Attenuanti Generiche: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’istituto delle attenuanti generiche rappresenta uno strumento fondamentale per la personalizzazione della pena, consentendo al giudice di adeguarla alla specifica realtà del caso. Tuttavia, la loro concessione o il loro diniego è spesso oggetto di dibattito e di ricorso in Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per chiarire i limiti entro cui è possibile contestare la decisione del giudice di merito su questo punto.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Violenza Privata al Ricorso
Il caso in esame ha origine da una condanna per il reato di violenza privata, confermata sia in primo grado dal Tribunale di Avellino sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Napoli. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su due principali argomenti:
1. La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e le relative motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, chiudendo definitivamente la vicenda processuale per l’imputato.
Le motivazioni: i criteri per le attenuanti generiche
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, giungendo per entrambi alla medesima conclusione di inammissibilità. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno osservato che le censure erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte di Appello. Inoltre, le critiche si basavano su circostanze di fatto, la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità, dove la Corte può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e non riesaminare le prove.
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo, quello sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: la valutazione sulla concessione o meno di tali attenuanti è un giudizio di fatto che spetta al giudice di merito. Questo giudizio non può essere messo in discussione in Cassazione, a condizione che sia supportato da una motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria.
Richiamando precedenti sentenze (come la n. 43952/2017 e la n. 28535/2014), la Corte ha specificato che il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua scelta, implicitamente disattendendo tutti gli altri. In questo caso, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione adeguata per negare le attenuanti, rendendo il ricorso su questo punto inammissibile.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma che la strada per contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è molto stretta. Non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia considerato alcuni elementi a favore dell’imputato. È necessario dimostrare che la motivazione della sentenza impugnata sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
In conclusione, la decisione del giudice di merito sulle attenuanti è ampiamente discrezionale e, se motivata in modo adeguato, diventa quasi insindacabile. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata, per l’imputato, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della definitività della condanna.
Perché il ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Perché la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. In questo caso, la decisione era supportata da una motivazione sufficiente e non illogica, pertanto non era sindacabile dalla Corte di Cassazione, che giudica solo la corretta applicazione della legge.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi già respinti in Appello?
No, non è possibile se il ricorso si limita a riprodurre le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di secondo grado. Un simile motivo di ricorso viene considerato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42705 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42705 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino in data primo febbraio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di violenza privata e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso, con cui l’imputato si duole dell’inosservanza od erronea applicazione della legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, mentre le censure del ricorrente poggiano su circostanze di fatto insuscettibili di valutazione in questa sede di legittimità;
che il secondo motivo di ricorso, con cui l’imputato lamenta violazione di legge per non essere state concesse le circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, essendo il trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive; sul punto, occorre sottolineare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fin della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10/2024.