Attenuanti Generiche: i Limiti del Ricorso in Cassazione
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più significativi della discrezionalità del giudice penale. Tuttavia, quando questa decisione viene contestata, è fondamentale che il ricorso sia strutturato in modo specifico e pertinente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico, che non si confronta con le ragioni del giudice di merito, sia destinato all’inammissibilità.
Il Caso: Dal Furto in Abitazione al Ricorso per Cassazione
Il caso in esame ha origine da una condanna per furto in abitazione. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in secondo grado da parte della Corte di Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente motivato il loro diniego.
La Corte di Appello, nel confermare la decisione di primo grado, aveva specificato che il diniego si basava su elementi di fatto ben precisi: la ricostruzione della condotta criminale e i precedenti penali emersi a carico dell’imputato. Nonostante ciò, il ricorrente ha presentato un’impugnazione basata su deduzioni generiche, senza attaccare in modo puntuale e critico il ragionamento esposto nella sentenza impugnata.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il sindacato della Cassazione sulla motivazione di una sentenza non può tradursi in una nuova valutazione dei fatti. Il compito della Corte è verificare se la decisione sia stata motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, non se la valutazione del giudice di merito sia condivisibile o meno.
Nel caso specifico, la difesa non ha evidenziato vizi logici o violazioni di legge nel percorso argomentativo dei giudici di merito, ma si è limitata a proporre una lettura alternativa degli elementi a disposizione, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sottolineando che il ricorso era “affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata”. In altre parole, l’appellante non ha spiegato perché la valutazione della Corte di Appello – che teneva conto della condotta e dei precedenti – fosse errata dal punto di vista logico o giuridico. I giudici di merito avevano adempiuto al loro obbligo motivazionale, specificando le ragioni che impedivano la concessione del beneficio. La Cassazione, in aderenza ai principi espressi negli articoli 132 e 133 del codice penale, ha concluso che non vi era margine per un intervento, poiché la decisione impugnata era immune da vizi rilevabili.
Conclusioni
L’ordinanza conferma che per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario individuare e dimostrare un vizio specifico nella motivazione del giudice, come una contraddizione manifesta, un’illogicità palese o una violazione di legge. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa alla Suprema Corte. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un ricorso inutilmente proposto.
Perché il ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa erano generiche e non si confrontavano specificamente con le ragioni esposte dalla Corte di Appello, la quale aveva basato il diniego sulla ricostruzione della condotta e sui precedenti penali dell’imputato.
Può la Corte di Cassazione riesaminare nel merito la decisione di negare le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della decisione. Il suo compito, in sede di legittimità, è limitato a verificare che la motivazione della sentenza sia conforme alla legge e ai canoni della logica, senza vizi evidenti.
Quali elementi aveva considerato il giudice di merito per negare le attenuanti?
Il giudice di merito aveva negato le attenuanti sulla base di due elementi di fatto specifici: la ricostruzione della condotta tenuta dall’imputato durante il reato e i suoi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione;
che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità’ in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale specificava le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute (pag. 3: gli elementi di fatto indicati: la ricostruzione della condotta e i precedenti penali emersi); d’altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024