla base delle modalità della condotta, indicative di una certa abitualità criminosa, e sulla non modesta entità del danno patrimoniale causato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della concessione o meno delle attenuanti, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sulle Attenuanti Generiche
La Corte ha fondato la sua pronuncia di inammissibilità su due pilastri argomentativi distinti ma complementari.
1. Aspecificità del Motivo di Ricorso
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘aspecifico’. La difesa, infatti, si era limitata a una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, spiegando perché essa sia errata o illogica. Riproporre le stesse identiche tesi, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente (in questo caso, l’abitualità criminosa e l’entità del danno), rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
2. Manifesta Infondatezza e il Principio di Diritto
In secondo luogo, il motivo è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza n. 28535 del 2014): per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito analizzi e confuti ogni singolo elemento a favore dell’imputato. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione negativa. Tutti gli altri argomenti, anche se non menzionati esplicitamente, si considerano implicitamente disattesi. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello, basata su elementi concreti, era logica e priva di vizi evidenti.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore e specificità. Non basta essere in disaccordo con una decisione per poterla impugnare efficacemente in Cassazione. È indispensabile costruire un ricorso che demolisca, con argomenti giuridici precisi, la struttura logica della sentenza precedente. La mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte non solo è inutile, ma comporta anche la condanna a sanzioni pecuniarie, confermando la necessità di un approccio critico e non meramente ripetitivo nell’esercizio del diritto di difesa.
Perché il ricorso per le attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico, in quanto si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza, e manifestamente infondato, poiché la decisione del giudice precedente era logicamente motivata.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi d’appello in un ricorso per Cassazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e disattesi non costituisce un motivo specifico di ricorso, ma una doglianza generica che porta all’inammissibilità.
Nel negare le attenuanti generiche, il giudice deve confutare ogni argomento della difesa?
No. Secondo un principio consolidato, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o rilevanti. Tutti gli altri elementi addotti dalla difesa si intendono implicitamente disattesi e non necessitano di una confutazione esplicita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11829 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11829 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 17/03/1979
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di furto aggravato;
rilevato che con l’unico motivo di ricorso la Difesa dell’imputato che contesta motivazione con cui è stata respinta la richiesta di applicazione delle circostanze attenu generiche;
ritenuto che il motivo sia inammissibile in quanto aspecifico, essendo fondato su doglianz che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmen disattese dalla Corte di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove le modalità de condotta sono state indicative di una abitualità criminosa e si è sottolineata la non mode entità del danno procurato), con le cui argomentazioni esso non confronta criticamente;
ritenuto, altresì, che il motivo in esame sia anche manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e tenuto conto che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il giudice di merito motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti g elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia rife quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti e rimanendo, tutti gli altri, disatte implicitamente, da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01)
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.