Attenuanti Generiche: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Ripetitivo
L’ordinanza n. 37315 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di attenuanti generiche. In un caso che vedeva un imputato condannato per furto, uso indebito di carta di credito e resistenza a pubblico ufficiale, la Suprema Corte ha stabilito che la semplice riproposizione dei motivi già respinti in appello non è sufficiente per ottenere una revisione della decisione, delineando confini precisi per la critica alla valutazione del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato sia in primo grado che in appello per una serie di reati, tra cui due episodi di furto pluriaggravato, un tentativo di uso indebito di carta di credito e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di Appello di Torino aveva confermato la responsabilità penale e la pena, negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano respinto la sua richiesta di una riduzione di pena.
La Decisione sulle Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice argomentazione: una di carattere procedurale e una di merito. In primo luogo, il ricorso è stato considerato una ‘pedissequa reiterazione’ degli argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte di Appello. In secondo luogo, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato riguardo la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Il Principio di Diritto Rafforzato dalla Corte
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti. È sufficiente, infatti, che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione. Tutti gli altri aspetti, anche se dedotti dalle parti, si considerano implicitamente superati e disattesi dalla valutazione complessiva del giudice. Nel caso specifico, la motivazione della Corte di Appello è stata giudicata esente da vizi logici evidenti, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere una ‘tipica funzione di una critica argomentata’ avverso la sentenza impugnata. Non può limitarsi a riproporre le stesse lamentele già esaminate e rigettate nel grado precedente. Un motivo di ricorso così formulato viene considerato non specifico, ma solo apparente, e quindi processualmente inaccettabile. Inoltre, la valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti è una prerogativa del giudice di merito, e la Cassazione può intervenire solo in presenza di una motivazione manifestamente illogica, cosa che non è stata riscontrata nel provvedimento della Corte d’Appello di Torino.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi critica e specifica della sentenza impugnata, non una semplice ripetizione. La decisione sul diniego delle attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e può essere censurata in sede di legittimità solo in casi eccezionali di illogicità palese. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi dell’appello in un ricorso per cassazione?
No, secondo la Corte, un ricorso che si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi è considerato non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario. La Corte ha ribadito che è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, considerando così implicitamente superati tutti gli altri.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37315 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CASABLANCA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto pluriaggravato, un delitto di tentato uso indebito di carta di credito aggravato e un delitto di resistenza a pubblico ufficiale pluriaggravata;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), è altresì non consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11 settembre 2024.