Attenuanti Generiche: Il Ricorso Vago e Ripetitivo è Inammissibile
L’ordinanza n. 41349/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi che contestano il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica specifica e puntuale della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), relativo a fatti di lieve entità. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri, che riconosceva l’imputato colpevole e gli infliggeva la pena, già diminuita per la scelta del rito abbreviato.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione dell’art. 62-bis del codice penale e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche. In sostanza, la difesa lamentava che i giudici di merito non avessero concesso uno sconto di pena ulteriore basato su circostanze non tipizzate dalla legge.
La Decisione della Corte sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione appropriata, basata su elementi probatori concreti e priva di vizi logico-giuridici. Il ricorso presentato, al contrario, non assolveva alla sua funzione tipica, ovvero quella di muovere una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi principali che evidenziano i difetti del ricorso.
La Reiterazione dei Motivi di Appello
Il punto cruciale della pronuncia è che le doglianze presentate in Cassazione erano una mera riproposizione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso per cassazione non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello. Deve, invece, contenere una critica puntuale e specifica delle ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, evidenziando perché queste siano errate in diritto o viziate da illogicità manifesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito nuovi argomenti o una confutazione mirata della motivazione della Corte territoriale.
La Mancanza di Meritevolezza per le Attenuanti Generiche
I giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche ritenendo, con una motivazione definita dalla Cassazione ‘stringata ma non manifestamente illogica’, che non sussistessero elementi di meritevolezza tali da giustificare un’ulteriore riduzione della pena. La Corte ha implicitamente confermato che la valutazione sulla concessione di tali attenuanti è un giudizio di fatto, ampiamente discrezionale, riservato al giudice di merito. Tale giudizio è sindacabile in sede di legittimità solo se la motivazione è totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria, vizi che non sono stati riscontrati in questo caso. Inoltre, la Cassazione ha notato che la pena inflitta era già ‘piuttosto mite’, un altro fattore che ha contribuito a ritenere corretta la decisione dei giudici di merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio procedurale di grande importanza: per ottenere un esame nel merito in Cassazione, non basta essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario costruire un’impugnazione che dialoghi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, smontandone i passaggi logico-giuridici ritenuti errati. La semplice riproposizione dei motivi d’appello trasforma il ricorso in un atto sterile, destinato all’inammissibilità.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono trascurabili. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve quindi da monito sulla necessità di redigere ricorsi per cassazione tecnicamente solidi, specifici e non meramente ripetitivi, specialmente quando si contestano valutazioni discrezionali come quelle relative alle attenuanti generiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sul diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era manifestamente infondato. Le argomentazioni presentate erano vaghe, non specifiche e si limitavano a ripetere doglianze già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza muovere una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso meramente reiterativo’?
Un ricorso è ‘meramente reiterativo’ quando si limita a riproporre gli stessi motivi e le stesse argomentazioni già presentate e rigettate nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello), senza confrontarsi criticamente con le ragioni specifiche addotte dal giudice nella sentenza che si impugna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41349 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Roma il 13 settembre 2023 ha integralmente offermato, la decisione, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di wairaird il 1231 atftt 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 4 marzo 2023, in conseguenza condannandolo, operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.
L’imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
La riferita doglianze risulta meramente reiterativa di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito, che hanno ritenuto, in sostanza, con motivazione stringata ma non manifestamente illogica, non sussistere elementi di meritevolezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche tenuto conto della inflizione di pena già piuttosto mite.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.