Attenuanti Generiche: Perché un Ricorso Generico è Destinato all’Inammissibilità
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, la richiesta di tali circostanze deve essere supportata da argomentazioni solide e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su questo tema, ribadendo un principio fondamentale: un ricorso che non si confronta con le motivazioni del giudice di merito è inammissibile.
Il Caso in Analisi: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato trae origine da una condanna per il delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte di Appello, che aveva soltanto rideterminato la pena, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale aveva errato nell’applicazione della legge penale e aveva fornito una motivazione viziata su questo specifico punto.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia si basa su un’argomentazione processuale precisa e consolidata nella giurisprudenza. I giudici hanno sottolineato come il motivo di ricorso non fosse consentito in sede di legittimità, ovvero davanti alla Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione del diritto.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che le deduzioni del ricorrente erano del tutto prive di un reale confronto con il contenuto della motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva chiaramente esplicitato le ragioni per cui riteneva di non concedere le attenuanti generiche. Di fronte a una motivazione congrua, logica e aderente ai principi normativi (in particolare, quelli degli articoli 132 e 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena), non vi è spazio per un sindacato di legittimità. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se quest’ultimo ha giustificato la sua scelta in modo corretto e ragionevole. Un ricorso che ignora tali giustificazioni e si limita a riproporre una richiesta già motivatamente respinta è, per sua natura, inammissibile.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione, non è sufficiente lamentare un presunto errore. È indispensabile “dialogare” con la motivazione del provvedimento impugnato, individuandone le specifiche criticità, le eventuali contraddizioni o le manifeste illogicità. Un ricorso generico, che non si fa carico di smontare l’impianto argomentativo del giudice precedente, non supera il vaglio di ammissibilità. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà del filtro di ammissibilità posto a presidio della funzione della Suprema Corte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sulle attenuanti generiche?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente erano generiche e non si confrontavano specificamente con le ragioni esposte nella motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva già spiegato in modo logico e conforme alla legge perché non concedeva le attenuanti.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale decisione se questa è motivata in modo logico e conforme ai principi di legge (in particolare agli artt. 132 e 133 del codice penale). Il suo ruolo è controllare la legittimità della decisione, non sostituirsi alla valutazione del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31362 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31362 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto aggravato dalla violenza sulle cose;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore dell motivazione impugnata; la Corte di merito ha chiarito (a pag. 2) le ragioni che impediscono la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d’altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente